Valido il domicilio eletto risultante al momento della emissione dell’atto da comunicare

L’elezione di domicilio, da considerare ai fini della validità della notifica, è quella comunicata all’Autorità giudiziaria all’atto della emissione del provvedimento di cui si richiede la comunicazione, a nulla rilevando l’eventuale modifica o revoca del domicilio eletto ove tale modifica o revoca sia giunta dopo il compimento dell’atto da notificare.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23336 del 30 maggio 2013, non è nuovo, specie per quanto concerne la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Come bene si è evidenziato nelle motivazioni, infatti, costituisce interpretazione costante quella per cui con l’espressione notificazione disposta di cui all’art. 162 c.p.p., secondo cui finché l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione di mutamento del domicilio, sono valide le notificazioni disposte nel precedente domicilio dichiarato o eletto , si indicherebbe che le notificazioni in corso sarebbero quelle per le quali abbia già avuto luogo l’inizio dell’iter procedimentale destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario iter che inizia con l’attività e nel momento stesso in cui l’autorità giudiziaria procedente dia concretezza – esteriormente apprezzabile – al proprio intento di darvi corso . Un decreto di citazione da comunicare. Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputato, che era incentrato sulla nullità assoluta del processo di appello per il fatto che la comunicazione di modifica del domicilio era stata effettuata lo stesso giorno in cui l’ufficiale giudiziario aveva inviato il plico raccomandato, contenente il decreto di citazione in appello, all’indirizzo in precedenza dichiarato, dal momento che era pacifico che tale modifica di domicilio era avvenuta dopo l’emissione del decreto da notificare. L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione dell’art. 162, comma 4, c.p.p. è corretta, ma è oltremodo evidente che le disposizioni inerenti le notifiche all’imputato e quelle concernenti la contumacia meritano di essere accuratamente riviste e riformate. Se è vero che deve evitarsi una strumentalizzazione di alcune garanzie e diritti, è pur vero che vi sono casi nei quali non è immaginabile alcuna malevolenza della difesa, allorché si proceda alla modifica del proprio domicilio. Un cambio di domicilio. Nel caso di specie, non risulta, peraltro, che la residenza luogo in precedenza dichiarato ai fini della ricezione delle notifiche dell’indagato fosse mutata, sicché egli aveva comunque la possibilità di conoscere il contenuto del plico inviato dall’ufficiale giudiziario, semplicemente recandosi nell’ufficio postale designato nell’avviso inserito in cassetta. Laddove, tuttavia, la modifica del domicilio sia effettiva, sicché non vi è più alcun collegamento neppure di fatto con il luogo in precedenza indicato come nel caso di trasferimento in altra regione o all’estero , è difficile affermare che si possa ammettere una automatica applicazione degli obiter dicta in precedenza citati, posto che a fronte della notifica effettuata nell’originario domicilio dichiarato o eletto si oppone la constatazione del fatto che il plico inviato non è sempre conoscibile, usando l’ordinaria diligenza. Ma è bene finire qui dopo tutto, non è il caso di discutere di ciò che non è o non è ancora.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 gennaio - 30 maggio 2013, n. 23336 Presidente Brusco – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza 12 luglio 2011, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza 22 aprile 2009 con cui il Tribunale di Ravenna dichiara C.P.L. responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2^ lett. c e comma 6^ cod. strada, commessa in Savio di Cervia il 19 agosto 2006, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Ricorre per cassazione l'imputato, per tramite del difensore, eccependo la nullità della sentenza impugnata,siccome emessa previa illegittima declaratoria di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza fissata nel giudizio d'appello, per esser stata eseguita a mezzo posta, per compiuta giacenza, la notificazione del decreto di citazione nel luogo di dimora dell'imputato originariamente eletto e poi revocato donde la ricorrenza di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c codice di rito, deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. Con memoria depositata in cancelleria in data 20 dicembre 2012, il difensore eccepisce il sopravvenuto maturarsi della prescrizione del reato, in data 19 agosto 2011 ovverosia al compimento del termine massimo previsto, di anni cinque decorrente dalla data del fatto 19 agosto 2006. insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen Rileva il Collegio, previo accesso agli atti consentito e doveroso attesa l'eccezione di nullità dedotta che l'imputato C.P.L. , residente in OMISSIS , con dichiarazione scritta depositata nella cancelleria della Corte d'appello di Bologna in data 10 giugno 2011, ebbe ad eleggere domicilio, per le notificazioni degli atti concernenti il procedimento de quo, presso B.B. , residente in OMISSIS , contestualmente nominando proprio difensore di fiducia l'avv. Gianluca Betti del foro di Forlì che, in data 25 maggio 2011, fu emesso dal Presidente della Corte d'appello di Bologna - Sezione terza penale, il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 luglio 2011 ore 9,00 e segg., nel quale - del tutto correttamente - figurava il domicilio in precedenza dichiarato dall'imputato, coincidente con l'indirizzo di residenza anagrafica, sopraindicato che la notifica del decreto di citazione a giudizio fu eseguita dall'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Forlì, a mezzo del servizio postale,con plico spedito il 10 giugno 2011 al suddetto domicilio dell'imputato plico poi non ritirato per compiuta giacenza, previo invio del relativo avviso in data 15 giugno 2011 che infine alla prima udienza del 12 luglio 2011,la Corte d'appello di Bologna,presente l'avv. Gianluca Betti,quale sostituto del difensore fiducia avv. Giovanni Zauli del foro di Forlì, in seguito nominato, attesa la mancata comparizione dell'imputato ritualmente citato previa notifica nel domicilio precedentemente dichiarato, ex art. 162, comma 4^ cod. proc. pen. ne dichiarò, del tutto ineccepibilmente, la contumacia. Costituisce invero principio di diritto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio precedentemente dichiarato disposta anteriormente alla ricezione della elezione di domicilio successivamente effettuata attesoché il chiaro tenore letterale dell'art. 162, comma 4^ codice di rito, con l'espressione notificazione disposta , indica le notificazioni in corso di esecuzione che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto luogo l'inizio dell'iter procedimentale destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario iter che inizia con l'attività e nel momento stesso in cui l'autorità giudiziaria procedente dia concretezza - esteriormente apprezzabile - al proprio intento di darvi corso , non dovendo neppure attendersi che la richiesta di notifica sia pervenuta all'ufficiale giudiziario cfr. Sez. 5 n. 9376 del 1993 Sez. 3 n. 7545 del 1999 Sez. 2 n. 24072 del 2008 . È pacifico che, nel caso di specie, detto iter procedimentale ebbe inizio con la data di emissione del decreto di citazione 25 maggio 2011 , trasmesso poi all'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Forlì affinché la notifica fosse eseguita nei confronti dell'imputato entro il 12 giugno 2011 come si legge in atti nel rispetto del termine libero a comparire previsto dall'art. 601, commi 3 e 5 cod. proc. pen Deve quindi conclusivamente escludersi che la dichiarazione di contumacia dell'imputato sia affetta da nullità ed a fortori la sentenza d'appello impugnata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.