L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale con obblighi e ricadute penali che ciò comporta

La finalità e gli scopi perseguiti dall’amministrazione di sostegno sono quelli di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire. L’ambito di applicazione di tale istituto è stato, quindi, individuato proprio con riguardo alla sua maggiore idoneità di adeguarsi alle esigenze della persona carente di autonomia, ponendo dunque l’amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore. Dato che per giurisprudenza consolidata, il tutore è ritenuto pubblico ufficiale, si attribuisce anche all’amministratore di sostegno tale veste. Ne consegue, quindi, l’integrazione del delitto di peculato laddove l’amministratore di sostegno si appropri di somme di denaro appartenenti alla persona incapace di provvedere ai propri interessi e ricevute in funzione dell’ufficio rivestito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50754, depositata il 3 dicembre 2014. Il fatto. Un avvocato, a mezzo del suo difensore, ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che lo aveva condannato per il delitto di peculato per essersi appropriato, in qualità di amministratore di sostegno, delegato a tale funzione dal sindaco, di ingenti somme di denaro a lui affidate da numerose persone, incapaci di provvedere ai loro interessi. Il ricorrente, a sua difesa, sostiene che, in relazione alle funzioni affidategli, egli non aveva il possesso del denaro oggetto delle successive appropriazioni, né rivestiva qualità di pubblico ufficiale. Pubblica funzione o pubblico servizio. Il Collegio, prima di arrivare al nocciolo della questione, svolge una doverosa premessa che riteniamo importante riportare in questa sede per meglio inquadrare la fattispecie di cui si tratta nel caso in esame. In primo luogo, quindi, la Corte ricorda che, agli effetti degli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo stato o l’ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguitati, per stabilire se l’attività dell’agente sia imputabile al soggetto pubblico. Pubblico ufficiale. Precisa, poi, che è considerato pubblico ufficiale, non solo colui che, con la sua attività, concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti, comporta l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico. Tutore dell’incapace è pubblico ufficiale. Per consolidata giurisprudenza, conclude sul punto la Corte, va ritenuto pubblico ufficiale il tutore dell’incapace, con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il tutore dell’interdetto si appropri di somme di denaro appartenenti a quest’ultimo e ricevute in funzione dell’ufficio rivestito. L’amministratore di sostegno Arrivando ora alla finalità propria dell’istituto che interessa nel caso di specie, il Collegio ricorda come l’amministrazione di sostegno si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, perché offre, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno. L’ambito di applicazione di tale istituto, infatti, è stato individuato proprio con riguardo alla sua maggiore idoneità di adeguarsi alle esigenze della persona carente di autonomia, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. è anch’egli pubblico ufficiale. La verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti dall’amministratore di sostegno consente, ritiene la Corte, di attribuirgli, negli stessi termini del tutore, la veste e la qualità di pubblico ufficiale, considerato anche il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare la prestazione del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico il regime delle incapacità e delle dispense la disciplina delle autorizzazioni, la categoria degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell’amministrazione e l’applicazione dei limiti in punto di capacità di ricevere per testamento e per donazioni. Tutta una disciplina, dunque, che pone l’amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta. La Corte, a fronte delle suesposte ragioni, ha dichiarato inammissibile il ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 novembre – 3 dicembre 2014, n. 50754 Presidente Di Virginio – Relatore Lanza Ritenuto in fatto 1. I.G.M. , avvocato, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 marzo 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 24 maggio 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 4 di reclusione in relazione all'accusa del capo a , consistita nella violazione degli artt. 81 cpv 314, 61 n. 7 cod. pen., perché, nella sua qualità di delegato ad operare, per conto del Comune di omissis nell'ambito dell'amministrazione di sostegno e della tutela di numerose persone, incapaci di provvedere ai propri interessi e, in particolare, avendo poteri di gestione, sui conti bancari di M.E. , P.M. , Pe.Iv. , P.L.A.R.E. , R.F. , Ru.Ar. e T.G. , si appropriava di ingenti somme di denaro, a lui affidate, mediante plurime operazione bancarie effettuate sui conti correnti intestati alle persone incapaci sopra indicate e consistite in bonifici accreditati su propri conti correnti, prelievi per cassa ed emissioni di assegni in suo favore, operazioni tutte risultate prive di giustificazione o con causale fittizia, per un ammontare complessivo pari ad Euro. 328.377,54. Considerato in diritto 1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della affermata sussistenza del delitto di peculato, considerato che l'imputato, in relazione alle funzioni affidategli, non aveva il possesso del denaro oggetto delle successive appropriazioni, né rivestiva qualità di pubblico ufficiale. 