Pubblico ufficiale a caccia di minorenni: non sempre le autorità possono fare di testa loro

Il reato di cui all’art. 609- quater c.p. atti sessuali con minorenne , commesso dal pubblico ufficiale, è procedibile d’ufficio solo se il fatto è stato commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37849, depositata il 16 settembre 2014. Il caso. Il tribunale di Perugia confermava l’applicazione degli arresti domiciliari ai danni di un indagato per i reati ex artt. 56, 609- quater atti sessuali con minorenne e 609- septies c.p., in quanto l’uomo, autista di scuolabus, aveva conosciuto una minore tredicenne, che utilizzava il servizio pubblico di trasporto per recarsi a scuola, e aveva intrattenuto una corrispondenza telematica con lei per indurla ad avere dei rapporti sessuali. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 609- septies c.p., sulla disciplina della querela di parte nei reati sessuali. I genitori della ragazza non avevano sporto querela, ma i giudici di merito avevano ritenuto che il reato fosse procedibile d’ufficio in virtù dell’incarico pubblicistico svolto dal ricorrente e del fatto che la minorenne era persona a lui affidata per ragioni di vigilanza e custodia. Pubblico servizio. La Corte di Cassazione ricorda che il conducente di scuolabus è un incaricato di pubblico servizio, in quanto durante il trasporto gli alunni sono comunque affidati alla sua vigilanza e custodia. Come già affermato dalla pronuncia n. 8813/2002 della Cassazione, è configurabile un’ipotesi di procedibilità d’ufficio nel caso in cui i delitti ex artt. 609- bis , 609- ter e 609- quater siano posti in essere da un autista di uno scuolabus, al quale gli alunni risultavano affidati con compiti di controllo sugli stessi, attesa la qualità di incaricato di un pubblico servizio da attribuire allo stesso. I dipendenti di un ente o di un’impresa cessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, devono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell’attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell’imprenditore a cui tale attività sia riferibile. La stessa qualità deve essere attribuita anche al personale ausiliario, come i bidelli scolastici, le cui mansioni implicano compiti di sorveglianza sugli alunni. Perciò, lo svolgimento di funzioni di autista di uno scuolabus, in considerazione della minore età degli alunni il cui trasporto gli viene affidato, implica certamente compiti di controllo su i minori, che vanno oltre lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e di mansioni prettamente materiali. Tuttavia, il fatto contestato non era stato commesso né nell’esercizio delle funzioni di conducente di scuolabus, né durante il periodo in cui la minore era affidata alla sua vigilanza e custodia. Limiti. Ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, è necessario che il fatto sia commesso nell’esercizio delle proprie funzioni, non a causa delle stesse, e che il reato venga consumato in costanza dell’affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia. Nel caso di specie, al contrario, la minore si trovava a casa propria, insieme con i genitori che, osservando la conversazione in tempo reale e denunciando il fatto, avevano dimostrato di possedere il pieno controllo delle attività della stessa. Il reato era, quindi, procedibile a querela di parte e non d’ufficio. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 16 settembre 2014, n. 37849 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28/01/2014, il Tribunale di Perugia ha respinto l'istanza di riesame proposta dal sig. G.A. avverso l'ordinanza cautelare del 09/01/2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari ritenendolo gravemente indiziato dei reato di cui agli artt. 56, 609-quater, 609-septies, comma 4, n. 2 e n. 3 , cod. pen 1.1. Si contesta al ricorrente, autista dello scuolabus utilizzato dalla minorenne infraquattordicenne A.A. per recarsi a scuola, di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad avere il suo primo rapporto sessuale con lui, convincendola in tal senso mediante conversazioni anche telematiche e adoperandosi per organizzare il modo di trovarsi solo con lei. 2. Per la cassazione dell'ordinanza ricorre l'A., proponendo, per il tramite dei difensore di fiducia, i seguenti motivi. 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b e lett. e , cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'articolo 609-septies, cod. pen., nonché omessa motivazione in ordine alla sua ritenuta sussistenza. 2.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , lett. c e lett. e , cod. proc. pen., violazione degli artt. 56, 609-quater, cod. pen., omessa motivazione sulla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, inutilizzabilità, ai sensi dell'articolo 191 cod. proc. pen., degli screen shot . 2.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. e , cod. proc. pen., omessa e illogica motivazione sulle esigenze cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. Considerato in diritto 3. E' fondato il primo motivo di ricorso. 