La raccomandata on line equivale a quella tradizionale quanto alla data certa di spedizione

In materia di impugnazioni penali in generale, l’art. 583, comma 2, c.p.p. va interpretato nel senso che la raccomandata on line presenta gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata pertanto, non vi è motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta dall’attestazione rilasciata dal Centro di gestione di Poste Italiane, tanto più che, anche sul piano letterale, la norma parla semplicemente di spedizione di raccomandata ma senza specificare se la spedizione debba essere cartacea o elettronica.

Lo ha stabilito la sez. II Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28943, depositata il 3 luglio 2014. Le impugnazioni in generale Condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l’interesse a conseguire un risultato concreto favorevole alla propria posizione c.d. interesse ad impugnare . Sul piano tecnico-funzionale, le impugnazioni sono mezzi giuridici con i quali le parti fanno valere, dinanzi ad un giudice sovraordinato, i vizi, di fatto o di diritto, di una precedente sentenza. Sul piano pratico, pertanto, le impugnazioni tendono alla rimozione di uno svantaggio nascente dalla decisione del giudice, che si assume essere erronea, illogica o contraddittoria, o semplicemente ingiusta. La disciplina delle impugnazioni è contenuta nel libro IX del c.p.p., e si riferisce, in primo luogo, all’appello, al ricorso per cassazione ed alla revisione, ma contiene – in realtà – principi generali applicabili a qualsiasi altro tipo di gravame, compresi quelli proponibili avverso le misure cautelari, siano esse personali o reali e dunque, l’appello ed il riesame dinanzi al c.d. tribunale della libertà . e le relative modalità di spedizione. La sentenza in commento, relativa ad un caso di spedizione dell’atto di impugnazione mediante raccomandata elettronica, appare particolarmente interessante nella parte in cui equipara, sul piano dell’ammissibilità e tempestività del gravame, la spedizione mediante la tradizionale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e quella effettuata on line. In generale, va rammentato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583, comma 2, c.p.p. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione. Inoltre, le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p. e applicabili anche al pm, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché è inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pm a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto. Con riguardo all’intervento del personale di cancelleria al momento della ricezione dell’atto di impugnazione, nel caso in cui tale atto sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo , l'omessa apposizione, da parte del pubblico ufficiale addetto, della data di ricezione e della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell'art. 583, comma 1, c.p.p., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c , c.p.p Peraltro, nel caso di impugnazione proposta dal pm, quest’ultima deve ritenersi inammissibile ove sia depositata nella segreteria dell’ufficio di quest’ultimo e non nella cancelleria del giudice a quo , alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata, a nulla rilevando l'anticipazione di quest'ultima mediante telefax, modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge. La valenza dei moderni mezzi tecnologici nel processo penale. La pronuncia de qua appare pienamente condivisibile, attesa la sempre crescente esigenza di semplificazione del lavoro degli avvocati e degli uffici giudiziari, semplificazione che potrà certamente trarre beneficio dall’ausilio dei moderni strumenti informatici, fra i quali – per l’appunto – le modalità di invio telematico degli atti processuali inclusi, dunque, quelli di impugnazione . La Suprema Corte ha dunque ritenuto tempestivo l’atto di gravame presentato mediante raccomandata on line entro il termine per impugnare, debitamente corredato del sommario di ricerca della predetta raccomandata, della ricevuta di accettazione del centro di gestione di Poste Italiane, e soprattutto dell’informativa che attesta che la ricevuta di spedizione elettronica della raccomandata ha lo stesso valore legale di quella rilasciata dall’ufficio postale, con l’ulteriore comodità di procedere alla spedizione anche in orari diversi da quelli di apertura.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 giugno – 3 luglio 2014, n. 28943 Presidente Prestipino – Relatore Rago Fatto 1. Con ordinanza del 09/12/2013, la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da D.A. in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 585/2 lett. b cod. proc. pen. La Corte, infatti, dopo avere evidenziato che la sentenza impugnata - emessa con motivazione contestuale - era stata depositata il 27/09/2010 e che, quindi, i termini per proporre impugnazione scadevano il 12/10/2010, rilevava che l'unica data certa desumibile dagli atti era quella riferibile alla spedizione a mezzo raccomandata ed esattamente quella del 15/10/2010 riportata sul timbro postale apposto sulla busta della raccomandata contenente l'atto di impugnazione. La Corte rilevava, poi, che non può considerarsi in alcun modo valida la data del 12/10/2010 apposta sul modulo di accettazione da parte dell'ufficio postale preposto alla spedizione, e ciò non solo per la palese inidoneità di tale documento ad essere sussunto in un valido atto di spedizione - il quale, così come ribadito dall'indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, oltre che dal chiaro tenore della norma ex art. 583 coma 2 c.p.p., costituisce già un'ipotesi eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 582 c. p. p. - ma anche, e soprattutto, per l'assoluta impossibilità di ricondurre tale modulo di accettazione alla busta della raccomandata . 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 583-591 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto come unica data certa quella apposta sul timbro postale in realtà, data certa doveva essere considerata anche la data di spedizione risultante dal cedolino postale o ricevuta di spedizione telematica che attestava che la raccomandata con l'atto di appello era stata spedita, in via telematica, in data 11/10/2010 e, quindi, nei termini. Il ricorrente sostiene che la ricevuta di spedizione elettronica ha lo stesso valore legale di quelle rilasciata dall'ufficio postale in altri termini la Corte non aveva considerato che il mezzo utilizzato era chiaramente una raccomandata postale ancorchè evolutasi, peraltro già a far data dal 2003, con servizio on line . Diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. L'art. 583/2 cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma . Il ricorrente, ha prodotto a il sommario della ricerca raccomandata on line dal quale risulta che la raccomandata in questione fu spedita il 11/10/2010 alle ore 21,26 b la ricevuta di accettazione del centro di gestione di Poste Italiane dalla quale risultano tutti i dati identificativi della suddetta raccomandata e, in particolare, che fu spedita il 11/10/2010 alle ore 21,26 c l'informativa delle Poste Italiane che, nel descrivere le caratteristiche della raccomandata on line, afferma che la suddetta raccomandata rientra nell'ambito del servizio postale universale [ ] la ricevuta della spedizione elettronica ha lo stesso valore legale di quella rilasciata dall'ufficio postale [ ] . Alla stregua della suddetta documentazione, deve ritenersi che l'interpretazione che la Corte ha dato dell'art. 582/2 cod. proc. pen. - e cioè che la suddetta norma si applica solo alla tradizionale raccomandata cartacea - è immotivatamente restrittiva. La norma va, invece, interpretata in linea con l'evoluzione tecnologica sicchè, ove il suddetto mezzo ossia la raccomandata on line presenti gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata, non vi è alcun motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta dall'attestazione rilasciata dal Centro di gestione di Poste Italiane, tanto più che, anche sul piano letterale, la norma parla semplicemente di spedizione di raccomandata ma senza specificare se la spedizione debba essere cartacea o elettronica. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore seguito.