Solo quando i giocatori lasciano il campo il reato può dirsi consumato

Nella violenza privata il condizionamento del soggetto passivo si manifesta con l’attuazione da parte dello stesso di un contegno commissivo od omissivo che egli non avrebbe assunto ovvero la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Per effetto, quindi, della condotta criminosa di intimidazione si produce una coercizione comportamentale della vittima, che determina la consumazione del reato se l’azione è idonea, ma l’evento non si verifica, il delitto rimane allo stadio del tentativo. La competenza territoriale, dunque, deve essere attribuita al Tribunale nella cui circoscrizione si è determinato l’evento del reato e non a quello nella cui circoscrizione la condotta era ancora una fattispecie tentata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50127, depositata il 1° dicembre 2014. Il fatto. Con ordinanza il Gip di Salerno, investito della richiesta di misura cautelare nei confronti di una pluralità di indagati per il reato di violenza privata, commesso in Salerno, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore sul rilievo che, essendosi la condotta contestata articolata in più reati, secondo i principi in tema di reato continuato la competenza territoriale si era radicata ove era stato commesso il primo reato, individuato in quello posto in essere nell’albergo ove la squadra del Nocerina era in ritiro pre-partita. Qui gli indagati aveva intimato, con uso di armi e mediante violenze e minacce, ai giocatori di non disputare l’incontro contro la Salernitana, paventando ritorsioni contro l’incolumità fisica delle vittime. I giocatori, intimoriti dal pericolo di subire un danno grave alla persona, rinunciavano a disputare la partita, che veniva interrotta dopo 20 minuti dall’inizio, per simulate ragioni tecniche, essendo la squadra ospite rimasta in numero di giocatori inferiore a quello minimo per disputare l’incontro. Conflitto negativo di competenza. Il Gip di Nocera sollevava conflitto negativo di competenza osservando che il reato in questione era un reato di evento e che questo si era realizzando nel momento in cui i giocatori della Nocerina avevano rinunciato, per effetto della coazione imposta, a disputare la partita con la Salernitana. Rimetteva, pertanto, gli atti al Giudice di legittimità per la risoluzione del conflitto. Il Collegio ricorda, infatti, che l’art. 610 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Oggetto giuridico del reato è pertanto la tutela della libertà psichica del soggetto. Nella violenza privata il condizionamento del soggetto passivo si manifesta con l’attuazione da parte dello stesso di un contegno commissivo od omissivo che egli non avrebbe assunto ovvero la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Per effetto della condotta criminosa di intimidazione si produce una reale e specifica coercizione comportamentale della vittima, che determina la consumazione del reato. È evidente, però, che quando l’azione è idonea, ma l’evento non si verifica, il delitto rimane allo stadio del tentativo. Consumazione del reato abbandono del campo di gioco. Ed è proprio questo l’errore che ha fatto il Gip di Salerno laddove fonda la competenza a quel frammento di condotta che era ancora una fattispecie tentata, e trascura di attribuire la giusta valenza alla condotta dei giocatori che, abbandonando per effetto delle minacce il campo di gioco, hanno determinato l’evento del reato e quindi la sua consumazione. Competente il Tribunale del luogo dove si stava giocando la partita. Per tali ragioni, la Corte risolve il conflitto riconoscendo la competenza a provvedere del Gip del Tribunale di Salerno.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 settembre – 1 dicembre 2014, n. 50127 Presidente Siotto – Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con ordinanza resa in data 12/4/2014, il G.I.P. di Salerno, investito della richiesta di misura cautelare arresti domiciliari nei confronti di una pluralità di indagati per il reato di violenza privata art. 110, 610, 339 cod. pen. , commesso in Salerno il 10.11.2013 perché, in concorso tra loro, ciascuno in qualità di esecutore materiale della condotta, agendo in più persone riunite ed in numero superiore a 10, con uso di armi, mediante violenze e minacce consistite A nel portarsi innanzi al piazzale del Park Hotel San Severino, ove la squadra di calcio ASG Nocerina Calcio effettuava il ritiro pre partita, e nell'intimare ai giocatori ivi presenti di non disputare l'incontro contro la U.S. Salernitana 1919, paventando chiaramente ritorsioni contro l'incolumità fisica delle vittime e pronunciando le seguenti espressioni, accompagnate da forme di deflagrazioni dovute alla esplosione di bombe carta non dovete giocare perché senza di noi non si gioca !!! Avete la possibilità di fare qualcosa di grande e non lo volete fare noi gli abbiamo detto la nostra idea o si o no niente 15 minuti cinque minuti non dovete giocare noi vedete voi due sono le cose mo'vo dico mo i ti veniamo a prendere tutti quanti in dialetto uno alla volta in dialetto c'è un popolo che vi aspetta non questi qua questi sono i malamenti che fanno i guai per le questure d’talia però vi aspettiamo al San Francesco qua siamo comunque che non ci possiamo stare • non dovete giocare non dovete giocare B nel colpire con calci e pugni il pullman che doveva condurre i giocatori allo stadio Arechi , continuando ad intimare agli atleti di non scendere in campo, costringevano i calciatori della ASG Nocerina Calcio, intimoriti dal