Beni del trust intestati solo formalmente al trustee, esclusi quindi dal suo patrimonio

I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee, venendo essi intestati a questo, che ha il potere e l’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust. Viene, quindi, riconosciuta una mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust che il trustee ha l’obbligo di perseguire. La violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, dei beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per cui il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50672, depositata il 3 dicembre 2014. Il fatto. Con ordinanza il Tribunale del riesame di Vicenza revocava il decreto di sequestro preventivo sull’immobile di pertinenza del trust, perché l’appropriazione indebita, reato in relazione al quale era stato concesso il provvedimento ablativo, è configurabile solo per i beni mobili, confermandoli per gli altri beni, di tale natura, conferiti in trust e consistenti in una polizza assicurativa sulla vita ed il denaro riveniente dal suo disinvestimento. L’indagato è il trustee del trust che, violandone l’atto costitutivo, aveva costituito in Svizzera una società anonima, adoperando la liquidità presente sul conto del trust ed aveva avviato una serie di operazioni giuridiche – contabili per appropriarsi dei beni anche immobili del trust. Contro tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, sul presupposto che con il negozio fiduciario è stata trasferita al trustee la piena proprietà dei beni conferiti in trust e, pertanto, non può configurarsi il delitto di appropriazione indebita, per il quale è necessario l’elemento dell’altruità della cosa. Il Collegio, ritenendo tale motivo di ricorso infondato, nell’argomentare la sua decisione, individua preliminarmente quelle che sono le caratteristiche del negozio fiduciario denominato trust. Caratteristiche del trust. Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato, caratterizzato dal fatto che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee, venendo essi intestati al trustee, che ha il potere e l’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust e secondo le norme impostegli dalla legge. Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Con questa definizione viene riconosciuta la mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust. Proprietà temporale del trustee. Se tale è l’essenza e la funzione dello schema del trust recepito nel nostro ordinamento, consegue che, anche ai fini dell’inquadramento della tutela penale, devono assumere rilevanza preminente, nell’interpretazione del negozio, sia il vincolo di destinazione che grava sui beni sia l’esistenza di beneficiari del negozio fiduciario, a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l’attività di gestione dei beni e rapporti, conferiti nel trust, dovendosi attribuire all’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, sicuramente diversa da quella delineata dall’art. 832 c.c. e svincolata dal potere di disporre dei beni in maniera piena ed esclusiva. Patrimonio vincolato dal programma fiduciario. Per tali ragioni, il Collegio condivide l’affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale il potere esercitato dall’indagato come trustee dei beni conferiti in trust non è quel diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la definizione dell’art. 832 c.c. si tratta piuttosto di una situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello facente capo all’indagato, patrimonio che è vincolato dal programma fiduciario che il trustee ha l’obbligo di perseguire e che sembra riconducibile al concetto generale di possesso penalmente rilevante di cui all’art. 646 c.p. la violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, dei beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p. Destinazione di somme incompatibile con il titolo e le ragioni del possesso. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res , dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di denaro. La Cassazione, alla luce di tutti i principi richiamati, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 settembre – 3 dicembre 2014, numero 50672 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe , il Tribunale del riesame di Vicenza , revocava il decreto di sequestro preventivo sull'immobile sito in Vicenza alla via Legioni Antonini numero 53 , di pertinenza del trust Isabella perché l'appropriazione indebita reato in relazione al quale era stato concesso il provvedimento ablativo, è configurabile solo per i beni mobili , confermandolo per gli altri beni di tale natura, conferiti in trust e consistenti in una polizza assicurativa sulla vita ed il denaro riveniente dal suo disinvestimento. 1.2 Indagato , nell'ipotesi di accusa, è C.M., trustee dell Isabella trust , che , violandone l'atto costitutivo , aveva costituito in Svizzera una società anonima, adoperando la liquidità presente sul conto del Trust ed aveva avviato una serie di operazioni giuridiche - contabili per appropriarsi dei beni anche immobili del trust. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, C. aveva destinato a sé stesso il trasferimento della liquidità di una polizza di diritto lussemburghese, aveva costituito una società svizzera nella quale stava tentando di far confluire le somme liquide che aveva già depositato nella polizza suddetta e stava cercando di liquidare un immobile , destinando alle istituzioni oncologiche beneficiarie del trust solo una minima parte degli importi, il tutto senza avere preventivamente contattato il guardiano del trust. 