La ritrattazione del teste non è prova nuova se non supera il vaglio dell’attendibilità

Non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 49003, della Corte di Cassazione, depositata il 25 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello dichiarava, ai sensi dell’art. 634 c.p.p. declaratoria di inammissibilità , inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale confermata in secondo grado con sentenza divenuta irrevocabile , proposta dal condannato per il reato di violenza sessuale in danno della figlia. Ricorreva allora per cassazione il condannato, lamentando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la mancata assunzione di una nuova prova decisiva. Il ricorso è inammissibili per difetto di specificità e per manifesta infondatezza. La ritrattazione era inidonea a mettere in discussione la sentenza irrevocabile. Con riguardo alla manifesta infondatezza, la Cassazione rileva che la Corte di merito aveva correttamente ritenuto tardiva, apodittica e ingiustificata la ritrattazione portata avanti dal condannato. I giudici, inoltre, avevano negato l’attitudine del novum dedotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna. Sono necessari ulteriori elementi di prova a fondamento della falsità della deposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a fondamento della Corte d’appello aveva posto fine alla cd. fase rescindente e si presentava del tutto coerente sotto il profilo logico oltre che corretta in diritto, soddisfacendo quindi il requisito ex art. 634 c.p.p Difatti, è pacifico in sede di legittimità che non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione Cass., n. 5026/2010 . Il vaglio di attendibilità. In conclusione, non integra nuova prova la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone Cass., n. 968/1998 . Anche perché l’efficacia del giudicato non può essere rimessa in gioco, come veniva chiesto nella fattispecie, da sospette dichiarazioni non basta quindi la sola ritrattazione del teste d’accusa, ma sono necessari specifici elementi di prova, dovendo la ritrattazione superare un rigoroso vaglio di attendibilità Cass., n. 5122/2013 . Sulla base di tali argomenti, la Corte suprema dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 ottobre – 25 novembre 2014, n. 49003 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza de plano in data 16.9.2013 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 634 cpp inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Milano 18.9.2007 confermata in appello con sentenza 15.4.2009 divenuta irrevocabile , proposta da P.G., condannato alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di violenza sessuale in danno della figlia D La Corte lombarda ha motivato la sua decisione richiamando il principio della insufficienza, ai fini della revisione, della mera ritrattazione della persona offesa in mancanza di specifici elementi che avvalorino la dedotta falsità delle accuse. Ha rilevato in particolare che nel caso di specie si trattava di ritrattazione tardiva accompagnata da giustificazioni non provate e non provabili oltre che per taluni aspetti inverosimili. Ancora, ha rilevato che non risultava intervenuta nessuna pronuncia giudiziaria sul tenore calunnioso delle accuse. 2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il condannato denunziando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché la mancata assunzione di una nuova prova decisiva. Osserva in particolare che la sua domanda di revisione si fondava su nuove prove mai prese in considerazione nel corso dei processi di cognizione ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie formulate dalla figlia acquisite con la formula del giuramento e con la presenza del difensore nonché con la regolare fonoregistrazione , assolutamente attendibili e logiche in grado di dare una spiegazione assai verosimile 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile sia per difetto di specificità ex artt. 581 lett. c e 591 lett. c cpp sia per manifesta infondatezza. Il difetto di specificità dei motivi appare evidente perché nello scarno ricorso il Palmieri si limita ad accennare all'esistenza di una ritrattazione delle accuse mosse a suo tempo dalla figlia ma non ne riporta, neppure per sintesi, il contenuto, impedendo in tal modo al Collegio di prenderne cognizione. Quanto all'altro profilo di inammissibilità la manifesta infondatezza , va osservato che la Corte di Appello di Brescia, nel compiere una sommaria valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti dei Palmieri, ha ritenuto che la ritrattazione era tardiva, apodittica e accompagnata da giustificazioni non provate se non attraverso le stesse dichiarazioni della parte offesa, peraltro contraddittorie, fumose e per taluni aspetti inverosimili laddove la ragazza afferma di avere agito per ritorsione e contro il padre, avvertito come distante e poco affettuoso , mentre in altri passaggi afferma di avere agito per gelosia verso il fratello ovvero di avere accusato il padre nella speranza di essere collocata in una Comunità ove sperava di godere una maggiore libertà di frequentazione coi fidanzato. La Corte ha poi osservato che non risulta intervenuta nessuna pronuncia giudiziaria sul tenore calunnioso delle accuse per cui non poteva sostenersi che la condanna del Palmieri sia oggetto di falsità ex art. 630 lett. d cpp. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a base della decisione della Corte bresciana che ha posto fine alla cd. fase rescindente si presenta del tutto coerente sotto il profilo logico oltre che corretta in diritto e dunque soddisfa il requisito richiesto dall'art. 634 cpp secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C, Rv. 245913 Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007,dep. 31/01/2008, Galli, Rv. 239089 Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018 Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306 cfr altresì la più recente Sez. 3, Sentenza n. 5122 dei 05/12/2013 Cc. dep. 03/02/2014 Rv. 258835 . In altri termini, deve escludersi che integri nuova prova , ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c , la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, cit. in quanto, anche a prescindere dalla soluzione del problema se a dar luogo alla necessaria novità sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova dei tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati , l'ordinamento non può consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l'efficacia dei giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiarazioni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattazione del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova, nella specie non sussistenti, dovendo la ritrattazione superare un rigoroso vaglio di attendibilità Sez. 3, Sentenza n. 5122 /2013 cit. . Né - come pure correttamente ha ritenuto la Corte d'Appello - la richiesta di revisione poteva ritenersi riconducibile sotto la previsione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d , mancando, allo stato, qualsiasi dimostrazione della asserita falsità delle originarie dichiarazioni della ragazza e d'altra parte non risulta dimostrato e, per la verità neppure dedotto, che sia venuta meno la possibilità di accertarne la calunniosità, ne' per prescrizione e ne' per altre cause estintive, configurandosi nella specie l'ipotesi di cui all'art. 368 c.p., comma 3, prima parte, per la quale è previsto il termine prescrizionale ordinario di dodici anni che però, con l'aumento di un quarto per le interruzioni cfr. artt. 157 e 161 cp sale a quindici. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, cit. che quando l'istanza di revisione è fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione poi ritrattata, nel caso in cui l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto e non può pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, resta superata la necessità del preventivo giudicato ed è il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione. Quando invece, la ipotizzata calunnia può essere eventualmente accertata in esito ad autonomo processo, potendo l'accertamento penale estrinsecarsi pieno iure, al giudice della revisione non può essere incidentalmente devoluto il tema della calunniosità o meno delle dichiarazioni rese nel processo definito con la sentenza irrevocabile di condanna. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186 , alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.