Occultamento o distruzione di documenti contabili: l’amministratore delegato dimissionario continua a esser responsabile

Il reato di cui all’art. 10-ter, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha ad oggetto atti di ordinaria amministrazione, dei quali continua a rimanere responsabile anche l’amministratore delegato in prorogatio il bene da presidiare è la normale gestione della società, la quale va garantita, non potendo essa rimanere sfornita di una figura apicale di guida, anche se l’a.d. abbia già presentato le proprie dimissioni.

Così, si è pronunciata la Terza Sezione Penale di Cassazione, rigettando il ricorso proposto da un amministratore delegato dimissionario, con sentenza del 6 giugno 2013, n. 24814. Il caso. In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore delegato di società, condannandolo alle spese del giudizio, nonché confermando la decisione della Corte di Appello di Trento, che, in parziale riforma della pronuncia, con rito abbreviato, del Giudice dell’udienza preliminare di Trento, aveva concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna sul certificato a richiesta dei privati, ma accogliendo la condanna per il reato previsto dall’art. 10-ter, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili . Avverso la sentenza della Corte di merito, l’odierno ricorrente aveva proposto, appunto, ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b , c.p.p., per le seguenti ragioni a in relazione agli artt. 551 e 552 c.p., per aver modificato la qualità soggettiva del ricorrente posta a fondamento della decisione avendo i giudici di gravame ritenuto equipollenti la posizione di amministratore delegato con quella di legale rappresentante della società b con riguardo alla identificazione del responsabile degli obblighi tributari e con riguardo alla efficacia della delega, con conseguente vizio di motivazione ex art. 606, lett. e , c.p.p. contestando egli proprio una responsabilità a suo carico per gli illeciti contestati c con riferimento all’art. 2385, comma 1, c.c., per avere, in fatto, i giudici dell’appello non tenuto conto della circostanza, ritenuta decisiva, di cui alla presentazione delle sue dimissioni. Amministratore delegato dimissionario ancora responsabile . I giudici di Piazza Cavour rigettano tutti e tre i motivi testé enunciati. Riguardo al primo, il Collegio conferma come non fosse stata peregrina l’equiparazione fra la figura del legale rappresentante della società e quella di amministratore delegato della medesima, in quanto dotato quest’ultimo degli stessi poteri di rappresentanza diretta e di amministrazione comuni anche all’altro oggetto. Rispetto al secondo punto, la Suprema Corte ritiene essere altrettanto pacifica la responsabilità dell’amministratore delegato in ordine al rispetto degli obblighi tributari salvo – si accenna – all’ipotesi di attribuzione di specifica delega a terze persone. In merito alla terza e ultima censura, relativa al fatto che l’amministratore de quo avesse rassegnato le proprie dimissioni e che le stesse fossero state accettate dal consiglio, rilevano gli ermellini come l’interpretazione dei giudici di appello fosse stata corretta ancorché l’amministratore delegato rassegni le proprie dimissioni, egli non decade tout court da proprio incarico, ma continua a partecipare al consiglio in qualità di consigliere di amministrazione in regime di prorogatio , in attesa che un nuovo amministratore delegato assuma i relativi compiti in tale regime temporale, dovendo esser, comunque, garantita alla società una normale gestione e una guida che presidi la stessa, l’amministratore delegato è e resta responsabile di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fra i quali rientrano, senza ombra di dubbio, gli adempimenti di natura tributaria.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 febbraio – 6 giugno 2013, numero 24814 Presidente Teresi – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/11/2011 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 14/7/2010 del Giudice dell'udienza preliminare di Trento pronunciata a seguito di rito abbreviato, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna sul certificato a richiesta dei privati e confermato la condanna per il reato previsto dall'articolo 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74. 2. Avverso tale decisione il sig. S. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando a. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett.b cod. proc. penumero in relazione agli articolo 521 e 522 cod. proc. penumero per avere modificato la qualità soggettiva del ricorrente posta a fondamento della contestazione b. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett.b cod. proc. penumero e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett.e cod. proc. penumero con riguardo alla identificazione del responsabile degli obblighi tributari e con riguardo alla efficacia della delega c. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett.b cod. proc. penumero con riferimento all'articolo 2385, comma 1, cod. civ. per avere la Corte di appello ignorato la rilevanza decisiva della circostanza che le dimissioni presentate dal ricorrente in data 9/12/2008 sono state accettate in data 15/12/2008. Considerato in diritto 1. Osserva la Corte che il tema della immutazione della contestazione è stato posto correttamente in questa sede per la prima volta in quanto la eventuale violazione di legge trova origine nella motivazione della sentenza di appello e non poteva formare oggetto di impugnazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare. 2. Venendo così alle censure che riguardano la qualifica personale del ricorrente e il rapporto tra questa e le condotte contestate, deve ritenersi, in primo luogo, che non sussista alcuna cesura potenziale fra la contestazione di legale rappresentante della società e quella di amministratore delegato della stessa, pacifici essendo i poteri di rappresentanza esterna e di amministrazione che riferiscono alla figura dell'amministratore delegato. Altrettanto pacifica, poi, la responsabilità dell'amministratore delegato in ordine al rispetto degli obblighi tributari, salva la valutazione della ipotesi, qui neppure prospettata, dell'attribuzione di specifica delega ad altri. 3. Merita, invece, di essere esaminato il successivo profilo di criticità sollevato dal ricorrente. In data 9/12/2008, e cioè pochi giorni prima della scadenza di legge per la presentazione delle dichiarazioni tributarie della società e dei relativi adempimenti, il sig. S. rassegnò le dimissioni da amministratore delegato, che furono accettate dal consiglio in data 15/12/2008, ferma restando la partecipazione del sig. S. allo stesso organo in qualità di consigliere di amministrazione in regime di prorogatio in attesa che un nuovo amministratore delegato assumesse i relativi compiti. 4. Sul punto deve condividersi l'interpretazione fornita dalla Corte di appello nella parte in cui afferma che l'amministratore in prorogatio resta responsabile unicamente per gli atti di ordinaria amministrazione, atti che debbono essere presidiati e assicurati in ogni caso, non potendosi accettare che la società resti priva di guida per la normale gestione. Tale conclusione impone di conservare in capo al sig. S. gli obblighi di amministrazione ordinaria ancora nel periodo che qui interessa. E sul fatto che gli adempimenti tributari siano inclusi fra gli atti di ordinaria amministrazione non paiono esservi dubbi, né dubbi sono stati prospettati dal ricorrente in ordine a questo profilo. 5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.