Sottrae oltre duecento volumi dalla storica biblioteca dei Girolamini: direttore condannato

Per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, si che l’attività del soggetto agente debba essere imputabile ad un soggetto pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi pubblici o non attraverso la stessa perseguiti.

Il caso. Il GIP di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di D.C.M., ritenendo sussistenti tutte e tre le esigenze cautelari ex all’art. 274 c.p.p. in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 314 c.p In particolare, costui era accusato di essersi indebitamente appropriato, abusando della sua qualità di direttore di una Biblioteca Statale ed in concorso con altri coindagati, di 257 volumi antichi costituenti parte del patrimonio librario della Biblioteca stessa. I gravi indizi di colpevolezza erano desunti da plurime dichiarazioni di persone informate sui fatti, dagli esiti dell’ispezione ministeriale, dagli accertamenti della p.g., dal contenuto di numerose conversazioni intercettate tra gli indagati, dalle riprese del servizio di videosorveglianza interna della Biblioteca e, inoltre, dalle parziali ammissioni dello stesso D.C.M. . Sulla scorta di un simile compendio indiziario il GIP valutava come unicamente idonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari la misura carceraria. Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’istanza de libertate avanzata dall’indagato, confermando in toto l’ordinanza custodiale, sia con riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari avverso tale decisione, i difensori di D.C.M. ricorrevano per Cassazione, deducendo due motivi di gravame. In primis , erronea applicazione dell’art. 314 c.p. in relazione agli artt. 357 e 358 c.p. in particolare, si contestava la qualificazione giuridica del fatto di reato, non sussistendo i presupposti per la contestazione del delitto di peculato, considerato che la qualifica di direttore della Biblioteca e le relative mansioni erano previste e disciplinate da una convenzione di natura privatistica, il che impedirebbe di ricondurre la posizione di esso indagato alle categorie soggettive di cui agli artt. 357 e 358 c.p In secundis , veniva dedotta la carenza ed incompletezza della motivazione in riferimento sia alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari giustificanti la misura carceraria, che alla esclusione della adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il reato è integrato anche in assenza di un formale rapporto di pubblico impiego. La Corte di Cassazione, nel rigettare entrambi i motivi di ricorso, ha avuto modo di meglio esplicitare alcuni principi di diritto la cui violazione era stata dedotta dalla difesa. In particolare, per ciò che concerne la prima doglianza dell’atto di gravame, ovvero la impossibilità di ricondurre la fattispecie de qua a quella di cui all’art. 314 c.p. per insussistenza delle qualifiche soggettive ex artt. 357 e 358 c.p. in capo dell’indagato, i Supremi Giudici hanno anzitutto chiarito come la Biblioteca di cui era direttore D.C.M. è, ex lege , una istituzione pubblica, la cui gestione ed organizzazione è regolata da norme di carattere pubblicistico. E ciò emerge, ulteriormente, dalla inequivoca circostanza che la convenzione di natura contrattuale privatistica con cui l’indagato era stato, illo tempore , nominato direttore, è stata poi oggetto di necessaria ratifica da parte proprio del Ministero. In ogni caso, ferme restando tali emergenze che, inconfutabilmente, acclarano la qualifica soggettiva necessariamente pubblicistica del D.C.M. nella sua veste di direttore della Biblioteca – sic et simpliciter sufficiente a far ritenere integrato, almeno sotto tale profilo, il reato proprio de quo – la Corte Regolatrice ha comunque avuto modo di precisare come, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’individuazione di una funzione pubblica o l’espletamento di un servizio pubblico non si connettono più alla veste formale di pubblico dipendente o meno del soggetto agente, od al suo eventuale inserimento organico in un ufficio od organo pubblico. Infatti, ciò che assume rilievo ai fini penali è esclusivamente la concreta attività espletata dal soggetto agente, secondo una prospettivamente pacificamente oggettivo-funzionale, prescindente dalle formalità del rapporto di pubblico impiego. La motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare scelta. