Pessima grafia del giudice, sentenza incomprensibile: nulli documento e giudizio

Azzerato completamente il secondo grado relativo a un’accusa di ingiurie. Azzerata la condanna decisa nei confronti di un uomo. Fatale la assoluta incomprensibilità delle motivazioni della pronunzia, messe ‘nero su bianco’ da un giudice poco aduso alla tecnologia e con una grafia assolutamente illeggibile.

Meglio usare il computer, o, alla peggio, la macchina da scrivere!”. Questo il messaggio destinato ai giudici italiani che hanno da affrontare il gravoso compito di motivare, in dettaglio una sentenza. E, sia chiaro, il ricorso a strumenti tecnici più evoluti di una semplice penna non è consigliato per ragioni di comodità, ma per evitare di mettere ‘nero su bianco’, grazie alla propria ‘precaria’ grafia, un coacervo di linee di inchiostro assolutamente incomprensibili. Tale pericolo non è affatto trascurabile. Perché, di fronte a una sentenza illeggibile, come in questa vicenda, ad essere nullo non è il documento bensì l’intero giudizio Cass., sent. N. 46124/2014, Quinta Sezione Penale, depositata oggi . Tutto da rifare Accuse chiarissime, secondo i giudici di merito, quelle mosse nei confronti di un uomo, ritenuto, difatti, colpevole del delitto di ingiuria realizzato ai danni di una donna, costituitasi parte civile . Consequenziale la condanna dell’uomo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della donna. Ma a sorpresa, ora, i giudici della Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal legale dell’uomo, sanciscono che l’ intero giudizio di secondo grado è da rifare in toto. Fatale la pessima grafia del giudice del Tribunale – di Varese, per la precisione –, il quale ha messo ‘nero su bianco’ la sentenza di proprio pugno, ricorrendo alla ‘antica’ penna, e rendendola assolutamente incomprensibile. Su questo punto si soffermano, in maniera dura, i giudici del ‘Palazzaccio’, evidenziando, in sostanza, che la sentenza è manoscritta la grafia dell’estensore è in larga parte incomprensibile e, di conseguenza, che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa . Tale dato di fatto ha un ‘peso specifico’ enorme, perché, ricordano i giudici, la totale indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità generale a regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma, in più, determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa . Di conseguenza, vi è non solo l’annullamento della sentenza – che non potrebbe essere riprodotta ‘in chiaro’ da nessuno, neanche dall’autore dello scritto colpevolmente incomprensibile – bensì anche l’ annullamento dell’ intero giudizio di secondo grado che, però, dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato , magari dotato di ‘personal computer’. Vicenda riaffidata, quindi, ai giudici del Tribunale, ripartendo dalla conclusione del giudizio di primo grado. A corredo, però, i giudici della Cassazione lanciano una sorta di monito, ricordando che la sentenza non è un ‘atto privato’ del giudicante, ma costituisce un decisum e un documento rivolto a terzi tanto alle parti, quanto, eventualmente, al giudice sovraordinato , e aggiungendo che logica, urbanità e legge impongono che la sentenza sia comprensibile . Anche perché, concludono i giudici, una giustificazione motivazionale incomprensibile è una non giustificazione .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 settembre – 7 novembre 2014, n. 46124 Presidente Bevere – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. D.C. è stato condannato dal giudice di pace di Varese alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, P.A., in quanto riconosciuto colpevole del delitto di ingiuria. 2. Il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado. 3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell'estensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame. Invero la sentenza-documento è manoscritta. La grafia dell'estensore è in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa. 1.1. E noto che, al proposito, le SS. UU. sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916 hanno chiarito che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. La medesima sentenza ha chiarito che non potrebbe essere richiesta alla cancelleria dei giudice a quo una copia leggibile e che l'intero giudizio e non la sola sentenza va rinnovato. 1.2. è evidente invero che la sentenza non è un atto privato dei giudicante, ma costituisce un decisum e un documento rivolto a terzi tanto alle parti, quanto - eventualmente - al giudice sovraordinato . La logica, l'urbanità oltre alla legge impongono quindi che la stessa sia comprensibile. è ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione. 2. Si rende necessario dunque l'annullamento, non della sola sentenza-documento, che non potrebbe essere riprodotta in chiaro da nessuno neanche dall'autore dello scritto colpevolmente incomprensibile , ma dell'intero giudizio di secondo grado, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Varese.