1.3 Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli avvocati Francesco Corrà e Antonio Beria in difesa di C. chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo a motivo l'erronea applicazione della legge penale, ed in particolare dell'art,646 cod.penumero , e degli articolo 832 cod. civ. ed articolo 1.2.3.8 della Convenzione dell' Aja dell'1.7.1985.Affermano i ricorrenti che con il negozio fiduciario è stata trasferita al C. la piena proprietà dei beni conferiti in trust e che pertanto, non può configurarsi il delitto di appropriazione indebita per il quale è necessario l'elemento dell' altruità della cosa, . Con memoria depositata per l'odierna udienza i ricorrenti insistono nella tesi secondo la quale la costituzione del trust determina un passaggio di proprietà dei beni conferiti in trust in capo al trustee. Considerato in diritto 2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 2.1 Per inquadrare l'ambito della problematica dedotta dalla difesa del ricorrente, è necessario individuare le caratteristiche del negozio fiduciario denominato trust , figura non generata nel nostro ordinamento ma in quello anglosassone e riconosciuta nel diritto interno per l'intervenuta adesione dello Stato alla convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, dovendosi, comunque, riconoscere che sussistono oggettive difficoltà ad adattare lo schema di fiducia anglosassone causa tipica del Trust al nostro ordinamento , anche a causa delle diversità strutturali e di regolamentazione dei diritti reali, nei due ordinamenti giuridici e per la possibile interferenza con il sistema di garanzie . 2.2 Secondo l'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento in ambito domestico, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989 numero 364, per trust si intendono I rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato , caratterizzato dal fatto che I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee venendo essi intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee , che ha il potere e l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee . 2.3 Con la decisione numero 10105/2014 rv 631179, la giurisprudenza civile di questa Corte, richiamando tale definizione , che, per la precisione, ha recepito uno schema edulcorato dell'originario schema di trust anglosassone , ha già detto, per quello che qui interessa,che Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee , che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. riconoscendo così la mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti , ancorati al fine determinato dal regolamento del trust. Di talchè, se anche l'effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito, resta fermo che il disponente,con la costituzione del trust, proprio in ragione dello scopo cui è destinato il complesso dei beni e rapporti giuridici, ne perde subito la disponibilità, potendo essergli riservati, nel regolamento del Trust, solo poteri circoscritti e per lo più di controllo e , per la stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità al fine di meglio adempiere allo scopo . 2.4 Questo schema di trust , per come riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone, quali l'autonomia del patrimonio conferito , il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni del trust, con l'obbligo di rendere il conto l' essere i beni del trust intestati al trustee, ma esclusi dal patrimonio di quest'ultimo, andando a formare una massa autonoma e distinta secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta intesa come incomunicabilità bidirezionale tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare caratteristica, questa, che deriva dall' affidamento del diritto al trustee , sulla base della fiducia ispiratrice del negozio. 2.5 Dalla fiducia deriva anche l'assenza di rapporti negoziali tra fiduciario e fiduciante e l'assoluta discrezionalità di gestione del fiduciario, determinata dalla mancanza di precetti dettagliati . Per quello che qui interessa, sembra di poter affermare che, il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee , stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali problematiche che, nella realtà concreta, perdono assai di mordente e rilevanza a fronte dell'incisività innovativa delle caratteristiche proprie del negozio in questione e dell'agilità decisionale e dispositiva tesa al conseguimento dello scopo, consentita dalla particolare configurazione dei poteri del trustee,. 2.6 Orbene, se tale è l'essenza e la funzione dello schema del trust recepito nel nostro ordinamento, consegue che, anche ai fini dell'inquadramento della tutela penale, devono assumere rilevanza preminente, nell'interpretazione del negozio sia il vincolo di destinazione che grava sui beni che, determinandone la funzione economico-sociale , ne impedisce la commistione con il patrimonio del trustee sia l'esistenza di beneficiari del negozio fiduciario , a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l'attività di gestione dei beni e rapporti conferiti nel trust , dovendosi attribuire all'intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale , sostanziata dal possesso del bene , sicuramente diversa da quella delineata nell'articolo 832 cod.civ. e svincolata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva. 2.7 In quest'ottica, questo collegio condivide e fa propria l'affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale In definitiva pare di poter dire, con tutta la circospezione che la delicata materia richiede , che il potere esercitato dal C. come trustee sui beni conferiti in trust non è quel diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota definizione dell'art 832 Cod. civ. si tratta piuttosto di una situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello facente capo al C., patrimonio che è vincolato, come si è detto, dal programma fiduciario che il trustee ha l'obbligo di perseguire e che sembra senz'altro riconducibile al concetto generale di possesso penalmente rilevante di cui all'articolo 646 Cod. penumero la violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l'essenza del delitto di cui all'articolo 646 Cod. penumero 2.8 D'altra parte il concetto civilistico , che il ricorrente promuove per disarticolare la decisione del Tribunale del riesame , con il richiamo al diritto di proprietà del trustee come elemento di esclusione dell' altruità della cosa , non si allinea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che ha già precisato , fin dalla decisione numero 11628 / 1989 rv 182001, che 1l riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'articolo 646 cod. penumero , in presenza dell'animus proprio del delitto in esame, anche allorché la res sia, come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro rv.170581 rv.124301 Alla luce dei principi che precedono, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.