Rappresentante di società froda il fisco: quando e come disporre il sequestro preventivo

Il sequestro per equivalente può anche investire un bene appartenente al fondo patrimoniale costituito da coniugi in separazione dei beni, a patto che il bene, alla data dell’attuazione della misura cautelare, fosse nella disponibilità di entrambi i coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 129 del 7 gennaio 2014. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Sassari conferma parzialmente il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip dello stesso Tribunale nei confronti dell’amministratore di una società di trasporti, indagato per reati di tipo fiscale in relazione ad un fondo patrimoniale sui beni immobili di proprietà sua e del coniuge. In particolare, il sequestro riguardava un immobile facente parte del fondo precedentemente di proprietà esclusiva della moglie, dato il regime di separazione dei beni adottato dai coniugi. L’imputato propone ricorso in Cassazione. Per l’applicazione del vincolo cautelare rileva la disponibilità del bene al momento del sequestro. Il ricorrente deduce, anzitutto, l'assoluta illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che interessi beni estranei al reato e/o all'indagato, giacché di proprietà di terzi il Tribunale del riesame, infatti, aveva totalmente ignorato quanto dedotto dalla difesa circa il fatto che il bene sequestrato, prima della costituzione del fondo, era di proprietà del coniuge dell’indagato peraltro, il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni. A tal proposito, gli Ermellini si sono già espressi ammettendo la possibilità di apporre il vincolo cautelare su beni costituenti il predetto fondo non rileva, peraltro, né la circostanza che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni né che il bene immobile, prima della costituzione del fondo, fosse di esclusiva proprietà della coniuge, come sostenuto dalla difesa. Ed invero, il vincolo cautelare ha colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, bene la cui proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, circostanza questa che non emerge in actis né è stata rappresentata dalla difesa articolo 168, co. 1, c.c. . Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione del vincolo cautelare, è la disponibilità al momento del disposto sequestro e, a tale data, il bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi . Il sequestro preventivo può colpire l’amministratore della società perché La difesa sostiene che la confisca non potrebbe colpire i beni del legale rappresentante, organo della società, in quanto, se così fosse, cadrebbe su un estraneo al profitto, ossia un reo formale”. La censura è infondata il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 322 -ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui all'articolo 321, co. 2, c.p.p., ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi, addirittura, anche cose di terzi estranei ed, ovviamente, a maggior ragione, può colpire i beni dell'amministratore della società, che non può considerarsi terzo estraneo rispetto al reato, da lui commesso quale persona fisica agente in nome e per conto della persona giuridica , che non sono collegate con il singolo reato. Nel caso di specie, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Oggetto della confisca. La Cassazione precisa, inoltre, che il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l’onere ma non l’obbligo di indicare la somma fino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita mentre, in assenza di elementi che gli consentano di individuare i beni vincolabili, tale compito spetterà al p.m. Infine, quanto all'asserita illegittimità del provvedimento per aver ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle somme di cui al c/c del coniuge, somme che - secondo la difesa in ricorso - non sarebbero sequestrabili per equivalente laddove non sussistano indizi chiari in ordine all'utilizzo illecito che dello stesso è stato fatto da parte dell'indagato, si richiama un precedente della Cassazione secondo cui qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. Non è, dunque, richiesto, ai fini della sequestrabilità per equivalente delle somme sul c/c del coniuge dell'indagato, che debbano sussistere indizi chiari in ordine all'illecito utilizzo che dello stesso è stato fatto da parte del coniuge indagato, giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la res ed il reato. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2013 – 7 gennaio 2014, n. 129 Presidente Mannino – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9/05/2013, depositata in data 13/05/2013, il Tribunale del riesame di SASSARI, decidendo sulla richiesta di riesame, promossa dall'odierno ricorrente, confermava parzialmente il decreto di sequestro preventivo 13/04/2013, con cui il GIP del medesimo Tribunale disponeva il sequestro preventivo per un valore corrispondente al profitto conseguito dal reato, pari ad Euro 339.812,00 dei beni di proprietà dell'indagato o nella sua disponibilità, ovvero nella disponibilità della società dallo stesso amministrata. 