Prima si sottopone all’alcoltest, poi rifiuta il secondo accertamento: il reato scatta comunque

La Cassazione, però, ha ritenuto illegittima l’applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, visto che la questione specifica non era stata devoluta con il gravame del pubblico ministero.

È quanto emerge dalla sentenza n. 47898/2013 della Corte di Cassazione, depositata il 2 dicembre scorso. Il caso. Non si sottopone all’alcoltest e, quindi, viene condannato, in entrambi i giudizi di merito, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada, per essersi, appunto, rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche. La questione viene affrontata anche dai Giudici di Cassazione. In pratica, secondo quanto emerge, l’imputato si era reso disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia, ma dalla norma in questione emerge che la contravvenzione contestata si perfeziona con il rifiuto dell’interessato a sottoporsi a qualsiasi e quindi anche ad uno solo degli accertamenti alcolemici tassativamente previsti dai commi 3, 4, 5 dell’art. 186 codice della strada . Pena sostitutiva applicata in primo grado, ma L’unico motivo accolto dalla S.C. è il terzo. Infatti – affermano gli Ermellini - deve ritenersi illegittima l’applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, se la questione specifica non sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto tale statuizione viola la previsione dell’art. 597, comma 3, c.p.p., che sancisce il divieto della ‘reformatio in peius’ quando l’appellante sia il solo imputato . In conclusione, l’annullamento senza rinvio è limitato alla revoca della sostituzione della pena inflitta con il lavoro della pubblica utilità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 ottobre – 2 dicembre 2013, n. 47898 Presidente Brusco – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto M.S. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche fatto del omissis . Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 186, comma 7, del codice della strada, sul rilievo che l'imputato aveva prestato il consenso a sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, comma 3, dello stesso codice, come attestato dal verbale di accertamento preliminare. In questa prospettiva il successivo rifiuto di sottoporsi all'accertamento urgente di cui all'art. 379 del Regolamento di esecuzione del codice della strada non era idoneo a configurare il reato de quo. Con il secondo motivo si duole della contraddittoria motivazione in punto di dolo, giacché, come emergeva dal verbale redatto dalla polizia locale, l'imputato non era stato informato correttamente delle conseguenze del rifiuto ma solo che questo costitutiva violazione amministrativa. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. laddove la Corte territoriale ha revocato la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità affermando trattarsi di revoca obbligatoria ex lege , che può essere disposta d'ufficio anche dal giudice di appello, essendo stata già concessa una volta. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all'ultimo motivo. Osserva, in primo luogo, il Collegio che correttamente è stato ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, a nulla rilevando che il M. si era reso disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia. La contravvenzione contestata, infatti, come emerge anche dal tenore letterale della norma, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato a sottoporsi a qualsiasi e quindi anche ad uno solo degli accertamenti alcolemici tassativamente previsti dai commi 3,4, 5 dell'art. 186 del codice della strada. L'accertamento di cui al comma 4 è previsto come facoltativo e successivo a quello di cui al comma 3 e quello di cui al comma 5 è previsto solo laddove il soggetto sia rimasto coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche in strutture sanitarie. È incontestato, pertanto, che il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, reintrodotto con il D.L. n. 92 del 2008 convertito in legge n. 125 del 2008, rimane integrato anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti degli organi di polizia stradale a mezzo di strumenti portatili c.d. etilometro di cui al comma 3 della detta norma. Nel caso in esame, il rifiuto è stato opposto dall'imputato ai sensi del comma 3 del citato articolo 186 proprio al fine di impedire il completamento degli accertamenti alcolimetrici che avrebbero dovuto attuarsi tramite etilometro. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto un duplice profilo lamenta violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e, in ogni caso, afferisce a circostanza di fatto l'erronea indicazione parziale delle conseguenze del rifiuto , oltre che indimostrata - non essendo previsto l'accesso agli atti da parte di questa Corte - anche ininfluente ai fini della esclusione del dolo, che presuppone esclusivamente la volontà dell'agente di non sottoporsi all'accertamento e non la esatta conoscenza delle conseguenze del rifiuto. Fondato è invece il terzo motivo. Deve ritenersi illegittima l'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, se la questione specifica non sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto tale statuizione viola la previsione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. - che sancisce il divieto della reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato v. in tal senso, con riferimento alla revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. III, 20 dicembre 2007, n. 6313, Pagano, rv. 238831 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità revoca che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.