La crisi di liquidità non costituisce ex se scusante del reato di omesso versamento di ritenute od IVA

Non può essere invocata una crisi di liquidità come esimente della condotta di omesso versamento di ritenute o di Iva poiché il reato, caratterizzato dal semplice dolo generico, si articola in più momenti omissivi tali da non poter ravvisare né l’assenza di elemento soggettivo, né la presenza di uno stato di necessità.

In ogni caso se si invoca la crisi di liquidità, perché sussista la scriminante della forza maggiore, è necessario che la stessa non sia imputabile al soggetto agente e che questi abbia posto in essere tutte le azioni possibili per poterla evitare. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza n. 23532 del 5 giugno 2014. Basta il dolo generico. Richiamando due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 37424 e 37425 del 28 marzo 2013 , i giudici di legittimità ribadiscono nella indicata pronuncia che per i reati di omesso versamento di ritenute certificate ed omesso versamento di Iva, ex artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, non è richiesta la specifica volontà che il comportamento illecito sia diretto all’evasione delle imposte. I suddetti reati sono infatti puniti a titolo di semplice dolo generico. È sufficiente, in sostanza, la coscienza e volontà di non versare le ritenute. La prova dell’elemento soggettivo risiede nel rilascio della certificazione al sostituto d’imposta e nella presentazione della dichiarazione annuale del sostituto stesso in sostanza il modello 770 . Nessuna crisi di liquidità come scusante. Se tale è l’elemento soggettivo dei reati in questione, non può essere invocata come scriminante, secondo i giudici di legittimità, la sussistenza di una crisi di liquidità del soggetto tenuto al versamento di ritenute ed Iva. La condotta di colui che commette tali reati si articola su più momenti progressivi tali per cui risulta abbastanza esigua la possibilità di ritenere sussistente l’assenza del dolo generico, così come specificato, o la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. dovuta ad una situazione di crisi economica. Infatti la condotta illecita comincia con il mancato accantonamento delle somme trattenute ed il mancato versamento delle stesse secondo le scadenze normative e prosegue nell’omissione fino al termine ultimo di pagamento determinato dalla legge. Una successione troppo periodicamente lunga per poter ammettere una scusante. Non c’è stato di necessità. I casi ammessi dal legislatore come motivi di crisi di liquidità incolpevole capace di scusare l’omesso versamento di ritenute sono l’aver privilegiato il pagamento degli stipendi ai dipendenti per evitare licenziamenti, l’aver pagato i fornitori per evitare il fallimento e la mancata riscossione di crediti documentati e spesso vantati verso lo Stato. In questi tre casi, tuttavia, non si evince alcuna possibilità di invocare comunque lo stato di necessità ex art. 54 c.p. Nel primo caso perché la perdita di lavoro non viene inquadrata dalla giurisprudenza come danno grave alla persona” almeno nell’accezione richiamata dallo stato di necessità nella seconda ipotesi, perché il fallimento potrebbe ben essere chiesto dallo Stato per il mancato pagamento dei crediti tributari nell’ultima situazione, perché il mancato pagamento di crediti è tipico rischio d’impresa che non può scusare l’obbligazione tributaria. Crisi di liquidità e dovere di allegazione. Nonostante le precisazioni riportate, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso sporadici casi in cui sia possibile invocare l’assenza di dolo generico o la presenza della scriminante ex art. 54 c.p. nell’ipotesi dei reati di omesso versamento di ritenute o di Iva. Tuttavia perché ciò sia concretamente possibile, è necessario che la crisi di liquidità sia documentata. In particolare, il soggetto che ha omesso i tributi dovuti dovrà dimostrare che la crisi non è a lui imputabile e che risultava inevitabile, avendo posto tutte le misure possibili atte ad scongiurarla, anche sfavorevoli al patrimonio personale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 maggio - 5 giugno 2014, numero 23532 Presidente Teresi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2.12.2013 depositata il 10.12.2013 il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame proposto da B.M. , per l'effetto confermando il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'articolo 321 cod. proc. penumero in relazione all'articolo 322 