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha statuito come nel caso di applicazione della custodia cautelare carceraria, non è richiesta al Giudice una prodromica ed analitica esplicitazione delle ragioni per le quali le altre misure, meno afflittive, debbano ritenersi inadeguate al soddisfacimento delle esigenze cautelari, essendo sufficiente che lo stesso, fondando le proprie argomentazioni sugli elementi fattuali specifici del caso e sulla personalità dell’indagato, motivi la ratio sottesa alla scelta della misura carceraria come più adatta a garantire le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 ottobre 2012 - 15 marzo 2013, n. 12385 Presidente Milo – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con ordinanza in data 22.5.2012 il g.i.p. del Tribunale di Napoli ha applicato, tra gli altri, a M.M D.C. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso in peculato continuato commesso - dal omissis all' omissis - con abuso della sua pubblica funzione di direttore della Biblioteca Statale omissis annessa al complesso monumentale della basilica dei omissis ed avente ad oggetto la sottrazione e appropriazione di un rilevante numero non inferiore a 257, secondo l'imputazione di manoscritti e volumi antichi costituenti il patrimonio librario della Biblioteca, dotati di altissimo interesse storico - culturale e di considerevole valore economico, in guisa da produrre alla stessa Biblioteca un danno patrimoniale di rilevante gravità. Condotta che - in un generale ambito di incuria e disordine custodiali della struttura del complesso monastico ospitante la preziosa biblioteca e di grave degrado conservativo del compendio librario, denunciato alla stampa da più studiosi con pesanti critiche alla inadeguata conduzione del direttore pro tempore, tanto da dar luogo a immediate indagini dell'A.G. inquirente - l'indagato D.C. ha attuato con l'ausilio di suoi fidati collaboratori in gran parte coindagati fin dall'inizio del suo mandato direttoriale assunto il 2.6.2011 con una incessante opera di vera e propria spoliazione del patrimonio librario della Biblioteca finalizzato alla commercializzazione anche clandestina dei volumi sottratti, previa eliminazione dei segni identificativi della loro appartenenza alla Biblioteca formata da oltre 170.000 volumi, manoscritti e incunaboli . Opera ablativa giustapposta alla movimentazione e allo spostamento fisico di innumerevoli volumi e reperti, così da rendere impossibile o disagevole - in uno all'omesso aggiornamento inventariale dei beni librari - accertare modi e tempi della loro eventuale asportazione. Il g.i.p. ha ritenuto il descritto assunto accusatorio sorretto da convergenti gravi indizi di colpevolezza individuati in una serie di concatenate e sequenziali emergenze delle indagini che hanno trovato il loro apice, tra le molte, nell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo della Biblioteca dei omissis avvenuta il omissis e nei successivi sviluppi investigativi che hanno consentito di recuperare a ., città di residenza del D.C. , in un box-deposito locato dalla società veneta Casaforte a tale C.M. che altri non è che un prestanome del coindagato Ca.Mi. , stretto collaboratore del D.C. di più di un migliaio di libri antichi, 257 dei quali risultati sicuramente sottratti alla Biblioteca dei omissis . Volumi che nel prosieguo delle indagini il D.C. ha ammesso di aver asportato con l'intento di rivenderli inequivoco si rivela un messaggio inviato, durante l'accesso esecutivo della p.g. per il sequestro preventivo della biblioteca, dal D.C. al Ca. con cui, prevedendo la perquisizione anche delle sue residenze veronesi, lo invita ad andare senza indugio in campagna il predetto C. rivela di aver eseguito in quei giorni un trasporto di volumi proprio nel box, sito in area periferica di Verona, ove sono stati reperiti i volumi della omissis . Il compendio indiziario passato in rassegna dall'ordinanza cautelare è costituito in sintesi dalle dichiarazioni di più persone informate sui fatti tra cui alcuni dipendenti della Biblioteca omissis dagli esiti dell'attività di verifica svolta dall'ispettrice ministeriale