«Vuoi l’avvocato?». La Polizia deve chiederlo prima dell’alcool test, ma se non lo fa, la nullità deve essere eccepita subito

La parte, in un caso del genere, assiste alla formazione del vizio procedimentale. Per questo, l’eccezione di nullità deve essere formulata prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. L’eccezione è quindi tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento.

Con la sentenza n. 21997, depositata il 22 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione decisa dal GIP. Il caso test nullo? Una donna di 40 anni viene fermata per un controllo mentre è alla guida della propria auto. Il test alcolemico rileva un tasso superiore al consentito, la donna ha alzato troppo il gomito. Il GIP, chiamato ad emettere un decreto penale di condanna, assolve l’imputata per non aver commesso il fatto, dopo aver dichiarato la nullità degli accertamenti urgenti alcool test , unica prova a carico della donna, per non essere stato dato avviso a quest’ultima della facoltà di farsi assistere da un difensore . L’eccezione non è stata tardiva? Il Procuratore Generale ricorre per cassazione, sostenendo che la nullità si sarebbe dovuta dedurre nei termini previsti dall’art. 182 c.p.p., secondo cui quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo . La Suprema Corte ricorda che nel caso di accertamenti urgenti non ripetibili, all’ imputato deve essere dato avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, la cui presenza non è però necessaria per il compimento dell’atto. Nel caso specifico, la nullità è di ordine generale a regime intermedio . La donna ha assistito alla nullità, doveva eccepirla subito. Il giudice non precisa il momento dell’eccezione. Poiché la parte ha assistito alla nullità, avrebbe dovuto eccepirla quanto prima. L’eccezione è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento . Il giudice non ha in alcun modo precisato se e quando l’eccezione in argomento sarebbe stata dedotta dalla donna. Poiché vi è la possibilità che tale nullità sia stata sanata dalla tardività dell’eccezione e poiché comunque lo stato di ebbrezza potrebbe essere accertato anche attraverso i sintomi constatati dai verbalizzanti, con la conseguenza che il test potrebbe anche essere irrilevante, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento di assoluzione, rinviando per un nuovo esame della vicenda.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 aprile – 22 maggio 2013, n. 21997 Presidente Romis – Relatore Grasso Fatto e diritto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 20/11/2011, richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di B.A., imputata di guida in stato di ebbrezza, assolse la predetta per non avere commesso il fatto, previa declaratoria di nullità degli accertamenti urgenti test alcolemico , costituenti unica prova a carico dell'imputata per non essere stato dato avviso a quest'ultima, della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione prospettando unitaria censura, con la quale, a prescindere dalla verifica dell'affermata circostanza del mancato avviso, contesta che la violazione, proprio perché sanzionata con una nullità intermedia, avrebbe dovuto essere dedotta dall'imputata nei modi e termini di cui all'art. 182, cod. proc. pen. 3. Il ricorso si appalesa fondato. 3.1. Premesso che, ove si tratti di compiere accertamenti urgenti non ripetibili, all'imputato va dato avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, la cui presenza, tuttavia, non è necessaria per il regolare compimento dell'atto combinato disposto degli artt. 354, cod. proc. pen. e 114, disp. d'attuaz. , devesi osservare che l'omissione dell'incombente, secondo la prevalente e condivisibile interpretazione di questa Corte, integra ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio Cass. Sez. IV, 4/11/2009, n. 45621 Sez. IV, 8/5/2007, n. 27736 n. 26738/2006, Rv. 234512 n. 37447/2004, Rv. 230061 n. 21738/2004, Rv. 229114 n. 42715/2003, Rv. 227303 . Ove, poi, si consideri che la parte, in un caso del genere, assiste alla formazione del vizio in parola, deve tenersi conto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 182, cod. proc. pen., che impone, evidentemente a pena di preclusione e conseguente sanatoria , che la relativa eccezione debba essere formulata prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”, con la conseguenza che l'eccezione stessa è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento così, ex plurimis , Sez. 4, n. 45621 del 04/11/2009 Ud. - dep. 26/11/2009 - Rv. 245462 l'eccezione avrebbe potuto essere dedotta anche con memoria difensiva Sez. 4, n. 42715 del 25/09/2003 Cc. - dep. 07/11/2003 - Rv. 227303 Sez. I, 6 giugno 1997, n. 4017, Pata, RV. 207858 . Il giudicante non ha precisato se, e quando, l'eccezione in argomento è stata dedotta dalla parte. Nel caso in esame, di conseguenza, ove intervenuta sanatoria a causa della mancata deduzione nei termini di legge, la questione non avrebbe più potuto essere rilevata. 3.2. In ogni caso, potendo lo stato d’ebbrezza alcolica essere accertato attraverso i sintomi contestati dai verbalizzanti, senza necessità del riscontro del test – e ciò anche con riferimento alle ipotesi più gravi tra quelle indicate nell’art. 186 del codice della strada, ove ne ricorrano in concreto le condizioni cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, n. 48251 del 29/11/2012 Sez. 4, n. 6889/2012 Sez. 4, n. 28787/2011 Sez. 4, n. 48297/2008 – l’esito del test potrebbe risultare del tutto privo di rilievo quanto all’accertamento del fatto contestato. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Emilia che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Emilia.