ter cod. penumero fino a concorrenza di Euro 462.221 valore del profitto del reato di cui agli articoli 10 bis e lOter D.lgs 74/2000 realizzato mediante l'omesso versamento dell'Iva per l'anno 2011 e l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazione rilasciata ai sostituti per gli anni d'imposta 2011 e 2012 dei saldi attivi che risultassero, singolarmente, superiori alla soglia di Euro 100, eventualmente rinvenibili sui rapporti finanziari attivi riconducibili al B. e precisamente accesi presso gli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena, Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Milano di cui all'elenco dettagliato contenuto del verbale di sequestro. 2. Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensori, B.M. deducendo - Erronea applicazione della legge penale sostanziale, in particolare degli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000. In primo luogo, per quanto riguarda il termini di consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali di cui all'articolo 10 bis relativo all'anno 2012, si lamenta che non si sarebbe stato tenuto conto del DPCM del 24 luglio 2013, che ha diversamente indicato il termine per la presentazione del mod. 770 in via telematica. Secondo la difesa nulla può eccepirsi in punto di elemento oggettivo per il versamento dell'Iva per l'anno d'imposta 2011 e per il mancato versamento di ritenute certificate per il medesimo periodo, mentre va osservato che l'omesso versamento delle ritenute certificate con riferimento all'anno 2012 è delitto che non si era ancora consumato all'atto dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, ossia a luglio 2013, ma dal punto di vista contributivo e tributario - e pertanto anche penale - nemmeno lo era all'atto del deposito del ricorso in cassazione. Viene richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte in particolar modo la sentenza numero 25875 del 26 maggio 2010 che ha chiarito che il reato di omesso versamento delle ritenute si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2013 era stato differito al 20 settembre 2013, cui andrebbero aggiunti i tre mesi per il ravvedimento previsto dalla normativa tributaria. Pertanto il reato si configurerebbe solo a far tempo dal 19 dicembre 2013. Infine il tribunale del riesame sarebbe incorso in un errore valutativo disattendendo, o, meglio, vagliando minimamente, le copiose allegazioni anche documentali tempestivamente prodotte dalla difesa. Ci si duole anche che nella motivazione manchi ogni riferimento alla memoria in atti e alla documentazione in essa allegata. Viene evidenziata la circostanza per cui, non essendo stati rinvenute nella disponibilità dell'indagato somme di danaro del valore corrispondente a quello che viene identificato dal gip quale profitto del reato la misura cautelare reale ha portato a porre il vincolo ablativo anche su due conti correnti con saldo all'evidenza passiva. Spostando la disamina sull'elemento soggettivo del reato il ricorrente lamenta poi che il gip, nell'accogliere la richiesta del pm di emissione del decreto di sequestro, non avrebbe preso in alcuna considerazione le dichiarazioni rese dall'indagato in occasione della notifica del verbale di constatazione, tese a spiegare e giustificare, allegando documenti a conforto di quanto dichiarato, i molteplici motivi per cui non gli era stato materialmente possibile versare le imposte e l'Iva cui al capo di imputazione. Si ricorda che il ricorrente aveva depositata alla Guardia di Finanza una memoria difensiva, agli atti anche del fascicolo del riesame, alla quale erano allegate tutte le fatture emesse dalla ditta TRT negli ultimi anni non ancora liquidate dai clienti-debitori. Si tratta di un importo - viene evidenziato - che supera i 700.000 Euro, cui occorre aggiungere tutti gli esborsi cui la ditta ha dovuto far fronte per coltivare le azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti in questione. Già soltanto questo dato, cui andrebbe aggiunto il fatto che la ditta ha invece continuato a pagare regolarmente i propri fornitori, i propri dipendenti, i mutui e i finanziamenti avrebbe dovuto portare per il ricorrente alla conseguente valutazione che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria, addebitato all'indagato, derivava invece esclusivamente da una situazione di difficoltà finanziaria. Tale illiquidità, si sostiene, non sarebbe dipesa da una cattiva gestione dell'impresa da parte del suo amministratore, ma da fattori del tutto