La persona offesa ha diritto di essere avvisata della richiesta di archiviazione

Il giudice non può emettere de plano” il decreto di archiviazione in assenza del preventivo avviso di cui all’art. 408 c.p.p., pena la nullità dello stesso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27434, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. Con atto depositato il 26 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara decretava l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico dell’imputata per il reato di cui all’articolo 659 c.p. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . La persona offesa ricorreva in Cassazione chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento emesso de plano ” dal giudice e in assenza del preventivo avviso di cui all’articolo 408, comma 2, c.p.p. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione. La Corte di Cassazione ribadisce il noto principio secondo il quale il mancato avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione implica la nullità del provvedimento adottato dal Gip Cass., Sez. III, n. 24723/2013 . Nel caso di specie, la persona offesa, in sede di denuncia-querela sporta nei confronti dell’imputata, aveva manifestato chiaramente la volontà di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione. Al contrario, il pubblico ministero aveva invece richiesto l’archiviazione del procedimento senza notificarlo precedentemente alla persona offesa e il giudice aveva omesso di rilevare la violazione del contraddittorio, emettendo il provvedimento impugnato de plano ”. Secondo la pronuncia della Corte, prescindendo dalla fondatezza, nel merito, del decreto di archiviazione, la persona offesa dal reato aveva tutto il diritto di essere avvisata ai sensi dell’articolo 408 c.p.p Il bene della quiete pubblica. Il bene tutelato dall’articolo 659 c.p. consiste nella quiete o tranquillità pubblica. La Corte sottolinea come tale bene non rappresenti un concetto astratto, avulso dalla realtà dei singoli e dotato di vita propria. Il bene della quiete pubblica, invero, trova nella quiete della pluralità dei singoli la sua ragion d’essere, in quanto assomma in sé la quiete delle singole persone che, nel loro vivere quotidiano o nel loro riposo, possano anche solo potenzialmente risentire dell’altrui condotta rumorosa. La sua natura pubblica consiste, dunque, nella diffusività, non nel suo astrarsi dal vivere quotidiano delle persone. Per tali motivi la Corte ritiene che, nel caso di specie, la persona offesa dal reato era del tutto legittimata a qualificarsi come tale e, conseguentemente, a questo titolo aveva diritto all’avviso pretermesso. La Corte concludeva, così, per l’annullamento del decreto impugnato con conseguente trasmissione degli atti alla Procura.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 marzo – 24 giugno 2014, n. 27434 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 26 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di C.M.C. per il reato di cui all'art. 659 cod. pen 2. Ricorre per Cassazione, nell'interesse della persona offesa, l'Avv. Michela Vecchi lamentando, con atto pervenuto il 09/09/2013, che il provvedimento è stato emesso de plano senza il preventivo avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen., chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 3. Il ricorso, tempestivamente proposto, è fondato e deve essere accolto. È noto il principio secondo il quale l'omesso avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 24723 del 17/03/2013, Tonietto . Nel caso di specie, M.L. , in sede di denunzia-querela sporta il 14/02/2013 nei confronti di C.M.C. per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., aveva chiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione. Il pubblico ministero aveva invece chiesto l'archiviazione del procedimento, senza avvisare la persona offesa il giudice, omettendo di rilevare la violazione del contraddittorio, ha emesso de plano il provvedimento impugnato. Il 17 luglio 2013 il difensore del M. aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento come da certificazione di accesso agli atti rilasciata dalla segreteria della Procura della Repubblica di Ferrara . A prescindere dalla fondatezza, nel merito, del decreto di archiviazione, è certo che il M. , quale persona offesa dal reato, aveva diritto all'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen Va, al riguardo, ricordato che il bene tutelato dall'art. 659 cod. pen. consiste nella quiete o tranquillità pubblica. Ha spiegato questa Corte che per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone” così Sez. 3, n. 3678 dell'1/12/2005, dep. il 31/01/2006, Giusti, con richiamo ad ulteriori precedenti . La tranquillità pubblica non è concetto astratto. Essa assomma in sé quella delle singole persone che, nel loro vivere quotidiano o nel loro riposo, possano anche solo potenzialmente risentire dell'altrui condotta rumorosa. Non è dunque bene che si astrae dalla realtà dei singoli e che vive di vita propria è invece bene che trova nella quiete della pluralità dei singoli la sua ragion d'essere. La sua natura pubblica sta nella diffusività, non nel suo astrarsi dal vivere quotidiano delle persone. Il M. , dunque, legittimamente si accredita come persona offesa dal reato ed at tale titolo aveva diritto all'avviso pretermesso. Il decreto impugnato deve così essere annullato con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.