1.1. Secondo l'assunto difensivo, il ricorrente, avvocato delegato dal tutore, Sindaco del Comune, non svolgeva alcuna funzione intesa alla tutela o all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica amministrazione e le somme di denaro di cui egli si era appropriato erano di soggetti privati” il cui possesso era attribuito al Sindaco nella sua qualità di tutore, tant'è che per conseguirne la materiale disponibilità l'I. fu costretto a falsificare gli estratti bancari. 2. Il motivo è palesemente privo di fondamento. 2.1 Premesso che nella specie l'avv. I. , quale delegato del Sindaco, operava negli ambiti di diverse amministrazioni di sostegno e tutele , va subito rilevato a che, agli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico Cass. pen. sezione. 6, C.comma 17 ottobre 2012, De Caro b che va considerato pubblico ufficiale, non solo colui che, con la sua attività, concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla Pubblica amministrazione, comporta l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere artificiosamente isolato all'interno dell'intero contesto delle funzioni pubbliche cfr. cass. pen. sezione, 6, u.p. 11 aprile 2014 Lo Cricchio c che, per ormai consolidata giurisprudenza, va ritenuto pubblico ufficiale il tutore dell'incapace cfr. da ultimo Cass. pen. sezione 6, u.p. 4 febbraio 2014, Mameli , con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il tutore dell'interdetto si appropri di somme di denaro appartenenti a quest'ultimo e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito sez. 6, Sentenza n. 27570/2007 Rv. 237604 . 2.2. Tanto premesso, posto che la condotta di appropriazione dell'avv. I. ha riguardato anche somme di denaro appartenenti a persone oggetto di amministrazione di sostegno”, si tratta ora di valutare se pure per tale istituto possano valere le medesime conclusioni assunte per le tutele e le curatele. 2.3. Orbene l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, appunto per tale sua specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. 2.4. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno è stato individuato, dalla dottrina e giurisprudenza, con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa cfr. in termini Cass. Civ. sezione. 1 sentenza n. 13584 del 12/06/2006 Rv. 589525 e Cass. civ. sezione 1 sentenza 4866 del 1 marzo 2010, Rv. 611912 . 2.5. Si tratta quindi di un istituto che, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, persegue l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno, temporaneo o permanente, nel quadro quindi di un servizio di utilità collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti con problemi minore gravità di quelli residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 01/03/2010 Rv. 611912 . 2.5. Pertanto, ritiene la Corte che la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consente di attribuirgli, negli stessi termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare a la prestazione del giuramento prima dell'assunzione dell'incarico articolo 349 Cod.civ. b il regime delle incapacità e delle dispense artt. 350-353 Cod. civ. c la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione artt. 374-388 Cod. civ. d l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento artt. 596, 599 Cod. civ. e capacità di ricevere per donazioni articolo 779 Cod. civ. . In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta. 2.6. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile. 3. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Anche questa doglianza non supera il vaglio dell'ammissibilità. 3.2. I giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche con una motivazione che palesemente si sottrae a censure in sede di legittimità, considerato che la sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell’imputato Cass. Penale sez. IV, 12915/2006 Billeci . 4. Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione per lo sproporzionato aumento inflitto per i reati in continuazione con l'irrogazione di una sanzione ex articolo 81 capo verso mesi 42 in continuazione superiore a quella fissata come pena base. 4.1. Il motivo, manifestamente infondato, sembra ignorare innanzitutto che la norma dell'articolo 81 cod. pen. prevede testualmente l'aumento sino al triplo della pena da infliggersi per la violazione più grave” e che, nella specie, l'entità dell'aumento ha trovato ragionevole e congrua giustificazione nella ineccepibile motivazione dei giudici di merito. 5. All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex articolo 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 mille . 6. Da ultimo, va precisato che alla pronuncia di inammissibilità del ricorso non segue la liquidazione delle spese ed onorari della parte civile, oggi comparsa, la quale non ha presentato conclusioni scritte”, ma si è limitata a depositare la nota spese priva di formali conclusioni. 5.1. Invero il codice di rito all'articolo 141, nel disciplinare le dichiarazioni o le richieste orali delle parti attinenti al procedimento”, indica come pre-requisito di applicazione che la legge non imponga la forma scritta. 5.2. Orbene, nella specie, la parte civile non ha ottemperato al disposto dell'articolo 523 comma 2 cod. proc. pen. laddove, nel regolare lo svolgimento della discussione, espressamente stabilisce che la parte civile presenta conclusioni scritte”, le quali non possono, all'evidenza, essere sostituite dalle mere richieste orali, pur ritualmente verbalizzate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.