dr.ssa S M. dagli accertamenti storici e documentali svolti dalla p.g. e dalle perquisizioni eseguite in più luoghi ed edifici su delega del procedente p.m. dalle sconcertanti riprese estrapolate dal servizio di videosorveglianza della biblioteca, attivato in remoto dai dipendenti della stessa B.P. e M. , evidenzianti p. 13 ordinanza , alla presenza del D.C. e sotto le sue indicazioni, movimentazioni in orari serali o notturni di libri della biblioteca, prelevandoli dagli scaffali e posizionandoli in valigie, borse o scatoloni, portati al di fuori della biblioteca ove erano in attesa veicoli di vario genere tra cui anche furgoni dai contenuti di numerose conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso al D.C. dagli inquietanti e nebulosi legami del D.C. e del suo sodale Ca. con mercanti d'arte, con la casa d'aste omissis da cui con sorprendente rapidità e con clamore mediatico D.C. è riuscito ad ottenere la restituzione di 28 volumi antichi della omissis , quattro dei quali ha ammesso di aver trattenuto a titolo personale con una casa d'aste di omissis , con altre persone anche straniere rapporti sui quali sono tuttora in corso accertamenti dalle conclusive ammissioni degli addebiti materiali rese dall'indagato. Un imponente quadro indiziario che il g.i.p. del Tribunale di Napoli reputa corroborato da tutte e tre le tipologie di esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione di fatti criminosi e/o di aggravamento di quelli già compiuti . Esigenze suscettibili di essere tutelate con la sola misura custodiale carceraria. 2. Adito dall'istanza di riesame del D.C. , il Tribunale distrettuale di Napoli con l'ordinanza pronunciata il 21.6.2012, richiamata in epigrafe, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento coercitivo, di cui ha interamente condiviso l'impianto ricostruttivo e valutativo delle specifiche condotte attribuite all'indagato. A partire dalla qualificazione del fatto reato ascritto al D.C. e contestata dalla difesa, secondo cui l'indagato non avrebbe ricoperto la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, che il Tribunale - sulla scia degli argomenti esposti dal giudice della cautela - inquadra nel paradigma del peculato in ragione dell'attività in concreto svolta dal D.C. come direttore della Biblioteca dei omissis . Attività che ne connota senza incertezze la veste di pubblico ufficiale, sebbene non legato da rapporto organico di dipendenza dalla pubblica amministrazione, in relazione alla funzione di gestione di un patrimonio librario sicuramente pubblico regolata da norme di diritto pubblico. 2.1. Muovendo da tale premessa storico-giuridica, i giudici del riesame hanno proceduto ad autonoma analisi degli elementi indiziali profilantisi nei confronti del D.C. , all'esito della quale hanno ribadito l'assoluta gravità del quadro accusatorio rappresentato da inconfutabili elementi di prova testimoniali e documentali, che l'ampiezza descrittiva del provvedimento del Tribunale consente di riassumere solo in forma sintetica, enunciando gli elementi di maggiore efficacia rappresentativa anche in rapporto alla preordinata depredazione del patrimonio dell'asse bibliotecario. In questa prospettiva il Tribunale segnala, tra gli altri, i seguenti interconnessi dati - testimonianze dei dipendenti della Biblioteca B.P. e M. su sollecitazione del D.C. il conservatore del complesso monumentale, il religioso padre Sa Ma. la cui posizione è sottoposta ad indagini , dispone fin dal luglio 2011 il disinserimento del sistema di allarmi installato nella biblioteca per consentire al D.C. e ai suoi collaboratori tutte persone estranee al pur disponibile personale della Biblioteca in giorni e orari di loro gradimento gli stessi B. constatano il ripetuto spostamento di libri operato dal D.C. e la loro diversa collocazione con lo smembramento dei fondi originari, la forzatura di armadi blindati contenenti cataloghi, la distruzione di schede di inventario e soprattutto la disinvolta rapace asportazione di libri dalla Biblioteca compiuta dal D.C. e dai sodali in orari serali e notturni , come rilevano attraverso il servizio di videosorveglianza della Biblioteca - dichiarazioni della dr.ssa S M. , inviata dal Ministero per il Beni Ambientali e Culturali ad ispezionare la struttura