3.1. La vicenda riguarda il rapporto tra un conducente di scuolabus ed una ragazzina tredicenne, conosciuta proprio perché utilizzatrice dei servizio pubblico, con la quale egli aveva intrattenuto una corrispondenza telematica la cui finalità era quella - si contesta al ricorrente - di indurre la ragazzina ad avere il suo primo rapporto sessuale con lui. 3.2.1 genitori della minorenne non hanno inteso sporgere querela, tuttavia, sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto il reato procedibile d'ufficio in virtù dell'incarico pubblicistico svolto dal ricorrente articolo 609-septies, comma 4, n. 3, cod. pen. e del fatto che la minorenne era persona a lui affidata per ragioni di vigilanza e custodia articolo 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen. . 3.3. Come già affermato da questa Suprema Corte, il conducente di scuolabus è un incaricato di pubblico servizio poiché durante il trasporto gli alunni sono comunque affidati alla sua vigilanza e custodia Sez. F, n. 32822 del 31/07/2007, Orrù, Rv. 236831 Sez. 3, n. 8813 del 31/01/2002, Marcheschi, Rv. 221435 Sez. 4, n. 9212 del 22/04/1988, Valere, Rv. 179154 . 3.4. Sez. 3, 8813/2002, cit., ha, anzi, espressamente affermato che si configura una ipotesi di procedibilità d'ufficio, ai sensi dell' articolo 609 septies, comma 4 n. 3, cod. pen., nel caso in cui i delitti previsti dagli artt. 609 bis, ter e quater cod. pen. siano posti in essere da un autista di uno scuolabus, al quale gli alunni risultavano affidati con compiti di controllo sugli stessi, attesa la qualità di incaricato di un pubblico servizio da attribuire allo stesso . 3.5. Come condivisibilmente affermato nella citata pronuncia, i dipendenti di un ente o di un'impresa cessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'imprenditore al quale detta attività sia riferibile cfr. sez. 6A, 199706687, Russo, riv. 209734 in relazione all'autista di ambulanza di proprietà di società privata , e, altresì, che l'indicata qualità deve essere attribuita anche al personale ausiliario, quali i bidelli scolastici, le cui mansioni implicano compiti di sorveglianza sugli alunni sez. 3^, 199710657, Francini, riv. 209430 sez. 3^, 199807152, P.M. in proc. Gigante, riv. 211222 . Lo svolgimento di funzioni di autista di uno scuolabus, pertanto, in considerazione della minore età degli alunni il cui trasporto gli viene affidato, implica certamente compiti di controllo su predetti minori essendo indubbio il suo dovere di intervenire qualora si verifichino comportamenti che possano costituire fonte di pericolo durante il percorso che vanno oltre lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e di mansioni prettamente materiali. 3.6. Si tratta di principi peraltro affermati da circa un trentennio, e senza tentennamenti, dalla giurisprudenza delle Sezioni Civili di questa Suprema Corte secondo la quale l'affidament o a un Comune , comporta per questo - e per chi agisce su suo incarico, come la persona alla quale l'istituto ha affidato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa - il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisio-psichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dello affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni, date dai genitori, nella specie di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone - ove attuate - una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso Sez. Civ. 3, n. 5424 del 05/09/1986, Rv. 447950 cfr. anche, nello stesso senso, Sez. Civ. 3, n. 15408 del 10/08/2004, Rv. 575930 . 3.7. Tuttavia è certo che il fatto, così come contestato, non è stato commesso né nell'esercizio delle funzioni di conducente di scuolabus, tantomeno durante il periodo in cui la minore era affidata alla sua vigilanza e custodia. 3.8. Osserva, a tal fine, la Corte che, ai fini della procedibilità d'ufficio dei reato contestato, è necessario che il fatto sia commesso nell'esercizio delle proprie funzioni , non a causa delle stesse, e che il reato venga consumato in costanza dell'affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia, non, come nel caso di specie, mentre il minore si trovava a casa propria, insieme con i genitori che, peraltro, denunziando il fatto per aver osservato in tempo reale la conversazione della figlia con l'indagato, hanno dimostrato di possedere il pieno controllo delle attività della stessa. 3.9. Ne consegue che il reato contestato all'A. è procedibile a querela di parte e non d'ufficio. 3.10. Poiché il buon fondamento del primo motivo di ricorso è causa di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella cautelare, l'esame dei residui di motivi di ricorso è superfluo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata revoca la misura cautelare, ordina l'immediata remissione in libertà dello A. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex articolo 626 cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.