La disoccupazione non esclude l’affidamento in prova

Non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27690/13, depositata lo scorso 24 giugno. Il caso. Mancanza di un’attività lavorativa e pregresso uso di sostanze stupefacenti, questi i motivi del rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle istanze di affidamento in prova e semilibertà presentate da un uomo agli arresti domiciliari. Il condannato, però, presenta ricorso per cassazione, affermando che la mancanza di una concreta ed attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell’affidamento prova. La stabilità del lavoro non è un requisito per ottenere l’affidamento in prova. A confermare quanto lamentato dal ricorrente è la stessa Corte di legittimità, che annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’affidamento in prova e rinvia per nuovo esame. Nella sentenza viene così ribadito un consolidato principio di legittimità, secondo cui non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 maggio – 24 giugno 2013, n. 27690 Presidente Chieffi – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22.11.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ammetteva il condannato Y.C.A. alla misura alternativa della detenzione domiciliare, respingendo peraltro le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. In particolare il rigetto di queste ultime misure era motivato dalla mancanza di un'attività lavorativa e dal pregresso uso di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, per quanto attiene i pronunciati rigetti, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini a vi era contraddizione con l'affermazione di concreta carenza di pericolosità in base alla quale era stata concessa la detenzione domiciliare b la mancanza di lavoro non era ostativa ai benefici richiesti. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, merita parziale accoglimento. 2. Non ha giuridico pregio, peraltro il primo motivo dell'impugnazione [v. sopra, sub ritenuto, al p.2.a], posto che non è contraddittoria la motivazione che ritenga adeguata la misura alternativa della detenzione domiciliare per ridotta pericolosità residua e non concedibili, sulla stessa base, la semidetenzione e l'affidamento un prova, attese le diverse caratteristiche di tali misure, stante il ben maggior tasso di contenitività della detenzione domiciliare. 3. Deve essere accolto, di contro, il secondo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, al p.2.b], atteso che la mancanza di una concreta ed attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell'affidamento in prova, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, posto che tale misura ben si può attuare anche in forme di impegno sociale di tipo diverso cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 26789 in data 18/06/2009, Rv. 244735, Gennari, la cui massima recita Non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili . Allo stesso modo non può essere considerata congrua la motivazione che fa riferimento al pregresso uso di sostanze stupefacenti da parte del condannato, senza adeguata indagine in ordine alla sussistenza di tale pur negativo aspetto nell'attualità, stante la non breve restrizione sofferta. Si impone dunque annullamento dell'impugnata ordinanza sotto i profili sopra rilevati, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame limitatamente alla formulata richiesta di affidamento in prova. Anche l'aspetto della complessiva pericolosità residua dovrà essere rivisitato alla stregua di quanto sopra, nonché della ora minore pena residua. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al Servizio Sociale e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.