Violenza sessuale di gruppo e concorso in violenza sessuale: qual è il discrimine tra le due fattispecie delittuose?

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo delle volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18901, depositata l’8 maggio 2014. Il caso. Il Tribunale di Perugia condannava 3 soggetti di nazionalità tunisina - A.T., J.E. e S.S. - per il reato di violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una donna italiana, G.S., e la Corte di Appello perugina confermava in toto la statuizione di prime cure. Avverso tale decisione gli imputati ricorrevano per Cassazione, deducendo plurimi motivi di gravame, tra cui in primis, violazione dell’artt. 143, comma 1. c.p.p. e 111 Cost., sia per la omessa traduzione delle sentenze di merito in una lingua conosciuta dai ricorrenti, sia per la mancata assistenza durante il processo di merito di un interprete, nonostante la relativa richiesta avanzata in tal senso. In secundis , vengono dedotti vizi motivazionali con precipuo riferimento alla valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza che le stesse fossero state sottoposte ad un vaglio maggiormente scrupoloso. In terziis , l’ulteriore censura difensiva è relativa alla qualificazione giuridica del reato contestato, sulla scorta del rilievo afferente la ritenuta responsabilità per la violenza sessuale di gruppo nonostante l’assenza di elementi da cui desumere che l’atto di violenza fosse stato concordato tra gli imputati o che, comunque, tutti fossero consapevoli di quanto avvenuto tra i coimputati e la persona offesa. Imputati stranieri i principi che regolano la traduzione degli atti e la nomina dell’interprete. Con la sentenza de qua , la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha avuto modo di riprendere e consolidare la maggioritaria giurisprudenza di legittimità in diverse tematiche di diritto sostanziale e processuale. Anzitutto, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 143 c.p.p., i Supremi Giudici hanno precisato come la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato che non conosca la lingua italiana il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione di essa in una lingua a lui conosciuta in altri termini, è onere dell’imputato che non conosca la lingua italiana far eseguire, a propria cura, la traduzione del provvedimento. Per ciò che concerne, invece, l’ausilio di un interprete durante il processo, la Corte di legittimità ha chiarito che tale decisione spetta esclusivamente al giudice di merito, il quale dovrà verificare se l’imputato sia o meno in grado di comprendere adeguatamente la lingua italiana ed il significato degli atti compiuti l’obbligo di nominare l’interprete è ristretto al solo caso del non conoscenza effettiva o della seria difficoltà di comprensione della lingua italiana e, comunque, siffatto accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi. La persona offesa quale fonte testimoniale. Quanto alla doglianza difensiva afferente la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa quale principale elemento fondante la sentenza di condanna, la Corte Regolatrice ha avuto modo di chiarire come, per giurisprudenza ormai consolidata ed inequivocabile, la persona offesa può essere assunta come testimone e l’attendibilità che il giudice le riconosce non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da una adeguata e coerente giustificazione che dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Donde, la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito non sia incorso in manifeste contraddizioni. Qual è il discrimine tra violenza sessuale di gruppo e concorso in violenza sessuale? Infine, quanto alla problematica afferente la corretta qualificazione giuridica del fatto, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il relativo motivo di ricorso, annullando con rinvio la sentenza di condanna affinché la Corte di Appello motivi adeguatamente riguardo la ritenuta sussistenza di una violenza sessuale di gruppo e non di un mero concorso in violenza sessuale. In effetti, il Supremo Consesso ha chiarito come la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo delle volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2013 – 8 maggio 2014, n. 18901 Presidente Squassoni – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 6 luglio 2012 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale il precedente 20 ottobre 2010 con la quale, dichiarata le penale responsabilità di A.T.B.B. , J.E.B.A.S. e S.S. per il reato di violenza sessuale di gruppo commessa, in data omissis , in danno di G.S. , aveva condannato costoro alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite avvocato, con due separati atti, sia l'imputato A. , che, congiuntamente fra loro, gli imputati J. e S. . Col primo dei motivi di impugnazione l'A. si duole del fatto che, in violazione sia dell'art. 143, comma 1, cod. proc. pen. che dell'art. Ili della Costituzione, né la sentenza di primo grado né quella di appello siano state tradotte in una lingua conosciuta dal ricorrente, né questi, pur avendone fatto richiesta, è stato assistito nel corso del processo da un interprete per effetto di tali violazioni di legge, ambedue le predette sentenze dovrebbero essere annullate. