“Volume insufficiente” e validità della misurazione

Poiché la quantità di aria insufflata all’interno dell’etilometro dipende da un atto volontario del soggetto, ove questi abbia volutamente ridotto al minimo l’espirazione allo scopo di boicottare la misurazione del tasso alcolico, si può ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. rifiuto di sottoporsi al test .

Il caso. Il Tribunale di Mantova assolveva l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e tale decisione veniva confermata dai giudici di secondo grado che disponevano, peraltro, la trasmissione degli atti al Prefetto in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. A . Volume insufficiente”. Veniva proposto ricorso da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia che deduceva illogicità e contraddittorietà della sentenza. Ed invero, nonostante dalla misurazione effettuata con il test spirometrico si ricavava che il fatto rientrasse nella fattispecie di cui alla lettera b della norma citata, i giudici escludevano la sussistenza del reato in quanto nello scontrino del test si leggeva altresì la dicitura volume insufficiente”. Validità del dato. Il ragionamento operato dalla pubblica accusa, sostanzialmente, eccepiva la corretta analisi del dato, da parte della macchina, la quale aveva, comunque, posto in essere una valida prova di lettura, così come indicato, peraltro, dalle stesse istruzioni a corredo dello strumento. Importanza dei dati sintomatici oltre quelli strumentali. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza in materia, si è affermato il principio, peraltro ripreso anche dal ricorrente, per cui nel reato di guida in stato di ebbrezza, l’esame strumentale non costituisce una prova legale , difatti, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S. e che in tal caso la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione Una per tutte, Cassazione Penale – Sez. IV – Sent. 35303/2013 . Ed infatti, la corte territoriale, illogicamente, sebbene da un lato abbia riconosciuto che lo stato di ebbrezza può ricavarsi anche da elementi sintomatici di varia natura, dall’altro ha assolto, negando la validità della doppia misurazione strumentale. Correttezza della misurazione in assenza di errore. La Corte di Cassazione, invece, con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso del Procuratore generale, affermando come la misurazione possa venire boicottata dal soggetto esaminato, laddove questi espiri flebilmente in maniera del tutto volontaria e non a causa di una malattia comprovata. Ha affermato, inoltre, che, in questi casi, può addirittura configurarsi la fattispecie delittuosa di cui all’art. 186 comma 7 c.d.s., che punisce il soggetto che si rifiuti di sottoporsi al test Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c ” , assimilando la condotta di chi falsifica in qualche modo il risultato a quella di chi non si sottopone alla verifica di polizia. D’altra parte, quando, nonostante l’espirazione insufficiente, ed in assenza di una specifica indicazione di errore, la macchina ha dato risultati coerenti, la misurazione deve ritenersi validamente ottenuta.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 dicembre 2013 – 6 marzo 2014, n. 10925 Presidente Sirena – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza 28/9/2011, assolse M.K. dal reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. della str., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. La Corte d'appello di Brescia, investita dall'impugnazione del locale Procuratore Generale, con sentenza del 28/1/2013, confermò la sentenza gravata, disponendo, altresì trasmissione degli atti al competente Prefetto in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 186, cit., comma 2, lett. a . 3. Avverso quest'ultima sentenza il Procuratore generale di Brescia ricorreva per cassazione. 3.1. Con l'unico motivo posto a corredo del ricorso il P.G. locale denunzia grave illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata. Il test spirometrico aveva dato risultati integranti l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. b dell'articolo in esame 1,28 e 1,35 g/I e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardanti la cd. curva etilica. Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere la sussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per la ragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delle espirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era da ritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante che il M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben in condizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, così validando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni che corredavano lo strumento. Inoltre, la Corte bresciana era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividere l'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale, ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante può ricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppia conferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. La quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit. rifiuto di sottoporsi al test . Ove, poi, come nel caso in esame, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità in senso conforme si vedano Cass., Sez. IV, n. 30231 del 4/6/2013, Rv. 255870 IV, n. 11499 dell'11/3/2013 . In presenza del grave difetto motivazionale sopra riscontrato la sentenza gravata deve essere annullata e gli atti rinviati al giudice di merito per nuova valutazione alla luce delle superiori considerazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.