indipendenti dalla sua volontà che possono integrare una sorta di condizione di forza maggiore. Sul punto ci si duole che il tribunale del riesame non abbia fornito adeguata motivazione e si evidenzia che la società in quest'ultimo anno, nonostante la difficile situazione finanziaria abbia iniziato i versamenti dell'Iva relativa al periodo di imposta 2012 così come abbia operato versamenti relativi all'anno 2011 e avrebbe ottenuto una ulteriore rateizzazione dal mese di settembre 2013 relativa ad altre imposte Irap 2011 . Si sostiene poi che alla luce della più recente giurisprudenza in materia di confisca per equivalente il decreto adottato nei confronti del B. sia del tutto illegittimo in quanto adottato in palese violazione degli articoli 321 cod. proc. penumero e 322 ter cod. penumero tenuto conto in particolare della sua natura sanzionatoria. Si chiede pertanto a questa Corte di annullare il provvedimento impugnato. Sono state poi depositate note di udienza con allegati attestati dei versamenti rateali elaborata dall'Agenzia delle Entrate in relazione al debito tributario sussistente in capo alla società TrT Trasporti Refrigerati amministrata dall'indagato B.M. per gli anni 2011 e 2012, nonché quietanze dei numerosi pagamenti effettuati dal ricorrente dal febbraio 2014 ad oggi. Considerato in diritto 1. I motivi sopra indicati sono fondati esclusivamente per quanto concerne le doglianze relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate in relazione all'anno 2012. Gli altri motivi sono infondati e pertanto il proposto ricorso, per il resto, va rigettato. 2. Va in primis ricordato che l'art. 325 cod. proc. penumero prevede, contro le ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. U, numero 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692 conf. Sez. 5, numero 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093 . Ancora più di recente è stato precisato che in tali casi è ammissibile il ricorso per cassazione, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, così sez. 6, numero 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 . Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. Fatta questa necessaria premessa in punto di diritto va ricordato che l'indagine penale a carico del B. - nella sua qualità di legale rappresentante della ditta TRT - Trasporti Refrigerati Tirreno di B.M. & amp C. esercente attività di autotrasporti di generi alimentari - trae origine da un controllo fiscale eseguito nei confronti della stessa ed avente ad oggetto gli anni d'imposta 2011 e 2012. In particolare la Guardia di Finanza, a seguito della rituale esibizione dei libri e delle scritture contabili da parte della società sottoposta ad accertamento, procedeva ad un'attività ispettiva tesa al controllo circa il corretto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva. Da un punto di vista operativo tale accertamento veniva esperito procedendo, per quanto attiene alle ritenute fiscali, al raffronto tra la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modello 770 ed i relativi versamenti mediante F24, mentre per quanto attiene al versamento dell'Iva mediante riconciliazione delle registrazioni effettuate nei trimestri presi in considerazione e le relative liquidazioni periodiche presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria. Le indagini così eseguite portavano la Guardia di Finanza a ritenere che per gli anni d'imposta 2011 e 2012 la società controllata avesse omesso il versamento di ritenute certificate e dell'Iva. Di conseguenza al B. , quale legale rappresentante della stessa, venivano contestate le violazioni, a di cui all'articolo 10 ter Dlgs 74/2000 perché per il periodo di imposta 2011 non versava entro i termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successiva l'imposta sul valore aggiunto dichiarata in dichiarazione annuale pari ad Euro 249.205 b di cui agli articoli 81 cod. penumero e 10 bis Dlgs 74/2000 perché non versava entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate sostituti d'imposta per un ammontare di Euro 76.153 per il periodo di imposta 2011 ed Euro 137.043 per il periodo 2012. Orbene, come visto, il ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi in relazione all'anno di imposta 2011, sia per l'IVA capo a che per le ritenute di acconto relative a tale anno capo b , sul cui fumus il tribunale di Roma motiva in maniera logica e coerente, e pertanto immune da vizi di legittimità cfr. pag. 3 sub 2 del provvedimento impugnato . Fondata è invece la doglianza per quanto concerne il fumus del reato di cui all'art. 10 bis D.lgs 74/2000 per l'omesso versamento di Euro 137.043 per il periodo 2012. Questa Corte Suprema ha chiarito che il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è solo con il maturare di tale termine che si verifica l'evento dannoso per l'erario, previsto dalla fattispecie penale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva cfr. Sez. unumero , numero 37425 del 28.3.2013, Favellato, rv. 255760 sez. 3, numero 25875 del 26.5.2010, Olivieri, rv. 248151 . Come evidenziato dal ricorrente, a seguito del DPCM del 24.7.2013 il termine per la presentazione telematica del mod. 770 era stato prorogato al 20 settembre 2013. E pertanto, allorquando è intervenuto l'accertamento della G.D.F., a luglio 2013, il reato de quo non poteva ancora essere stato consumato. 4. L'art. 10 bis D.lgs 74/2000 Omesso versamento di ritenute certificate”, introdotto con l'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, numero 311 Legge finanziaria per l'anno 2005 , prevede che 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta . A norma dell'art. 10 ter del D.Lgs. numero 74 del 2000, inserito con l'art. 35 co. 7 del D.L. 4 luglio del 2006, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto del 2006, la sanzione prevista dall'art. 10 bis per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate si applica anche a chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Con l'intervento legislativo del luglio 2006 è stata, dunque, introdotta una nuova fattispecie criminosa, diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'IVA in base alle risultanze della dichiarazione annuale, cui è stata estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente art. 10 bis, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo d'imposta da intendersi per i fatti commessi sino al 17.9.2011 superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 103.931,38 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 8.4.2014 numero 80 - in GU la Serie Speciale - Corte Costituzionale numero 17 del 16-4-2014 e quindi produttiva di effetti dal 17.4.2014-che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 ter D.lvo 74/2000 nella parte de qua . Con il già citato dictum delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte si é ribadito che il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10 bis D.Lgs. numero 74 del 2000, si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad Euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale e si è anche precisato che, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, D.Lgs. numero 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni Sez. Unite numero 37425 del 28.3.2013, Favellato, rv. 255759 . Il momento consumativo del reato di cui all'art. 10 ter in materia di IVA è individuato, a sua volta, alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Tale termine è fissato dalla L. numero 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre. Conseguentemente per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alla scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Condivisibilmente è stato precisato che in tema di omesso versamento IVA, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dall'art. 10 ter d.lgs 10 marzo 2000, numero 74 consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di IVA per cassa , è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate Sez. Unite, numero 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758 sez. 3, numero 19099 del 6.3.2013, Di Vora, rv. 255327 . 5. Alla luce dei principi sopra ricordati, appare infondato, invece, il profilo di doglianza attinente alla mancanza dell'elemento soggettivo. Questa Corte Suprema, all'esito di un'approfondita disamina della normativa tributaria in materia, proprio in tema di elemento soggettivo, ha di recente affermato a Sezioni Unite in due sentenze il principio che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo né dell'art. 10 bis e nemmeno dell'art. 10 ter del d.lgs. numero 74 del 2000, che pertanto sono puniti a titolo di dolo generico così, per l'art. 10 bis. Sez. Unite numero 37425 del 28.3.2013, Favellato, rv. 255759 e per l'art. 10 ter Sez. Unite, numero 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758 . Per la commissione di tali reati, basta, in altri termini, la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila Euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. La prova del dolo è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto Mod. 770 , che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi o della dichiarazione IVA. Il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute è collegato con quello della erogazione degli emolumenti ai collaboratori. Ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni, deriva, quindi, a suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già dall'acquirente del bene o del servizio l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Nelle sentenze delle SS.UU. sopra citate si ricorda anche che l'introduzione della norma di cui all'art. 10 bis D.lvo 74/2000 e poi quella di cui all'art. 10 ter, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la loro applicazione, hanno esteso l'esigenza di organizzazione dei propri pagamenti all'Erario da parte del sostituto d'imposta su scala annuale. 6. Non può, dunque - secondo l'interpretazione delle SS.UU. che è condivisa da questo Collegio - essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta cfr. sul punto anche questa sez. 3, numero 37528 del 12.6.2013, Corlianò, rv. 257683 . Le Sezioni Unite scrivono, anche, nella citata sentenza 37424/13 Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006 di non far debitamente fronte alla esigenza predetta per l'esclusione del rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate v., in riferimento alla parallela norma dell'art. 10-bis, Sez. 3, numero 10120 del 01/12/2010, dep. 2011, Provenzale . Le SS.UU. dunque, richiamano la giurisprudenza di questa Sezione che ha già più volte stabilito, in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali che il reato è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti sez. 3, numero 13100 del 19.1.2011, Biglia, Rv. 249917 conf. sez. 3, numero 29616 del 14.6.2011, Vescovi, rv. 250529 . Per la sussistenza dei reati de quo, basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato mentre, secondo l'insegnamento delle citate SS.UU. Favellato e Romano è, invece, irrilevante il fine perseguito dall'agente e, più in particolare, la circostanza se il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte ex plurimis, sez. 3, 19 gennaio 2011, numero 13100, rv. 249917 sez. 3, 26 maggio 2010, numero 25875, rv. 248151 . Come più volte precisato da questa Corte di legittimità in relazione a fattispecie analoghe a quella per la quale qui si procede cfr. questa sez. 3, numero 5467 del 5.12.2013 dep. 4.2.2014, Mercutello, rv. 258055 sez. 3, numero 15416 dell'8.1.2014, Tonti, non massim. rispetto a tale quadro giuridico e normativo, la situazione di colui che non versa l'imposta si risolve, di regola, in una condotta, cosciente e volontaria, la quale, in modo progressivo, si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme trattenute successivamente con l'omesso versamento mensile secondo le cadenze previste dalla normativa tributaria ed infine con la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale. Poiché colui che ha percepito l'IVA o il sostituto di imposta, quale debitore di una somma costituente reddito per il sostituito, deve, allorché procede al versamento in favore di quest'ultimo, trattenere una percentuale di questo emolumento c.d. ritenuta alla fonte per poi versarlo all'erario entro il sedici del mese successivo a quello nel quale ha operato la trattenuta, è stato condivisibilmente sottolineato nella sentenza 15416/2014 e va qui ribadito che gli spazi per ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo o la sussistenza della scriminante della forza maggiore quale conseguenza di una improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità appaiono, all'evidenza, oggettivamente ristretti. 7. Va evidenziato che nell'ormai ricorrente casistica dei motivi dell'illiquidità che si assume essere incolpevole e che si chiede poter scriminare il mancato pagamento di tributi all'Erario vengono per lo più sottoposte all'attenzione di questa Suprema Corte, insieme o in alternativa, proprio i motivi oggi dedotti in ricorso e cioè a l'aver ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, onde evitare dei licenziamenti b l'aver dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società c la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato. Ebbene, nessuna di queste situazioni, seppure provata, può integrare ex se l'invocato stato di necessità ex art. 54 cod. penumero . Non lo è, in primis, la pur comprensibile scelta di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'art. 