bibliotecaria nel febbraio 2012 per irregolarità nella gestione amministrativa e contabile , la quale ha evidenziato uno stato di desolante degrado, la cui progressione è ascrivibile al direttore D.C. ordinanza, p. 4 .constatato con il solo esame dei registri inventariali la mancanza di qualsiasi traccia per quasi centomila volumi .situazione a dir poco caotica centinaia di volumi depositati su tavoli ovvero in numerosissime scatole di cartone ovvero ancora accatastati sul pavimento lambiti da acqua piovana caduta dai lucernai .alcuna registrazione della nuova collocazione effettuata, che impediva ogni necessario controllo sulle movimentazioni - testimonianza di Carmine Boccia, altro dipendente della Biblioteca vede nell'estate del 2011 trasportare fuori dalla sede della Biblioteca numerosi colli con libri - dichiarazioni dei coindagati Mi Ca. e c.a. , che hanno ammesso di aver partecipato alle ripetute operazioni di trasferimento di libri della Biblioteca, trasportati a XXXXXX presso l'abitazione di D.C. e successive destinazioni - emergenze dei dialoghi captati sulle utenze in uso al D.C. , alla moglie e ai coindagati ivi incluso l'avvertimento al Ca. per far spostare i libri custoditi a Verona durante le operazioni di sequestro preventivo della Biblioteca dell'aprile 2012 con particolare riferimento alla mancata perquisizione il 24.4.2012 per il rispetto dovuto alle prerogative parlamentari dell'appartamento sito a Via omissis , sede dell'associazione Il Buongoverno presieduta dal senatore M D. , ma in piena disponibilità del D.C. e per certo contenente numerose scatole con materiale rilevante per le indagini, come si desume da intercettazioni tra la coindagata V P. e la segretaria del senatore D. e pretestuosamente indicato come sede della segreteria politica del parlamentare - palese implausibilità degli assunti dichiarativi del D.C. mosso dalla volontà di preservare l'imponente patrimonio librario della Biblioteca, rimuovendo dai volumi le etichette antitaccheggio che stavano danneggiando i preziosi volumi , egli solo in seguito avrebbe deciso di procedere alla commercializzazione di una parte di tali volumi , i cui propositi ablativi sono lumeggiati sotto il profilo della loro preordinazione - secondo i giudici del riesame - dalla sua visita presso la Biblioteca dei omissis , prima di divenirne direttore, in qualità di consigliere del Ministro per i B.A.C., con specifico incarico di verificare le situazioni esistenti nelle biblioteche pubbliche italiane. 2.2. Agli esposti gravi indizi di colpevolezza si coniugano, per il Tribunale, non meno univoche esigenze cautelari, la cui impellente persistenza rende la misura carceraria la sola misura idonea a fronteggiarle in maniera efficace. Ciò che vale in particolare per il pericolo di reiterazione di fatti criminosi di pari gravità di quelli contestati, atteso che la proclività criminale e la spregiudicatezza esibite dal D.C. nella gestione dell'intero iter criminis portato in luce dalle indagini tuttora in corso di svolgimento, anche attraverso commissioni rogatoriali estere, conclamano la mancanza di qualsiasi resipiscenza per le illecite condotte realizzate e per il loro alto disvalore sociale a suo dire avrebbe venduto volumi della Biblioteca, all'insaputa dei competenti organi ministeriali e al di fuori di qualsiasi regola normativa concernente beni del patrimonio pubblico, non per fini di personale lucro, ma per ricavarne il denaro occorrente per la sistemazione dei restanti volumi della Biblioteca . E ciò vale, in non diversa misura, anche per l'immanente-pericolo di inquinamento delle fonti probatorie, la cui spia è resa palese dalle emergenze investigative alle quali non può far velo il presunto leale comportamento processuale dell'indagato ordinanza, p. 11 Di fronte all'evidenza degli elementi raccolti il D.C. non può che ammettere di avere sottratto i libri della Biblioteca per poi rivenderli si tratta di ammissioni tardive e non rappresentative della volontà di offrire serio contributo alle indagini e al recupero dei volumi sottratti . . 3. L'ordinanza del Tribunale distrettuale è stata impugnata per cassazione dai difensori dell'indagato che hanno dedotto i due ordini di rilievi di seguito sintetizzati. 3.1. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p. in relazione agli artt. 357 e 358 c.p., e incompletezza e incongruità della motivazione. Sia il giudice cautelare che il Tribunale del riesame considerano indubbia la qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dal D.C. , ma questa conclusione non è oggetto di adeguato approfondimento valutativo. Difetta, in vero, il presupposto fondante dell'ipotizzata fattispecie di peculato, cioè la natura pubblica della funzione svolta dall'agente, poiché la qualifica di direttore della Biblioteca annessa al monumento nazionale dei OMISSIS è prevista e disciplinata unicamente da una convenzione di natura privatistica stipulata il 14.12.2010 tra il Mi.B.A.C. in persona del direttore generale per le Biblioteche del dicastero e il conservatore del monvimento padre Sa Ma. . L'ordinanza del riesame concentra la propria attenzione soltanto sulla specie dell'attività esercitata dal D.C. , accessoria o sussidiaria rispetto ai fini istituzionali dell'ente monumentale, e non invece sulla peculiare natura di tale attività. I giudici del riesame non offrono in concreto alcuna argomentazione a sostegno della natura di pubblica funzione dell'attività espletata dall'indagato, omettendo di riflettere che figura e mansioni del direttore della Biblioteca dei omissis carica onorifica e gratuita, subdelegatagli in sostanza dal Ma. sono regolate da un atto contrattuale convenzione certamente non definibile come atto normativo di diritto pubblico ovvero come atto pubblico autoritativo. Il che impedisce di ricondurre la posizione del D.C. nelle categorie soggettive fissate dagli art. 357 o 358 c.p. e, per ciò stesso, di configurare a suo carico il reato proprio di peculato. 3.2. Carenza e incompletezza della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari giustificanti la misura della custodia in carcere e alla esclusa adeguatezza di altra meno afflittiva misura quale quella degli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata, senza esprimersi sul pericolo di fuga ritenuto dal giudice cautelare, ribadisce la sussistenza delle esigenze di cautela connesse al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di recidiva senza approfondire le osservazioni critiche esposte dalla difesa del ricorrente memoria difensiva . Il Tribunale pone l'accento a più riprese sulla gravità dei fatti compiuti dal D.C. e sulla sua supposta personalità trasgressiva, ma nulla argomenta in merito alla evidenziata incensuratezza dell'indagato e - quanto al pericolo per la genuinità delle prove - sul fatto che l'indagato si è ormai dimesso dalla carica di direttore della Biblioteca dei omissis . Ancora sommaria e lacunosa deve reputarsi la valutazione espressa, a corredo delle supposte ribadite esigenze cautelari, in punto di inadeguatezza di una misura meno stringente di quella carceraria. Con un'interpretazione distorta degli arresti domiciliari l'ordinanza elude l'applicazione del principio di adeguatezza e proporzione della misura cautelare ex art. 275 c.p., senza individuare - come postulato dalla giurisprudenza di legittimità - gli specifici elementi che rendono la misura degli arresti domiciliari non idonea a tutelare le ravvisate esigenze di cautela processuale. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di D.C.M.M. non può trovare accoglimento per la infondatezza dei prospettati motivi di censura. Il tema centrale dell'impugnazione, stante la sostanziale ammissione da parte dell'indagato dei fatti sottrattivi ascrittigli in danno della Biblioteca dei OMISSIS , è costituito dalla sussumibilità o meno di tali contegni nella fattispecie del peculato in rapporto alla posizione soggettiva del D.C. quale direttore della Biblioteca. Tema cui derivativamente si collega quello delle esigenze cautelari eventualmente giustificanti l'applicazione della misura cautelare in atto ovvero di altra meno invasiva. 4.1. Giuridicamente corrette si rivelano le osservazioni sviluppate dal g.i.p. del Tribunale di Napoli e dai giudici del riesame a sostegno della natura pubblica della funzione svolta, nella sua veste di direttore della Biblioteca omissis , dal D.C. e, quindi, la riconducibilità delle sue condotte di appropriazione del materiale librario dell'istituto nell'alveo del reato proprio di peculato. L'evenienza addotta in ricorso, già compiutamente vagliata e fondatamente disattesa dal Tribunale del riesame, per cui tale carica dell'indagato troverebbe la sua fonte regolatrice in un atto contrattuale di diritto privato, cioè la convenzione stipulata tra lo Stato italiano Ministero B.A.C. e il conservatore gestore del complesso monumentale dei OMISSIS e dell'annessa Biblioteca non ha pregio. 