Depositate le motivazioni con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno approvato una possibile riduzione della pena già inflitta ai piccoli spacciatori recidivi. In attesa di un commento più approfondito sulla sentenza, a firma dell’Avvocato Capitani, è già possibile leggere una prima esposizione di quanto affermato dagli Ermellini nella sentenza numero 42858, depositata il 14 ottobre 2014.
Arriva la risposta al “perché?” Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza numero 42858, in cui lo scorso 29 maggio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno previsto la possibilità di una riduzione della pena per i piccoli spacciatori recidivi e condannati in via definitiva. Cambio in corsa. I giudici di legittimità ricordano, come premessa fondamentale alla loro decisione, che in seguito ad una sentenza irrevocabile di condanna, la successiva dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, che sia idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, attribuisce al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena, se questa non è stata ancora interamente espiata. Torna la possibilità di confronto tra circostanze. La Corte Costituzionale, nella sentenza numero 251/2012, ha dichiarato non conforme ai principi costituzionali l’articolo 69, comma 4, c.p. che disciplina il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti , come originariamente modificato dalla legge “Fini-Giovanardi”, nella parte in cui la norma stabiliva il divieto di valutare prevalente la circostanza ex articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 sulla recidiva prevista dall’articolo 99, comma 4, c.p La conseguenza della pronuncia della Consulta è che il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666, comma 1, c.p.p. ed in applicazione dell’articolo 30, comma 4, l. numero 87/1953 «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali» , potrà legittimamente affermare la prevalenza della circostanza attenuante. Ad una condizione che tale valutazione non sia già stata effettuata ed esclusa nel merito dal giudice di cognizione, come risultante dalla sentenza irrevocabile. Spetta al pm chiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta all’esito del nuovo giudizio di comparazione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 maggio – 14 ottobre 2014, numero 42858 Presidente Santacroce – Relatore Ippolito