Doppio test, identico risultato a distanza di 15 minuti: etilometro ‘svizzero’, nessuna anomalia

Confermata la condanna per l’automobilista, con tanto di sospensione della patente di guida. Assolutamente illogico dedurre dal doppio, identico risultato dato dall’etilometro una anomalia dell’apparecchiatura.

Preciso come un orologio svizzero, ma proprio per questo, secondo l’automobilista, assolutamente non affidabile. Ma l’ossimoro non può reggere Nessuno tocchi l’etilometro, la cui capacità di spaccare il centesimo di litro, ovvio è un valore aggiunto! Cassazione, sentenza n. 28439, Quarta sezione Penale, depositata oggi . Repetita. Nessun dubbio, per i giudici di primo e di secondo grado, sulla condanna nei confronti di un automobilista, fermato dalla Polizia Municipale e beccato a guidare sotto l’effetto dei fumi dell’alcool un mese e dieci giorni di arresto, 1.000 euro di ammenda e sospensione della patente di guida per sei mesi. Fatale, come sempre, il ‘faccia a faccia’ coll’etilometro l’apparecchiatura, difatti, ha registrato un tasso alcol emico pari a 0,89 grammi per litro . E, per giunta, questo risultato è stato confermato in pieno con una seconda rilevazione. ‘Gatta ci cova’, sostiene l’automobilista. Detto più chiaramente, secondo l’uomo, il test alcol emico non era utilizzabile, in quanto l’etilometro non era stato debitamente verificato , e rilevante sarebbe la circostanza che i risultati riportati negli scontrini, a distanza di quindici minuti, erano uguali . Da ciò si può desumere un difetto di funzionamento dell’etilometro , sostiene ancora l’uomo. Tecnologia . Ma le osservazioni proposte dall’automobilista, evidente fondate su un paradosso, vengono respinte in toto dai giudici della Cassazione, i quali, invece, sottolineano il valore positivo della sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico , ossia gli etilometri, con valori dell’alcolemia rilevati ed approssimati al centesimo di grammo per litro . Per questo motivo, viene condivisa la linea adottata dai giudici della Corte territoriale non si può dedurre l’irregolare funzionamento dell’etilometro sulla base della circostanza che il tasso alcol emico era risultato uguale a distanza di quindici minuti , anche perché tale fatto si verifica in molti casi . A margine, poi, viene anche ribadito – rispondendo ad ulteriore osservazione dell’automobilista – che, in merito alla approssimazione dei valori accertati con l’etilometro , pur avendo indicato il legislatore una sola cifra decimale , non è plausibile negare alcuna valenza ai centesimi . E, per chiudere, è confermata anche la legittimità dell’ aggravante dell’incidente , perché, nonostante l’ottica proposta dall’automobilista, la definizione di ‘incidente stradale’ comprende anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi – il guard-rail, in questo caso –, essendo valutabile come una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 giugno - 1° luglio 2013, n. 28439 Presidente Brusco – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto La Corte di appello di Firenze in data 25.01.2013 confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 15.06.2011 che aveva condannato F.S., imputato in ordine al reato di cui all’articolo 186 comma 2 lett. B Codice della Strada, alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 1.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della patente di guida per mesi sei. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il F., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi 1 violazione di legge in relazione all’articolo 186, comma 2, lett. c del Codice della Strada. La difesa del ricorrente riteneva che avrebbe dovuto essergli contestato il reato di cui all’articolo 186 Codice della Strada di cui alla lettera a , che è stato successivamente depenalizzato, e non già quello di cui alla lettera b in quanto, in occasione delle prove eseguite con l’etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 0,89 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera a e quindi, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lett. a che non è più penalmente rilevante, ma punito solo con una sanzione amministrativa. 2 Omessa delibazione dei motivi di appello sulla insussistenza o carenza di prova del superamento del tasso alcolemico articolo 606, co. 1, lett. c ed e c.p.p. insussistenza e illogicità della motivazione. Sosteneva sul punto la difesa che il test alcolemico non era utilizzabile in quanto l’etilometro non era stato debitamente verificato. Rilevante a tal proposito sarebbe la circostanza che i risultati riportati negli scontrini a distanza di 15 minuti erano uguali, da ciò potendosi desumere un difetto di funzionamento dell’etilometro. 3 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’articolo 186 co.2 bis del Codice della Strada sull’aggravante dell’incidente e in relazione agli articoli 61, 40, 43 c.p. Sosteneva sul punto la difesa che il F. non aveva provocato nessun incidente, ma era finito contro un guard rail perché era stato vittima di una manovra azzardata di altro conducente, non potendo quindi essergli attribuita la responsabilità del sinistro né oggettivamente, né soggettivamente. Considerato in diritto I proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La difesa del ricorrente ritiene che al F. avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all’articolo 186 Codice della Strada lettera a e non già quello di cui alla lettera b in quanto, in occasione delle prove eseguite con l’etilometro, gli era stato accertato un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia cori esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 0,89 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera b e quindi, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lett. a Codice della Strada, attualmente depenalizzato. Il proposto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La modifica dell’articolo 186 co. 2 del Codice della Strada, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 2007 n. 1.60, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere A , B e C . Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lettera B , il valore da superiore a 0,8 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 0,9 g/l. La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico gli etilometri era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di F.S., pari a 0,89 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 0,8 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’articolo 186 co. 2 lett. b Codice della Strada e non già ai sensi dell’articolo 186, co. 2 lett. a . Parimenti manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso. Per quanto attiene al secondo motivo la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e congrua, ha evidenziato che il teste P., assistente della Polizia municipale che aveva effettuato l’accertamento alcol emico sulla persona del ricorrente, aveva riferito espressamente in ordine alle modalità di manutenzione degli etilometri in uso al Comando di Polizia Municipale di Firenze, che ne garantivano il corretto funzionamente. I giudici della Corte territoriale hanno poi rilevato che non poteva essere desunto l’irregolare funzionamento dell’etilometro sulla base della circostanza che il tasso alcolemico era risultato uguale a distanza di quindici minuti, sia perché tale fatto si verifica in molti casi, sia perché nessun elemento oggettivo su cui fondare la tesi dell’asserita irregolarità era stato fornito dal difensore. Per quanto infine attiene al terzo motivo la sentenza impugnata richiamava pertinente e pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la definizione di incidente stradale” comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal. momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall’evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.