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che la Corte di appello, nel motivare il proprio convincimento condannatorio, abbia preso in considerazione esclusivamente le dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa, ritenendole attendibili, senza averle sottoposte ad un serio ed approfondito vaglio in particolare la difesa dell'A. rileva che nelle motivazioni della sentenza impugnata non è stato dato adeguato valore al fatto che, diversamente da quanto affermato dalla parte offesa, il ricorrente ha dimostrato di essersi trattenuto nell'appartamento ove sarebbe stato consumato il reato contestato solo poco tempo e che in tale periodo non si è verificato nessun episodio riconducibile alla condotta tipica del reato contestato. Quindi, poiché in sua presenza non sarebbe stato consumato né da lui né da altri il delitto di violenza sessuale, la Corte avrebbe dovuto chiarire meglio le motivazione della attribuibilità a lui di un fatto, al più, verificatosi in sua assenza. Peraltro, dato per accertato che la parte offesa abbia avuto, nel corso della giornata del OMISSIS e nella notte successiva, diversi rapporti sessuali con gli altri coimputati, dagli atti istruttori né emerge che la condotta del A. abbia spiegato una efficacia finalistica per la realizzazione di detto condotte né che esse si siano realizzate con la consapevolezza da parte del ricorrente del dissenso della parte offesa in ordine al loro determinarsi. Siffatta carenza probatoria avrebbe dovuto condurre la Corte ad una sentenza di assoluzione, stante la presenza, quanto meno, di ragionevoli dubbi in ordine alla responsabilità dell'A. . Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale, rilevando che con essa gli viene attribuita la responsabilità per il reato di cui all'art. 609-octies cod. pen., in assenza di elementi dai quali desumere che la violenza sessuale era stata da lui concordata con gli altri coimputati ovvero che egli ne avesse comunque accettato il rischio o comunque, che egli fosse consapevole di quanto avvenuto fra la parte offesa ed il coimputato S. in assenza dell'accertamento di tali elementi, sarebbe ingiustificato il coinvolgimento nella responsabilità penale anche dell'A. . Infine il ricorrente si duole del fatto che la Corte, anche ritenuta la sua penale responsabilità, non gli abbia riconosciuto l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 609-octies cod. pen., data la minima importanza che nella realizzazione del reato contestato avrebbe avuto il suo apporto. Come detto anche gli altri imputati hanno proposto ricorso per cassazione, depositando a tal fine ricorso congiunto a firma del comune difensore di fiducia. Quale primo motivo di ricorso gli imputati S. e J. lamentano la nullità, già dedotta nel corso del giudizio di primo grado e ribadita quale motivo di appello, sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM che degli atti della istruttoria dibattimentale per essere stati, i primi, redatti il lingua italiana e non tradotti anche in una lingua conosciuta dai due imputati, e per essere stata condotta la istruttoria dibattimentale senza che gli imputati avessero potuto godere dell'ausilio di un interprete che traducesse in una lingua a loro conosciuta gli atti che via via venivano compiuti. La violazione di quanto previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. avrebbe comportato, secondo i ricorrenti, la lesione del diritto di difesa dei due imputati, diritto presidiato sia a livello costituzionale che dalla normativa CEDU. Col secondo motivo di ricorso gli imputati S. e J. deducono sia la errata o falsa applicazione delle norme incriminatrici loro contestate sia la logicità della motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Perugia. In sostanza gli imputati escludono che le ripetute congiunzioni carnali fra loro e la G. siano derivate dalla condizione di ubriachezza che essi, proprio al fine di cui sopra, avrebbero indotto nella parte offesa, sostenendo, invece, che questa non solo era in condizioni di sobrietà al momento in cui si intratteneva con loro, avendo in realtà consumato solo qualche birra e circa mezzo litro di vino, ma anche che era del tutto consapevole della propria traditici corporis in favore sia, dapprima, del S. che, poi, dello J. . Indice della volontarietà del comportamento della presunta parte offesa sarebbe il fatto che questa si è trattenuta con quelli che dovrebbero essere i suoi violentatori per tutto il pomeriggio del 16 luglio 2003 e per parte della successiva notte, giungendo sino a consumare con gli stessi, dopo che secondo l'accusa già era stata oggetto