Quando il fatto è di lieve entità?

Se la quantità di sostanza stupefacente è considerevole non può essere concessa l’attenuante della lieve entità, perché la quantità è sicuro sintomo della potenzialità offensiva della detenzione di stupefacenti, da valutare complessivamente anche riguardo alle condizioni dell’azione.

Quando uno solo degli elementi non è soddisfatto non può essere escluso che l’offesa al bene giuridico protetto sia lieve. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15690 del 4 aprile 2013. Il caso. Presso l’abitazione della donna erano rinvenuti hashish, marijuana, cocaina e metadone, oltre a bilancino di precisione, coltello a serramanico con residui di hashish, cioè strumenti tipici del professionista dello spaccio, nonché una somma di denaro di cui non veniva fornita giustificazione. Giudicata con rito abbreviato solo in riferimento alla detenzione di hashish e marijuana, sostanze dalle quali potevano ricavarsi 2015/2016 dosi singole, all’imputata venivano concesse le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e pure l’attenuante che in gergo viene chiamata quinto comma”. Quanto alla cocaina e al metadone, il giudice riteneva essere detenuti per uso personale. L’attenuante della lieve entità Nel Testo Unico è prevista direttamente un’attenuante speciale quando il fatto sia di lieve entità. Ai fini della concessione dell’attenuante bisogna valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all’azione mezzi, modalità, circostanze sia quelli che riguardano l’oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti . concessa erroneamente . Il Procuratore Generale impugnava la sentenza sul punto e la Cassazione accoglieva il ricorso perché il giudice di primo grado aveva svolto rilievi solo sul dato quantitativo, per il resto affermando semplicemente che la droga era destinata all’uso personale, senza essersi realmente interrogato circa le possibilità per l’imputata di rifornirsi di tale quantità di stupefacente da utilizzare a titolo personale, pur vivendo con un modesto sussidio familiare.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 dicembre 2012 - 4 aprile 2013, n. 15690 Presidente Marzano – Relatore Foti Ritenuto in fatto -1- F.D. e D.A.A. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 bis del d.p.r. 309/90 per avere, in concorso tra loro, detenuto nell'abitazione della donna le seguenti sostanze stupefacenti a hashish, per gr. 60,3, rinvenuti sul comodino della camera da letto e, per gr. 397,1, contenuti in un cofanetto posto all'interno di un armadio b marijuana, per gr. 38,9, rinvenuti dentro un barattolo posto all'interno di un armadio e cocaina per gr. 2 d metadone, diviso in 21 flaconi contenenti, ognuno, 100 mg di detta sostanza. -2- Con sentenza del 10 ottobre 2011, resa nelle forme del rito abbreviato, il giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato F.D. colpevole del delitto di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309/90, limitatamente alla detenzione dell'hashish e della marijuana, e l'ha condannata, riconosciute l'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 e le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno di reclusione e 4.000,00 Euro di multa. La F. è stata invece assolta dalla detenzione della cocaina e del metadone perché il fatto non sussiste, così come il D.A. , che è stato assolto anche dalla detenzione dell'hashish e della marijuana per non avere commesso il fatto. Ha ritenuto il giudice del merito che la cocaina ed il metadone fossero destinate al consumo personale dell'imputata, mentre l'hashish e la marijuana, dalla quale avrebbero potuto ricavarsi 2015-2016 dosi singole, era certamente destinata ad un uso non esclusivamente personale in considerazione a del rilevante superamento del limite massimo di principio attivo stabilito dal DM 11.4.06, b delle modalità di detenzione della droga, c della presenza in casa degli arnesi tipici dello spacciatore bilancino di precisione, coltello a serramanico con residui di hashish , d della disponibilità di una somma di denaro 700 Euro in nessun modo giustificata, e delle ammissioni della stessa imputata. Le ragioni della concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 sono state individuate dal giudicante nel non ingente quantitativo di stupefacente detenuto e nella condizione di tossicodipendenza dell'imputata, che lascerebbe presumere l'uso personale di buona parte dello stupefacente in sequestro. 3- Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, che deduce la violazione dell'art. 73 del dpr n. 309/90 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il tribunale ha riconosciuto all'imputata l'attenuante del fatto di lieve entità denuncia, altresì, il ricorrente che la pena inflitta è comunque illegale per difetto posto che, pur ritenendo la sussistenza di detta attenuante, essa mai avrebbe potuto essere contenuta nella misura irrogata. Con note difensive depositate in udienza, il difensore dell'imputata contesta i contenuti del ricorso e ne chiede il rigetto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per il primo, assorbente, motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte Cass. nn. 35737/10, 43399/10, 6732/11 , in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione mezzi, modalità e circostanze della stessa , sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa , dovendo, conseguentemente, escludere la sussistenza dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità . È stato, in proposito, anche affermato che detta attenuante non può trovare applicazione quando la quantità di sostanza si riveli considerevole, trattandosi di sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio Cass. n. 34331/09 . Orbene, nel caso di specie il giudice del merito ha omesso qualsiasi pertinente valutazione complessiva della vicenda, essendosi limitato a rilevare, con riferimento al dato quantitativo, che questo era non ingente e che parte della droga era destinata al consumo personale, senza ulteriori specificazioni e senza chiarire come l'imputata, che vive grazie ad un modesto sussidio del padre, come sostenuto nella sentenza impugnata, abbia potuto rifornirsi di droga di varia qualità e per migliaia di dosi. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/90 e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.D. limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 73, 5 e, D.P.R. n. 309/1990 e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.