Lotta all’evasione fiscale: chi omette il versamento dell’IVA è punito con la confisca dei beni

Sia in caso di condanna che in caso di patteggiamento è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono profitto del reato consistente nell’omissione del versamento IVA.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7533 del 18 febbraio 2014 La vicenda. Un imprenditore evade 51mila euro di IVA e patteggia la pena in 2 mesi e 20 giorni di reclusione con la condizionale. La Procura di Ancona ha fatto ricorso per cassazione ritenendo che il Gup non avesse disposto la confisca invece dovuta. La confisca è sempre disposta in caso di omissione dell’IVA. La Cassazione accoglie il ricorso ricordando che l’art. 1, comma 143, legge n. 244/07 prevede l’applicazione dell’art. 322 – ter c.p. fra l’altro al reato previsto dall’art. 10- ter , legge n. 74/2000. La ricordata disposizione, prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta in relazione a determinati reati, fra i quali deve intendersi ricompreso anche il reato di omissione del versamento IVA, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. La disposizione precisa altresì che, ove non sia possibile la confisca specifica di tali beni, la stessa è disposta su altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto conseguito. In conclusione la Corte annulla la sentenza in relazione alla parte in cui non ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 dicembre – 18 febbraio 2014, n. 7533 Presidente Grillo – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 18 dicembre 2012, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Fermo applicava a M.L. , in relazione ad imputazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso, entro il termine di legge, di versare l'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale riferita all'anno di imposta 2008 per un importo pari a Euro 51.515,00, la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, con atto del 19 febbraio 2013 il Procuratore generale di Ancona, limitatamente alla omessa applicazione della confisca. Considerato in diritto Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Fermo con la quale, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, era stata applicata a M.L. , imputato per avere omesso di versare entro il termine di legge la somma di Euro 51.515,00 a titolo di IVA quale risultante dalla dichiarazione da lui presentata per l'anno di imposta 2008, la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevava la ricorrente Procura generale che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 143, della legge 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008 - nei casi previsti, fra l'altro, dall'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter cod. pen Detta norma prevede che, sia in caso di condanna che in caso di applicazione della pena a seguito di cosiddetto patteggiamento , è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, salvo che non appartengano a persona estranea ad esso, precisandosi che, ove non sia possibile la confisca dei beni questa può essere disposta per equivalente su altri beni per un valore corrispondente al profitto conseguito. Poiché nel caso che interessa il Tribunale di Fermo non ha provveduto a disporre la confisca, la Procura generale, ritenuta la sentenza affetta da violazione di legge, ne chiede l'annullamento. Il ricorso è fondato. Effettivamente l'art. 1, comma 143, della legge 244 del 2007 prevede l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. fra l'altro ai reato previsto dall’art. 10-ter della legge n. 74 del 2000. La ricordata disposizione codicistica, a sua volta, prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta in relazione a determini reati fra i quali per effetto del richiamo operato dal citato art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 deve intendersi ricompreso anche il reato di cui all'art. 10-ter della legge n. 74 del 2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato la disposizione precisa altresì che, ove non sia possibile la confisca specifica di tali beni la stessa è disposta su altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto conseguito. Nel caso che interessa, per una evidente svista, il Tribunale di Fermo ha omesso di applicare la confisca del profitto del reato perpetrato dal M. - consistente nel valore della imposta non versata – in una fattispecie nella quale, come sopra evidenziato, essa è obbligatoria. Né può avere un qualche significato la circostanza che tale confisca non abbia fatto parte dell’accordo negoziale preordinato alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen Come, infatti, ha rilevato la Corte, nelle ipotesi in cui la sanzione della confisca del profitto del reato, eventualmente nella forma per equivalente, sia obbligatoria è circostanza irrilevante, e come tale non idonea a far derogare al predetto obbligo, che la stessa non sia stata oggetto dell’accordo intervenuto fra le parti Corte di Cassazione, Sez. II penale, 4 febbraio 2011, n. 20046 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia al Tribunale di Fermo.