di violenza sessuale, una cena a base di prodotti tipici africani. Peraltro, proseguono i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe trascurato, quale elemento ostativo alla ricostruzione in termini di violenza dei rapporti sessuali intercorsi fra la G. e gli attuali ricorrenti, il fatto che, allorché lo J. avrebbe tentato di possedere la parte offesa secondo modalità da lei non volute, questa si era potuta sottrarre ai desideri di quello senza che da tale rifiuto ne derivassero sostanziali pregiudizi nei suoi confronti, infatti nessun segno che documenti atti lesivi della integrità fisica della G. è stato riscontrato sul corpo della stessa dal medico del Pronto soccorso ove quella si è recata nella mattina del OMISSIS . Nella vicenda in esame, aggiungono i ricorrenti, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, lungi dall'essere parte offesa, la G. ha svolto un ruolo definito propositivo e consensuale avendo lei stessa manifestato sia al S. che al J. la volontà di avere rapporti sessuali con loro ciò sarebbe dovuto, sostiene la difesa dei ricorrenti, al particolare atteggiamento che costei avrebbe rispetto all'istinto sessuale da lei non adeguatamente governato per effetto di una condizione psichica, qualificata borderline, che la spinge, come riferito da molti testi, anche i sanitari che la hanno in cura, ad intraprendere, disponibile e consenziente, relazioni sessuali anche occasionali. Peraltro, precisano i ricorrenti, tale singolare condizione della G. , come dichiarato dal medico curante, non è caratterizzata da indici che la rendono a priori manifesta all'esterno, sicché essa non risulta riconoscibile ai terzi con cui viene in contatto, i quali, pertanto, legittimamente interpretano l'atteggiamento della G. come consenso alla congiunzione. Quale ultimo motivo di censura, riferito logicamente al solo S. , si eccepisce la nullità dell'incidente probatorio svolto nel corso delle indagini, e durante il quale si è proceduto, fra l'altro all'esame della parte offesa ed alla attribuzione di un incarico peritale. Il vizio dedotto, consistente nell'affermata violazione dell'art. 401, comma 3, del codice di rito, si sarebbe determinato in quanto all'udienza in questione non ha potuto partecipare il S. che, detenuto in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Pisa, era legittimamente impedito a presenziare all'udienza del 2 marzo 2004, in quanto in condizioni di salute talmente gravi da porne in pericolo la stessa vita, come risulta dal fatto che, solo pochi giorni dopo, il Gip del Tribunale di Perugia disponeva la sostituzione della misura cautelare con quella più lieve dell'obbligo di dimora, al fine di consentire al S. di essere sottoposto a cure mediche. La circostanza che l'udienza del 2 marzo 2004 si sia egualmente tenuta, nonostante l'impedimento a comparirvi dell'indicato ricorrente, costituisce motivo di nullità della stessa e, pertanto, vizia la validità della prova formatasi nel corso della medesima e, di conseguenza, essendo stata questa acquisita al dibattimento, renderebbe nullo l'intero processo. Considerato in diritto I ricorsi, risultati fondati, debbono, pertanto, essere accolti nei sensi di cui in motivazione. Esaminando il ricorso presentato dal'imputato A.T.B.B. si rileva che quale primo motivo di impugnazione egli deduce la nullità sia della sentenza di primo grado che di quella di appello per non essere state le stesse tradotte in una lingua conosciuta dall'imputato. Il motivo è privo di pregio infatti - allo stato della legislazione vigente e prescindendo per quanto ora interessa da ogni considerazione, attualmente non rilevante, in ordine alla conoscenza o meno da parte dell'imputato A. e degli altri imputati della lingua italiana - per come più volte affermato, anche di recente, dalla Corte regolatrice la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione di essa in una lingua a lui conosciuta ex multis Corte di cassazione, Sezione IV penale, 14 giugno 2013, n. 26239 idem, Sezione II penale, 22 marzo 2011, n. 11311 idem, Sezione I penale, 30 giugno 2010, n. 24514 . È, pertanto, onere dell'imputato che non conosca la lingua italiana e che, nell'esercizio del diritto di difesa, intenda procedere alla impugnazione della sentenza a lui sfavorevole, far eseguire, a propria cura, la traduzione del provvedimento giurisdizionale Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 settembre 2008, n. 34830 . Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché il travisamento o l'erronea valutazione della prova in particolare lamenta il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto frettolosamente ed acriticamente attendibili le dichiarazioni rese dalla parte offesa, senza procedere ad un approfondito vaglio oggettivo delle stesse. Anche in questo caso la censura non coglie nel segno. È, infatti, giurisprudenza consolidata non solamente l'affermazione secondo la quale la persona offesa dal reato può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 gennaio 2005, n. 443 - di tal che è stato, ancora di recente, lapidariamente affermato che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 ottobre 2013, n. 41505 - ma è frutto di un radicato orientamento anche il rilievo che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Corte di cassazione, SS UU penali, 24 ottobre 2012, n. 41461 . Nel caso che interessa, non solamente la Corte di appello ha adeguatamente verificato l'attendibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa, teste di accusa nei confronti degli imputati, rilevandone la integra facoltà di intendimento e la assenza di animosità nei confronti dei medesimi - di cui è chiaro sintomo il fatto che, non avendone chiaro ricordo dei fattori eziologici, ella non ha assolutamente cercato di attribuire loro la responsabilità della recente bruciatura riscontrata sul suo torace allorché, dopo i fatti di violenza sessuale per cui è processo, la stessa è stata visitata presso il pronto soccorso - segnalando, altresì, come il suo narrato sia stato circostanziato ed in sé coerente ed espresso in termini definiti genuini, sinceri e verosimili , ma ha anche verificato, sebbene, come sopra evidenziato, non ne ricorresse la necessità, l'esistenza di riscontri esterni a quanto riferito dalla G. trovandoli sia nelle testimonianze rese da terzi estranei ai fatti per tutti la vicina di casa dell'imputato S. che, nella notte, ha sentito la G. gridare sia da quanto, in sostanza, ammesso dagli stessi imputati. Tralasciando, per il momento, l'esame dei restanti motivi di doglianza formulati dall'A. , che saranno successivamente ripresi unitamente ad alcuni di quelli presentati dagli altri imputati, è il caso di prendere ora in considerazione il primo motivo di ricorso proposto da S.S. e J.E. avente ad oggetto la pretesa nullità di diversi atti processuali in quanto assunti in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen A tal riguardo questa Corte osserva che, secondo il suo fermo orientamento, da cui non si intende in questa occasione deflettere, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato o, in questo caso, degli imputati, qualora questi, pur essendo di nazionalità straniera, mostrino, in sede di espletamento dell'attività processuale di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il loro intervento e non rimangano completamente inerti rispetto ad essi, ma, al contrario, assumano iniziative rivelatrici della loro capacità di difendersi adeguatamente, non incombe sul giudice l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo in presenza dell'indefettibile presupposto della non conoscenza o della seria difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte degli imputati Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 novembre 2005, n. 40807 , circostanza questa ultima che deve essere, a sua volta, oggetto di specifico accertamento, non potendo il rilievo in ordine alla necessarietà della nomina dell'interprete discendere automaticamente dalla appartenenza dell'imputato a comunità alloglotta Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 settembre 2013, n. 39157 . Peraltro, ha chiarito ancora questa Corte, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 luglio 2012, n. 28697 . Nel presenta caso la Corte perugina ha congruamente fatto derivare l'accertamento della comprensione da parte degli imputati della lingua italiana sia dalle dichiarazioni rese in tale senso dagli agenti di Pg che sono entrati in contatto con costoro, sia da quanto riferito dalla loro vicina di casa sia, infine, dall'obbiettivo elemento che essi si trovano in Italia da diverso tempo, ove - deve logicamente presumersi per tutti ma almeno per uno di loro il dato è addirittura rivendicato - svolgono una qualche attività lavorativa ed hanno, pertanto, certamente assidui contatti, evidentemente nella lingua del luogo, con cittadini italiani. Quanto al secondo motivo del ricorso proposto da due predetti imputati avente ad oggetto appunto la sussumibilità sotto il paradigma normativo della violenza sessuale dei ripetuti atti di congiunzione carnale intervenuti fra loro e la G. nella giornata del 16 luglio 2003 e nella notte immediatamente successiva, osserva questa Corte che, come correttamente posto in luce dal giudice del merito, il reato di violenza sessuale può essere realizzato sia attraverso la diretta coartazione della volontà della parte offesa compiuta tramite atti costituenti violenza o minaccia o abuso di autorità, sia attraverso l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della medesima persona offesa. L'accertamento di siffatta seconda modalità di realizzazione del reato, più subdolamente insidiosa della precedente, può, ovviamente, prescindere dalla verifica della espressione o meno di un formale consenso alla congiunzione da parte della vittima del reato, atteso che detto consenso, seppure fosse