Cd ‘falsi’ proposti per evitare sequestro della merce e sanzioni: è istigazione alla corruzione

Nonostante il risibile valore economico della proposta, fatta da un commerciante a due uomini della Polizia, resta comunque la contestazione della ipotesi di istigazione alla corruzione. Soprattutto perché l’offerta è idonea a conseguire lo scopo, ossia evitare il sequestro della merce e la relativa applicazione di sanzioni ad hoc.

Offerta risibile, eppure ‘indecente’ proporre qualche compact disk ‘contraffatto’, per far ‘chiudere un occhio’ a 2 uomini della Polizia, rappresenta – a prescindere dal reale valore economico della merce – un cristallino tentativo di corruzione. Cass., sent. n. 7382/2014, Sesta Sezione Penale, depositata oggi Cd ‘tarocchi’. Blitz fatale per un commerciante, ‘beccato’ dagli agenti della Polizia a vendere oltre 100 compact disk privi del contrassegno ‘SIAE’ . E l’uomo, paradossalmente, riesce anche a peggiorare la propria situazione Come? Proponendo ai 2 poliziotti qualche compact disk, col chiaro obiettivo di evitare il sequestro della merce e, soprattutto, di evitare le conseguenti sanzioni . Conseguenziale, quindi, la condanna nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile – sia dal Gup del Tribunale che dalla Corte d’Appello – del reato di istigazione alla corruzione . Ma questa visione così netta è davvero corretta? A domandarlo è il legale dell’uomo, sostenendo la tesi che l’ azione compiuta – ossia la ‘proposta’ fatta agli agenti della Polizia – era priva di potenzialità corruttiva , anche tenendo presente il ‘valore’ della merce messa idealmente sul tavolo. Piuttosto, sostiene ancora il legale, si può parlare, applicando il buon senso, di una supplica da parte di un uomo – rivoltosi così ai 2 poliziotti Ragazzi, venitemi incontro, chiudete un occhio, prendetene qualcuno e non rovinatemi –, il quale si trova in una situazione di difficoltà economica, priva di ogni intento corruttivo . Proposta indecente. Nonostante tutto, però, l’ottica ‘buonista’ tracciata dal legale dell’uomo si rivela assolutamente non accoglibile, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, anzi, sostengono che è evidente il requisito dell’offensività nella condotta del commerciante quest’ultimo, difatti, ha sì proposto solo qualche compact disk agli agenti della Polizia , ma col chiaro obiettivo di evitare sanzioni per le irregolarità riscontrate nell’esercizio commerciale . Nessun dubbio, quindi, sul fatto che ci si trovi di fronte a un episodio connotato da una scarsa gravità , ma, allo stesso modo, è cristallino che vi sia stata una offerta di utilità verso i due pubblici ufficiali per ‘spingerli’ ad omettere un atto del loro ufficio , ossia il sequestro dei compact disk ‘irregolari’ e la definizione delle sanzioni nei confronti del commerciante. Per queste ragioni, è corretta la contestazione, ai danni dell’uomo, anche del reato di istigazione alla corruzione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre 2013 – 17 febbraio 2014, n. 7382 Presidente De Roberto – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza dell'11 luglio 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto G.C. responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 171-ter comma 1 lett. c della legge n. 633/1941 e 322 commi 1 e 2 c.p., per aver detenuto n. 104 compact disk privi del contrassegno SIAE e, inoltre, per avere offerto agli operanti della polizia di Stato alcuni cd contraffatti al fine di evitare le conseguenti sanzioni. La Corte territoriale, decidendo sull'impugnazione in cui si contestava la sussistenza del reato di istigazione alla corruzione, nel riportarsi alle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, ha ritenuto che la frase rivolta agli agenti ragazzi venitemi incontro, chiudete un occhio, prendetene qualcuno e non rovinatemi costituisse un esplicito invito alla corruzione. 2. L'avvocato C.M., nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti. Con la prima censura contesta la sentenza, assumendo la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di istigazione alla corruzione, privo nel caso in esame di offensività, non potendosi ritenere che l'offerta di qualche cd contraffatto sia condotta idonea a cagionare la lesione del bene protetto dall'art. 322 c.p., trattandosi di azione priva di potenzialità corruttiva. Allo stesso modo, contesta la sussistenza del dolo, in quanto la frase rivolta agli agenti non rovinatemi è interpretabile come una supplica da parte di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà economica, priva di ogni intento corruttivo. Con il secondo motivo denuncia un vizio di motivazione della sentenza che, nel riportarsi integralmente alla decisione di primo grado, non specifica per quale ipotesi di istigazione alla corruzione l'imputato è stato riconosciuto responsabile, dal momento che risulta siano stati contestati entrambi i primi due commi dell'art. 322 c.p. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non può escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, assumendo che l'offerta di qualche compact disk agli agenti della polizia, al fine di evitare sanzioni per le irregolarità riscontrate nell'esercizio commerciale, sia priva del requisito dell'offensività. Invero, sebbene si tratti di un episodio connotato da una scarsa gravità, tuttavia è stato dimostrato, e non è in contestazione, che vi sia stata una offerta di utilità, ritenuta dai giudici di merito caratterizzata da adeguata serietà, tanto da essere idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. Il ricorrente dubita della serietà dell'offerta, ma si tratta di una valutazione che spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito e che non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità. Allo stesso modo, deve ritenersi che costituisca apprezzamento di fatto, insindacabile dalla Corte di cassazione, la valutazione, da effettuare con giudizio ex ante, circa l'idoneità stessa dell'offerta a conseguire lo scopo perseguito dall'agente. Nella specie, deve ritenersi, sulla base di quanto risulta dalla sentenza della Corte d'appello e da quella di primo grado, che l'offerta in questione, effettuata durante una verifica in cui è stata contestata la detenzione di 104 c.d. privi del contrassegno SIAE, era potenzialmente idonea al perseguimento dello scopo, identificabile con l'evitare il sequestro dei compact disk irregolari e delle conseguenti sanzioni. 3.2. Analogo discorso può essere svolto con riferimento all'elemento soggettivo, in quanto dalla ricostruzione operata dai giudici di merito risulta evidente la sussistenza del dolo specifico, dal momento che, come si è detto, l'offerta dei compact disk era diretta ad indurre i pubblici ufficiali ad omettere un atto d'ufficio, cioè il sequestro delle cassette irregolari. 3.3. Infine, deve essere considerato del tutto infondato il motivo con cui si lamenta la mancata specificazione del reato contestato infatti, sebbene risultino indicati entrambi i primi due commi dell'art. 322 c.p., dal contenuto dell'imputazione e dalle argomentazioni delle sentenze di merito, risulta chiaro che al C. è stata contestata l'ipotesi di istigazione alla corruzione fatta per indurre i pubblici ufficiali ad omettere un atto del loro ufficio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.