54 cod. penumero esclude, infatti, la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che con l'espressione danno grave alla persona”, il legislatore abbia inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica comprensiva del diritto alla salute , la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore, ma non anche quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuiscono al completamento ed allo sviluppo della persona umana cfr. sul punto la già citata sentenza di questa sez. 3 numero 15416/2014 . Pur essendo dunque fuori discussione che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione ed allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, tuttavia, che la sua perdita costituisca in quanto tale un danno grave alla persona sotto il profilo dell'art. 54 cod. penumero cfr. sul punto sez. 1, 23 gennaio 1997, numero 4323, P.M.in proc. Baiocco ed altri, rv. 207434 . Analogamente nessuna conseguenza può discendere in termini di punibilità, in ogni caso, dalla circostanza che il mancato pagamento dei creditori diversi dall'Erario sia stato ritenuto necessario in quanto si è ritenuto di dover prioritariamente pagare altri creditori, tra cui i fornitori, per scongiurare il fallimento della società. E ciò sia perché il fallimento avrebbe ben potuto essere richiesto dallo stesso Erario proprio in relazione ai crediti tributari, sia perché la semplice necessità di scongiurare il fallimento non è sufficiente ad integrare l'ipotesi di forza maggiore sopra delineata. In ultimo, nessuna autonoma rilevanza può derivare dal fatto che il ricorrente provi di vantare crediti verso terzi che non sia riuscito ad esigere. E ciò vale anche se il terzo debitore sia lo Stato o un altro ente pubblico, laddove l'interessato abbia nei confronti dello stesso rapporti di tipo contrattuale, ad esempio per la prestazione di servizi. La legge, infatti, disciplina in maniera tassativa i casi in cui può procedersi a compensazione del debito tributario. E, al di fuori di questi, il mancato pagamento dei debiti che l'interessato può addurre nei confronti dello Stato o dell'ente pubblico, rientra nel suo normale rischio d'impresa, di tipo privatistico, e non può certo elidere l'obbligazione, di natura pubblicistica, che egli ha verso l'Erario. 8. Va chiarito che il Collegio ritiene che tale assunto non sia incompatibile con la più recente precisazione fornita da questa stessa Suprema Corte secondo cui non è escluso che, in astratto, siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria così sez. 3 numero 10813 del 6.2.2014, Servida, non massim. conf. la cit. sez. 3, numero 5467 del 5.12.2013 dep. il 4.2.2014, Mercutello,rv. 258055 . È tuttavia necessario, perché in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto non ultimo, il ricorso al credito bancario . In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili così la già citata e condivisibile sentenza 5467/14 di questa Sezione . Nel caso in esame tali allegazioni, valutato quanto si legge nel provevdimento impugnato, non ci sono state. Al contrario, la riportata giustificazione dell'avere 700.000 Euro di fatture emesse dalla ditta TRT negli ultimi anni non ancora liquidate dai clienti-debitori, con tutti gli esborsi conseguenti cui la ditta ha dovuto far fronte per coltivare le azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti in questione, nonché di avere continuato a pagare regolarmente i propri fornitori, i propri dipendenti, i mutui e i finanziamenti appare frutto di una scelta imprenditoriale, sulla cui condivisibilità non spetta a questa Corte giudicare, ma certo non prova l'illiquidità e la crisi, nei termini di cui si diceva in precedenza, atte a consentire che non si sia realizzata la fattispecie penale che incrimina l'omissione del versamento all'Erario. Può affermarsi, al contrario, che il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie è sostanzialmente riconosciuto come doloso dallo stesso ricorrente, il quale ha consapevolmente omesso di versare somme superiori alla soglia di punibilità alle scadenze previste, con ciò integrando il dolo del reato, nei termini specificati in precedenza. Quanto all'intervenuta rateizzazione del debito tributario e agli iniziati pagamenti, al più gli stessi saranno valutabile in sede di giudizio, quale post factum . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'art. 10 bis D. Leg. 74/2000 relativo al periodo d'imposta 2012 con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.