presente, altro non sarebbe che il frutto dell'avvenuto abuso da parte del soggetto agente delle condizioni di inferiorità della parte offesa al momento del fatto. Nel caso che ora interessa non vi è dubbio che le ripetute congiunzioni carnali intervenute fra i soggetti della cupa vicenda hanno come sfondo la condizione di ebbrezza alcolica in cui versava la G. al momento dei fatti condizione di ebbrezza alcolica, se non indotta, certamente consapevolmente favorita e consolidata dal comportamento degli imputati i quali per continuare a somministrare alcolici alla sventurata G. non hanno esitato, una volta che la provvista presente in casa era terminata, ad uscire per procurarsi ancora dell'altro vino , la quale costituisce l'indice inequivocabile e ragionevolmente manifesto dello stato di inferiorità in cui la G. si trovava e del quale, appunto, gli imputati hanno abusivamente profittato conseguendo in tal modo la possibilità di soddisfare la loro lascivia. Né è di qualche giovamento per i prevenuti affermare la da loro dichiarata ma, comunque, non provata disponibilità della G. ai ripetuti e promiscui concubiti, atteso che, essi, proprio per le ammesse modalità di realizzazione, non potevano essere giustificati se non che dalla condizione di inferiorità in cui la stessa parte offesa si trovava manifestamente ad essere e dei cui effetti i prevenuti, come detto, stavano profittando. Ritornando, a questo punto ad esaminare, il terzo motivo di ricorso dell'A. , avente anch'esso ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto ascritto agli imputati, osserva questa Corte che non risulta adeguatamente motivata nella sentenza di appello la attribuzione agli stessi di una condotta qualificabile come violenza sessuale di gruppo e non come concorso in violenza sessuale. Osserva, infatti, il Collegio che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la diagnosi differenziale fra le due figure delittuose va formulata sulla base dei seguenti rilievi la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 aprile 2010, n. 15619 negli stessi sostanziali termini idem, Sezione III penale, 15 giugno 2011, n. 23988 . Invero nella stessa sentenza si da atto che i tre prevenuti non sono stati congiuntamente presenti a tutte le fasi della vicenda in quanto, dopo il primo approccio con la G. operato da solo S. , era successivamente intervenuto l'A. , il quale, ma il dato è palesemente irrilevante, non aveva avuto con la G. rapporti sessuali completi, essendosi limitato a toccarla nelle parti intime, ed infine è intervenuto lo J. con cui la donna ha, nel corso della notte passata con lui, avuto ulteriori rapporti sessuali. In che termini si sia realizzata siffatta compresenza - anche in relazione alla effettiva personale partecipazione di tutti i prevenuti ai fatti nel loro succedersi diacronico, se essa fosse attuale in relazione a tutti gli episodi di violenza sessuale registrati ovvero se essa abbia riguardato solo alcuni di essi ed in che modo essa abbia spiegato il necessario effetto causale per la determinazione degli episodi delittuosi - è dato non irrilevante ai fini della qualificazione della condotta criminosa ascrivibile a ciascuno dei prevenuti, potendo, in ipotesi, anche rispondere di violenza sessuale di gruppo solamente alcuni degli imputati ma non anche colui il quale, ad esempio, si fosse allontanato prima che si sia realizzata la condotta tipica da parte dei correi ma dopo avere, egli stesso compiuto in prima persona atti di violenza, dovendo a quest'ultimo essere imputato solo il reato di mano propria ed il concorso nella violenza commessa dai compartecipi. La oscurità della motivazione della sentenza sul punto, impone al riguardo l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per una più adeguata motivazione del provvedimento I riguardo. L'accoglimento della predetta censura assorbe il restante motivo di doglianza del ricorrente A. , concernente la applicabilità o meno della circostanza attenuante relativa al fatto di minore gravità, essendone la valutazione logicamente subordinata alla preventiva corretta qualificazione del reato. Quanto, invece, all'ultimo motivo di ricorso - riferito alla sola posizione del S. , il quale sarebbe stato impossibilitato per ragioni di salute a presenziare all'udienza del 2 marzo 2004 di fronte al Gip di Perugia, nel corso della quale, disposto incidente probatorio per lo svolgimento fra l'altro di consulenza tecnica sulle condizioni psichiche della G. , si era proceduto all'esame del perito - osserva il Collegio che non avendo il S. , ovvero la sua difesa, allegato in limine il suo legittimo impedimento a comparire all'udienza, onde conseguire il rinvio della stessa, esclude la attuale rilevabilità dell'eventuale vizio procedimentale che si sarebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, determinato a causa dello svolgimento di attività processuale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.