2. Il S. risulta indagato dalla Procura di Sassari a per il reato di cui all'art. 10 ter D. Lgs. 10/03/2000, n. 74 Omesso versamento di IVA per aver, quale legale rappresentante della Salis Trasporti s.r.l., omesso di versare l'IVA per l'anno 2008, per un importo pari ad Euro 240.191,00 in Sassari il 5/09/09 b per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. citato Omesso versamento di ritenute certificate , per avere, nella qualità di cui sopra, omesso di versare entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un importo di Euro 99.621,00 per l'anno d'imposta 2008 in Sassari il 31/07/09 e per il reato di cui all'art. 11 del predetto d.lgs. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte , per avere, sempre nella qualità descritta nei capi che precedono, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte indicate al capo a ed ai conseguenti interessi e sanzioni, compiuto atti fraudolenti costituiti dalla creazione di un fondo patrimoniale con i beni immobili di loro proprietà in modo da rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione in Sassari il 22/06/09 . 3. Il tribunale del riesame di SASSARI, a seguito del gravame interposto il 3/05/2013, in parziale accoglimento della richiesta di riesame dell'indagato, riformava il decreto di sequestro preventivo del GIP limitandolo al sequestro della quota pari ad un mezzo pro indiviso dell'immobile sito in Sassari, via Carlo felice n. 54, F. 20 mapp. 693, sub 1, vani 9.5 e vani 6, confermando nel resto. 4. Propone ricorso il difensore fiduciario cassazionista, depositato l'8/07/2013, impugnando la suddetta ordinanza, deducendo - con un unico, articolato, motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. v. punti 15 ss. del ricorso - vizio di violazione di legge dell'impugnata ordinanza per omessa motivazione su alcuni specifici profili di doglianza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e e c , in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., chiedendone l'annullamento. 4.1. Deduce, anzitutto, l'assoluta illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che interessi beni estranei al reato e/o all'indagato, giacché di proprietà di terzi in particolare, si duole per aver il tribunale del riesame totalmente ignorato quanto dedotto dalla difesa sulla proprietà del bene sequestrato, di cui al fondo patrimoniale costituito secondo il PM fraudolentemente , rilevando come tale bene risultasse, prima della costituzione del fondo, di esclusiva proprietà del coniuge dell'indagato peraltro, il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni, sicché non può sostenersi che scopo dell'operazione fosse quello di sottrarre il bene alla garanzia del credito erariale, in quanto un'eventuale procedura di riscossione coattiva delle imposte dovute, mai avrebbe potuto aggredire il bene in questione perché di proprietà esclusiva del coniuge del S. . 4.2. Deduce, in secondo luogo, che il tribunale del riesame avrebbe ignorato i motivi di censura difensivi sulla confiscabilità e sequestrabilità dei beni dell'indagato, legale rappresentante della Salis Trasporti s.r.l., per inadempimento di quest'ultima in particolare, la difesa sostiene che la confisca non potrebbe cadere sui beni del legale rappresentante in quanto, se così fosse, cadrebbe su un estraneo al profitto, ossia un reo formale , aggiungendo che se fosse vero che la confisca non potrebbe colpire l'illecito tributario della società, ex d.lgs. n. 231/01, non si spiega perché potrebbe colpire il suo organo, ossia il legale rappresentante. 4.3. Deduce, infine, che il tribunale del riesame avrebbe ignorato i motivi di censura prospettati dalla difesa sulla legittimità del sequestro preventivo in materia, sulla rimessione dell'individuazione dell'oggetto della confisca al PM procedente nonché sulla motivazione di quest'ultimo e sull'assoggettabilità a sequestro preventivo delle somme di cui al c/c del coniuge. Considerato in diritto 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In merito al primo punto oggetto di censura v. supra 4.1. , l'ordinanza impugnata motiva sulla sequestrabilità con fini di confisca dei beni, precisando che la misura può riguardare i beni appartenenti ovvero nella disponibilità dell'indagato nella qualità di legale rappresentante, quale autore dei reati, oppure della società medesima. La questione, tuttavia, nel caso in esame, non è se siano o meno sequestrabili per equivalente i beni della persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società questione su cui esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione che, in data 30/10/2013, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione del rinvio alle Sezioni Unite della questione se siano o meno aggredibili i beni di una società per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa n. 20691/13, ric. Leone , investendo invece la censura il profilo della non sequestrabilità del bene immobile di cui al fondo patrimoniale, bene che prima della costituzione del fondo era di proprietà esclusiva della coniuge del ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Sulla questione, il tribunale motiva richiamando decisioni di questa Corte che ammettono la possibilità di apporre il vincolo cautelare sui beni costituenti il fondo patrimoniale Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2011 - dep. 11/05/2011, Zavarise, Rv. 250525 Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Chiodini, Rv. 253681 . Non rileva, peraltro, né la circostanza che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni né che il bene immobile, prima della costituzione del fondo, fosse di esclusiva proprietà della coniuge, come sostenuto dalla difesa. Ed invero, il vincolo cautelare ha colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, bene la cui proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, circostanza questa che non emerge in actis né è stata rappresentata dalla difesa art. 168, comma primo cod. civ. . Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione del vincolo cautelare, è la disponibilità al momento del disposto sequestro e, a tale data, il bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi. 5.2. In merito, poi, al secondo punto oggetto di censura v. supra 4.2. , l'ordinanza, seppure nella sinteticità del suo apparato motivazionale, richiama il contenuto del decreto di sequestro del GIP, osservando come il reato è addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito, salvo che vi sia stata rottura del rapporto organico. La difesa sostiene che la confisca non potrebbe cadere sui beni del legale rappresentante in quanto, se cosi fosse, cadrebbe su un estraneo al profitto, ossia un reo formale , aggiungendo che se fosse vero che la confisca non potrebbe colpire l'illecito tributario della società, ex d.lgs. n. 231/01, non si spiega perché potrebbe colpire il suo organo, ossia il legale rappresentante. La censura è infondata, in quanto questa stessa Corte ha già in precedenza affermato che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen., a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi, addirittura, anche cose di terzi estranei ed, ovviamente, a maggior ragione, può colpire i beni dell'amministratore della società, che non può considerarsi terzo estraneo rispetto al reato, da lui commesso quale persona fisica agente in nome e per conto della persona giuridica , che non sono collegate con il singolo reato Sez. 3, Ordinanza n. 33354 del 2012, ric. Gullotta, non ufficialmente massimata . Ed è indubbio che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 violazione contestata al capo c della rubrica , è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario v., per tutte Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036 . 5.3. In merito, infine, al terzo ed ultimo punto oggetto di censura v. supra 4.3. , quanto alla illegittimità della rimessione dell'individuazione dell'oggetto della confisca al PM, è sufficiente in questa sede richiamare quanto affermato da questa stessa Sezione sul punto, essendosi infatti già affermato che il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012 - dep. 28/02/2012, P.M. in proc. Maione, Rv. 252095 , principio, questo, peraltro richiamato dal tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata. Quanto alla presunta illegittimità della motivazione del decreto di sequestro preventivo, l'ordinanza, sebbene nella sinteticità del suo apparato motivazionale, condivide evidentemente quanto sostenuto dal GIP a proposito sulla legittimità del disposto sequestro per equivalente e sulla sottoponibilità al medesimo dei beni dell'indagato nella qualità di legale rappresentante della società come si desume dalle parole come esattamente motivato nel decreto impugnato , ditalchè è evidente che il tribunale ha implicitamente disatteso i profili di censura relativi all'ammissibilità della confisca per equivalente sui beni del legale rappresentante nessuna mancanza di motivazione, dunque, ma implicito rigetto di tali profili di doglianza. Infine, quanto all'asserita illegittimità del provvedimento per aver ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto delle somme di cui al c/c del coniuge, somme che - secondo la difesa in ricorso - non sarebbero sequestrabili per equivalente laddove non sussistano indizi chiari in ordine all'utilizzo illecito che dello stesso è stato fatto da parte dell'indagato, l'ordinanza del tribunale del riesame rigetta il motivo di doglianza, richiamando una decisione di questa Sezione che ha affermato che qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012 - dep. 10/01/2013, Marseglia, Rv. 254175, relativa a fattispecie penale tributaria . Non è, dunque, richiesto, ai fini della sequestrabilità per equivalente delle somme sul c/c del coniuge dell'indagato, che debbano sussistere indizi chiari in ordine all'illecito utilizzo che dello stesso è stato fatto da parte del coniuge indagato, come sostenuto dalla difesa, giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la res ed il reato che la legge, con l'istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere. 6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.