Arresti domiciliari: la casa è dove si trova non solo il cuore, ma anche il resto del corpo

Il reato di evasione nell’ipotesi di arresti presso il domicilio sussiste in tutti i casi di allontanamento dalla pertinenza esclusiva della persona sottoposta alla misura, con l’inclusione nella modalità attuativa anche della presenza nei luoghi condominiali.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 49794, depositata il 28 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Roma riformava la decisione del gip e disponeva la misura cautelare agli arresti domiciliari, invece delle custodia in carcere, ai danni di un imputato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando la gravità indiziaria del reato contestatogli, in quanto tra la porta della sua abitazione ed il luogo in cui era stato trovato la distanza spaziale era minima. I giudici di merito, però, non avevano minimamente considerato tale circostanza. Basta allontanarsi, anche di poco. La Corte di Cassazione ricorda al ricorrente che il reato di evasione nell’ipotesi di arresti presso il domicilio sussiste in tutti i casi di allontanamento dalla pertinenza esclusiva della persona sottoposta alla misura, con l’inclusione nella modalità attuativa anche della presenza nei luoghi condominiali. Perciò, la mancata confutazione specifica della contestazione mossa dalla difesa era irrilevante, in quanto il provvedimento aveva dato conto di tale irrilevanza, il cui fine era di escludere la gravità indiziaria del reato contestato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 – 28 novembre 2014, n. 49794 Presidente Garribba – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/05/2014 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il riesame proposto dalla difesa di S.N. avverso il provvedimento del Gip di quella città del 29/04/2014 che ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di evasione, ed ha disposto la misura degli arresti domiciliari, con limitazioni di contatti con persone diverse dal nucleo dei familiari conviventi. 2. La difesa di S.N. nel suo ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui il provvedimento ha del tutto omesso l'analisi delle allegazioni difensive, con particolare riferimento alla minima distanza spaziale intercorrente tra la porta dell'abitazione dell'interessato e il luogo ove questo venne sorpreso in compagnia del cugino, elementi tutti che consentono di escludere la gravità indiziaria reato ritenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. L'impugnazione proposta denuncia la mancata confutazione da parte del Tribunale della dedotta assenza di gravità indiziaria nella condotta tenuta dal ricorrente, che riguarda però un elemento di fatto già chiarito dal primo giudice, la cui ulteriore specificazione, secondo quanto illustrato dalla difesa, risulta irrilevante al fine di escludere la sussistenza di indizi sulla condotta illecita. Deve invero ricordarsi che il reato di evasione nell'ipotesi di arresti presso il domicilio sussiste in tutti i casi di allontanamento dalla pertinenza esclusiva della persona sottososta alla misura, ed include nella sua modalità attuativa anche la presenza nei luoghi condominiali per decisione in caso del tutto identico a quello esaminato v. Sez. 6, Sentenza n. 5770 del 10/02/1995 imp. Chimenti, Rv. 201670 . L'interpretazione richiamata risulta del tutto consolidata e pacifica da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 3212 del 18/12/2007- dep. 21/01/2008, imp. Perrone, Rv. 238413 , sicché la mancata confutazione specifica dell'osservazione opposta formulata dalla difesa non risulta rilevante, poiché il provvedimento, sia pure in maniera concisa, ha dato conto di tale irrilevanza al fine di escludere la gravità indiziaria del reato contestato. Né a diversa conclusione il giudicante poteva giungere per la considerazione dell'accidentalità dell'uscita dall'abitazione, secondo la difesa causata dalla fuga dell'animale domestico, poiché sul punto il riesame riproponeva elementi di fatto la cui consistenza era già stata esclusa nella loro oggettività dal giudice che ha applicato la misura, e risultano contestati con la riproposizione delle medesime considerazioni di fatto. 3. Esclusa la dedotta carenza motivazionale deve giungersi al rigetto del ricorso, ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.