Possibile la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Quando e da chi?

Secondo l’art. 186, co. 9 -bis , c.d.s., al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54, d. lgs. n. 274/2000.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8004 del 19 febbraio 2014. La fattispecie. Un uomo ricorre in Cassazione contro l’ordinanza con cui il gip del Tribunale dell’Aquila rigettava la sua richiesta di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la quale si chiedeva la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Avezzano. Si faceva notare che non era stata documentata la sussistenza di convenzioni con il predetto Comune per lo svolgimento dei lavori richiesti. Secondo il ricorrente, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere applicata anche d’ufficio e non richiede alcuna istanza di parte dell’imputato. Guida in stato di ebbrezza quando la sostituzione è possibile? L’art. 186, co. 9 -bis , c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,. se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54, d. lgs. n. 274/2000, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni si assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze. La determinazione delle modalità di svolgimento di tali lavori è affidata a un decreto del Ministero della Giustizia da adottare d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8, d. lgs. n. 281/1997. Competenze del giudice in materia Il giudice ha il potere-dovere di individuare il soggetto presso il quale far svolgere il lavoro di pubblica utilità e il tipo di attività, nella stessa prospettiva teleologica che sta alla base della commisurazione della pena e,cioè, l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio alle funzioni costituzionalmente imposte alla pena criminale. Se, subito dopo la sentenza di condanna vi è una richiesta da parte dell’imputato o del suo difensore in tal senso, il giudice valuta la possibilità di applicare, in luogo della permanenza domiciliare, la pena sostitutiva. con alcune importanti precisazioni. Occorre precisare, però, che, mentre, di norma, il Giudice di Pace può applicare la pena sostitutiva solo si richiesta dell’imputato, ex art. 186, co. 9 -bis , c.d.s. è sufficiente la non opposizione di quest’ultimo. Si comprende che è possibile che l’imputato, di sua iniziativa, solleciti e richieda il beneficio, ma ciò non è normativamente richiesto per l’operatività della sostituzione della pena. Nel caso di specie, gli Ermellini notano che la richiesta di applicazione della pena è stata rigettata sul presupposto della mancata documentazione della sussistenza di convenzioni con il Comune di Avezzano. Pertanto, il gip non ha applicato correttamente tale principi e ciò legittima il rigetto del

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 novembre 2013 – 19 febbraio 2014, n. 8004 Presidente Zecca – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. M.G. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, all'udienza del 13 febbraio 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la quale si chiedeva anche la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Avezzano, non essendo documentata la sussistenza di convenzioni con il predetto Comune per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto . Con lo stesso provvedimento il G.I.P. ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna in precedenza emesso ritualmente opposto dall'imputato. Deduce a fondamento violazione di legge evidenziando che, secondo pacifico indirizzo, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere applicata anche d'ufficio dal giudice e non richiede alcuna istanza da parte dell'imputato, il quale si deve limitare a formulare la sua non opposizione all'applicazione della misura, senza avere l'obbligo di determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade invece sul giudice che si determini a disporre il detto beneficio v. ex multis Sez. 4, n. 32463 dei 12/07/2012, rv. 253233 sez. 4, n. 4927 del 02/02/2012, rv. 251956 . Sotto altro profilo deduce ancora violazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che, trattandosi di giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, il G.I.P. avrebbe dovuto revocare il decreto penale opposto e, ritenendo incongrua la pena richiesta, disporre il giudizio immediato. Il procuratore generale, nella propria memoria, ha concluso per la fondatezza del ricorso rilevando che una volta negato all'opponente il gatteggiamento sulla pena, il gip non aveva che da emettere il decreto che disponeva il giudizio immediato, a nulla rilevando la ragione in forza della quale era rimasto precluso il procedimento speciale . Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. L'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d , legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze. Come già precisato da una non lontana pronuncia di questa stessa sezione n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, rv. 251956, che rappresenta il superamento del difforme precedente costituito da Sez 4, n. 31145 del 7/7/2011, Finocchiaro, rv. 250908 , il richiamo all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 non va inteso come conducente all'integrale sovrapposizione dei due disposti normativi. Basti osservare che l'art. 54, comma 1, dispone che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato , laddove il novellato art. 186 comma 9 bis cod. strada dispone che la pena, detentiva e pecuniaria, può essere sostituita se non vi è opposizione da parte dell'imputato . Anche la durata del lavoro di pubblica utilità è diversamente individuata dal legislatore nei due compendi normativi in considerazione per l'art. 54 cit. non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi per l'art. 186 comma 9 bis cod. strada, deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Altre differenze si colgono al riguardo degli enti e dei soggetti a favore dei quali il lavoro di pubblica utilità può essere prestato, il cui novero è più ampio per l'art. 186 cit Quel che mette conto rimarcare ai fini che qui occupano è però il fatto che, attraverso il richiamo operato dall'art. 186 cit. alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 decreto emanato il 26 marzo 2001 Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6 . Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all'art. 3 che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonchè l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati . La previsione è di rilevante interesse nella definizione del tema posto dal presente ricorso, giacché evidenzia senza alcuna incertezza l'apposizione in capo al giudice del potere-dovere di individuare il soggetto presso il quale far svolgere il lavoro di pubblica utilità ed il tipo di attività, per l'evidente ragione che tali scelte vanno compiute in quella medesima prospettiva teleologica che assiste la commisurazione della pena, ovvero l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio alle funzioni costituzionalmente imposte alla pena criminale. Nè contraddice quanto appena affermato il fatto che lo stesso art. 3 dispone che dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 33, comma 3, sulla scorta del medesimo elenco . Infatti, come si è osservato nella decisione sopra richiamata ma v. anche, conf., sez. 4, n. 27987 del 3 luglio 2012 , tale specifica disposizione attiene alla ipotesi in cui subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena , ed il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale . Non solo il disposto dell'art. 33 cit. appare specifico della normativa riguardante il giudice di pace ma vale ancora ricordare che nell'ambito di tale normativa la regola è che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. Per contro, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis cod. strada non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione. Pertanto, può anche accadere che l'imputato di sua iniziativa solleciti e richieda il beneficio, ma resta fermo che ciò non è normativamente richiesto per l'operatività della sostituzione della pena la legge non pone obblighi di sorta in capo all'imputato. Quella sollecitazione potrà valere unicamente a dimostrare la non opposizione dell'imputato alla sostituzione della pena. Ciò posto è evidente che l'imputato non può essere ritenuto gravato dell'obbligo di presentare un dettagliato piano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dal quale risulti l'ente presso cui si intenda svolgere l'attività, il consenso di tale ente, il programma di lavoro concordato, unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena sostituita e altri dettagli. Nè può valere a compromettere la fondatezza giuridica della ricostruzione qui operata il fatto che il decidente non possa disporre di convenzioni già operative. Ritardi ed inadempimenti nell'attuazione delle previsioni normative da parte della P.A. non possono ricadere sull'imputato. 3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila non ha fatto corretta applicazione dei principi qui ribaditi, rigettando la richiesta di applicazione della pena sul presupposto della mancata documentazione della sussistenza di convenzioni con il Comune di Avezzano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto. Siffatta decisione è peraltro illegittima anche sotto un diverso aspetto, puntualmente evidenziato dal ricorrente. A seguito della reiezione dell'istanza di applicazione della pena, l'art. 464 comma 1 cod. proc. pen. impone al giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, senza poter dichiarare l'esecutività del decreto di penale opposto. Tal ultimo potere è infatti attribuito dall'art. 461 comma 5 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta o, se proposta, venga dichiarata inammissibile. L'inammissibilità deriva, tassativamente, dal fatto che non vengano indicati gli estremi del decreto penale di condanna, la data dei medesimo ed il giudice che lo ha emesso, nonché dalla circostanze della sua proposizione oltre il termine di legge o da persona non legittimata art. 461 comma 4 cod. proc. pen. . Va quindi escluso che nel caso che occupa ricorresse un'ipotesi di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna e risulta confermato che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto emettere il decreto per il giudizio immediato v. Sez. 3, n. 44468 dell'8/10/2009, Gaia, Rv. 245217 . 4. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di L'Aquila, per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale de L'Aquila per l'ulteriore corso.