Rifiutare l’alcoltest non configura automaticamente la forma più lieve del reato

Non è scontata l’applicazione della forma più lieve del reato di guida alterata nel caso in cui l’automobilista rifiuti l’alcoltest. E' infatti possibile accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici.

Ad affermarlo è la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15875/13, depositata lo scorso 5 aprile. Il caso. Sorpreso alla guida dell’auto in evidente stato di ebbrezza alcolica, non si sottopone all’alcoltest. A causa di tale condotta, un automobilista veniva quindi condannato a 2 mesi di arresto e 2mila euro di ammenda. Secondo la Corte di appello di Milano, che aveva confermato la sentenza di primo grado, infatti, pur in assenza dell’alcoltest, a cui l’imputato si era rifiutato di sottoporsi, sussistevano comportamenti sintomatici tali da far ritenere lo stato di ebbrezza alcolica. Rifiuto dell’alcoltest. Ma l’automobilista non ci sta. E presenta ricorso per cassazione ritenendo che, a seguito della riforma dell’art. 186 codice della strada, con l’introduzione di 3 distinte ipotesi di reato a secondo del tasso alcol emico esistente , e in assenza di accertamento tramite il test dell’alcol, è possibile ravvisare solo l’ipotesi meno grave, quella prevista dalla lett. a dell’art. 186, punita con la sola sanzione amministrativa. Lo stato di ebbrezza è accertabile n base ad elementi sintomatici. La Corte di Cassazione ha già in passato precisato che le 3 fasce, con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato, rappresentato autonome ipotesi incriminatrici. Per quanto riguarda la fascia da applicare nel caso in cui l’automobilista non si sottoponga al test, gli Ermellini si rifanno ad una precedente decisione di legittimità sent. n. 28787/2011 , secondo cui l’esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell’ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici . Detto ciò – aggiunge la S.C. - non può affermarsi che l’unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato . Non è ravvisabile solo l’ipotesi di reato meno grave. Viene comunque fatta un’importante precisazione sul punto. Infatti, in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle 2 fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve . Nulla vieta però, come nella fattispecie, che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori. Per queste ragioni, il ricorrente si vede rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15875 Presidente Marzano – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Vogherà che, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, ha ritenuto V.M. responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e di essersi rifiutato di effettuare il test di controllo art. 186, co. 6 e 7, c.d.s. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato a due mesi di arresto e 2000,00 Euro di ammenda. In particolare la Corte milanese ha affermato che, pur in assenza dell'esame alcoolimetrico, che l'imputato si era rifiutato di eseguire, sussistevano comportamenti sintomatici tali da far ritenere lo stato di ebbrezza alcolica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. A fondamento del ricorso deduce un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata per la ritenuta responsabilità per la guida in stato di ebbrezza, sostenendo che, a seguito della riforma dell'art. 186 del codice della strada e della introduzione di tre distinte ipotesi di reato a secondo del tasso alcolemico esistente, in assenza di un accertamento effettuato tramite l'apposito test è possibile ravvisare solo l'ipotesi meno grave, quella della lett. a , punita con sola sanzione amministrativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha riformulato il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e questa disciplina è rimasta sostanzialmente immutata con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella L 24 luglio 2008, n. 125. La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato v. Cass., sez. 4, 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240380 che si tratta di autonome ipotesi incriminatrici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che la nuova disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come pacificamente la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a più favorevole all'imputato in questo senso v. Cass., sez. 4, 3 giugno 2008 n. 26132, Ouhda, rv. 240850 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240381, già citata 28 febbraio 2008 n. 22274, Gelmetti, rv. 240173 . Il tema ha assunto un maggior rilievo perché la L 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 disposizioni in tema di sicurezza stradale ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall'art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b e c mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a del medesimo comma tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa. Così ricostruite le modifiche normative di recente intervenute, si deve aggiungere che questa stessa sezione, con sentenza del 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714, ha rilevato che poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, se ne deve dedurre che tutte le ipotesi di cui all'art. 186 possano essere provate in tal modo una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisarle sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Inoltre si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale ritenere consentito l'accertamento sintomatico e quello sostanziale ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra . L'unica soluzione giuridicamente corretta è quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S Con l'ovvia precisazione che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano. Ma nulla vieta - ha affermato la sentenza n. 28787 del 2011 - che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori. Tali considerazioni sono state ribadite con la sentenza del 7.6.2012 n. 27940, Rv. 253598. Alla luce dei principi sopra enunciati e della motivazione fornita dai giudici di merito, il ricorso è da ritenere infondato. Il Tribunale, la cui sentenza come noto è integrativa di quella di appello e dalla stessa è stata richiamata, ha elencato i sintomi riscontrati dagli agenti accertatori, consistenti nell'alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi, difficoltà di espressione e coordinamento, equilibrio precario, stato confusionale ed estrema loquacità, ed ha riferito che il V. guidava zigzagando vistosamente e suonando il clacson. Si tratta di plurimi ed evidenti sintomi rientranti tra quelli che la apposita Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica allegata al d.l. n. 117 del 2007 convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, riporta quali effetti di concentrazioni alcoliche nel sangue a livelli penalmente rilevanti, in presenza dei quali l'affermazione di responsabilità risulta correttamente sostenuta da un compendio indiziario grave, preciso e concordante, rappresentato dai sintomi sopra evidenziati, consentendo in tal modo di esprimere un giudizio di colpevolezza dell'indagato. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.