pericolo di subire un danno grave alla persona, a rinunciare a disputare la partita, che infatti veniva interrotta dopo 20 minuti dall'inizio, per simulate ragioni tecniche infortuni meramente strumentali dei giocatori, impossibilità di sostituzione dei medesimi per aver effettuato le conclusioni consentite, nel primo minuto di gioco essendo la squadra ospite rimasta in numero di calciatori inferiore a quello minimo per disputare l'incontro , dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del G.I.P. dei Tribunale di Nocera Inferiore sul rilievo che, essendosi la condotta contestata articolata in più reati, secondo i principi in tema di reato continuato la competenza territoriale si era radicata ove era stato commesso -a parità di sanzione edittale il primo reato, individuato in quello posto in essere nell'albergo Park Hotel. Detto convincimento il G.I.P. manteneva fermo ancorché, con nota 16/4/2014 fosse stato richiesto dal Procuratore della Repubblica di Salerno di rivedere la pronuncia sulla competenza, rilevando come il reato in contestazione fosse reato di evento la cui consumazione era avvenuta in Salerno, con l'omessa disputa della partita Salernitana-Nocerina. Infatti, con ordinanza emessa in data 17/4/2014, il G.I.P. di Salerno, con singolare mutamento di inquadramento giuridico, abbandonato il criterio determinatore della competenza per il reato continuato, riteneva che nel reato di violenza privata, diretto a tutelare la libertà psichica dell'individuo, l'evento doveva individuarsi nella avvenuta costrizione psicologica della p.o. e non nel concreto comportamento a cui essa si vede costretta . Ad avviso del G.I.P., la contraria tesi che intendesse identificare l'evento del delitto nell'avverarsi della concreta condotta imposta dalla violenza avrebbe condotto all'aberrante conseguenza per cui, quando l'evento fosse situato in un'epoca futura ed incerta la consumazione del reato sarebbe sospesa nel tempo e, ove tale comportamento imposto non si verificasse per cause indipendenti dal volere della p.o., tale momento consumativo sarebbe indipendente da fattori ricollegabili alla volontà dell'agente e/o della p.o. . Per cui, essendosi la prima condotta realizzata in Mercato San Severino, rigettava la richiesta di misura cautelare e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede. 2. Il G.I.P. di Nocera Inferiore in data 16/5/2014, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28, co. 1, lett. b e 30 c.p.p. osservando che il reato in questione era un reato di evento e che questo.si era realizzato allorquando i giocatori della Nocerina avevano rinunciato, per effetto della coazione imposta, a disputare la partita con la Salernitana. Il pubblico ministero di Salerno aveva configurato unitariamente la condotta confluita nell'imputazione, e ad essa il G.I.P. doveva attenersi, né era possibile separare le condotte degli imputati dall'evento che ne era conseguito, da considerarsi unitariamente. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul reato di violenza privata, il G.I.P. nocerino rilevava come la tesi sostenuta nell'ordinanza di incompetenza, nel valorizzare l'aspetto psicologico finiva per sovrapporre il reato consumato a quello semplicemente tentato, caratterizzato dalla mancata verificazione dell'evento. 3. Ha pertanto rimesso gli atti al giudice di legittimità per la risoluzione del conflitto. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal Procuratore della Repubblica consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte. Non rileva sul punto che l'ordinanza emessa il 17/4/2014 dal G.I.P. di Salerno sia formalmente di rigetto della richiesta di custodia cautelare avanzata dal PM , cioè un provvedimento dimerito, dal momento che esso si collega indubbiamente alla precedente ordinanza declaratoria di incompetenza. 2. II conflitto va risolto riconoscendo la competenza a provvedere del G.I.P. del Tribunale di Salerno. 2.1 L'articolo 610 cod. pen. punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Oggetto giuridico del reato è la tutela della libertà psichica del soggetto, ma non nel senso fatto proprio dal G.I.P. di Salerno, che si rivela fine a se' stessa, bensì quella che mira a salvaguardare la libertà dei comportamenti, attivi o omissivi, che ciascun soggetto intende realizzare. Nella violenza privata il condizionamento del soggetto passivo si manifesta con la attuazione da parte dello stesso di un contegno commissivo od omissivo che egli non avrebbe assunto ovvero la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Per effetto della condotta criminosa di intimidazione, che mina la libertà di autodeterminazione con concreto evento di danno, si produce una reale e specifica coercizione comportamentale della vittima, che determina la consumazione del reato. È indubbio che, quando l'azione è idonea, ma l'evento non si verifica, il delitto rimane allo stadio del tentativo. Ed è questo l'errore in cui è incorso il G.I.P. di Salerno, giustamente sottolineato dal G.I.P. nocerino, laddove, con ragionamenti astratti e non pertinenti dal momento che l'evento si era già realizzato , ancora la competenza a quel frammento di condotta che era ancora una fattispecie tentata, e trascura di attribuire la giusta valenza alla condotta dei giocatori che, abbandonando per effetto delle minacce il campo di gioco, hanno determinato l'evento del reato, e quindi la sua consumazione. 3. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno. P.Q.M. Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma, in data 29 settembre 2014.