4.1.1. Richiamando le premesse normative enunciate nell'ordinanza impugnata, è opportuno fare chiarezza. La Biblioteca dei omissis come erano denominati, nel 1586 epoca della creazione della struttura conventuale napoletana, i religiosi dell'ordine di omissis , la cui sede centrale era allora fissata nella chiesa di omissis è per legge una istituzione pubblica, cioè una biblioteca statale pubblica, la cui gestione e organizzazione è regolata da specifiche norme di carattere pubblico. Le fonti normative sono, come ricordano i giudici del riesame, agevolmente individuabili. Innanzitutto nel R.D. 7.7.1866 n. 3036 recante norme sulla soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose e sull'incameramento dei loro beni da parte del demanio statale, sicché dal 1866 la Biblioteca omissis e tutto il suo patrimonio librario, storico, artistico e antiquario appartengono allo Stato italiano. Di poi nella fondamentale legge 2,12.1980 n. 803 recante norme sul funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, già stabilimenti ecclesiastici di cui al citato R.D. 3036/1866, quale è appunto la Biblioteca dei omissis . È questa legge che prevede che le spese di funzionamento e del personale di provenienza pubblica di tali biblioteche siano affrontate dallo Stato, che le determina Mi.B.A.C. annualmente secondo le esigenze di ciascuna istituzione, accreditando le corrispondenti somme ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali stipula apposite convenzioni . Convenzioni di durata biennale rinnovabili che in definitiva istituiscono il Conservatore del complesso per solito, nel caso di ex complessi ecclesiastici, un religioso come il padre Ma. conservatore dell'Oratorio dei omissis come pubblico funzionario delegato, commettendogli la specifica gestione dei fondi pubblici con connessi oneri funzionali di carattere pubblico art. 2 L. 803/1980 . A tali fonti normative primarie si accompagna, infine, il d.P.R. 5.7.1995 n. 417 recante la disciplina regolamentare delle biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i B.A.C. , specificamente definendo come tali anche le biblioteche annesse a taluni monumenti nazionali, tra cui l'Oratorio dei omissis . La Biblioteca inserita nell'Oratorio è, quindi, un istituto pubblico che amministra e gestisce un patrimonio librario e assimilato manoscritti, incunaboli, reperti grafici, arredi pubblico e, per il suo indiscusso valore antiquario artistico e storico, di rilevante interesse statuale art. 9 Cost. . 4.1.2. Le anteriori precisazioni sono necessarie per l'esatto inquadramento delle specifiche funzioni ricoperte e svolte dal direttore di una biblioteca statale, più che ai fini della classificazione giuridica dei fatti illeciti posti in essere dal ricorrente. È superfluo rammentare, infatti, che - in senso diverso da quanto sembra supporre il ricorso - l'individuazione di una funzione pubblica o l'espletamento di un servizio pubblico non si connettono più, dopo la modifica legislativa degli artt. 357 e 358 c.p. operata nel 1990 L. 26.4.1990 n. 86 , alla veste formale di pubblico dipendente o meno del soggetto agente e al suo rapporto di pubblico servizio o, in senso lato, al suo eventuale inserimento organico in un ufficio od organo pubblici. Per la riconoscibilità di una funzione o di un servizio pubblici assumono rilievo ai fini penali unicamente la concreta attività e le peculiari incombenze svolte dal soggetto agente nei termini normativi definiti dai vigenti artt. 357 e 358 c.p. in una prospettiva oggettivo - funzionale delle attività secondo i criteri selettivi concordemente delineati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. Così come, merita aggiungere per completezza, ai fini del perfezionamento della fattispecie del peculato, che è stata specificamente contestata al ricorrente, non rilevano natura e valore pubblici o privati dei beni o del denaro di cui il soggetto agente purché, ovviamente, svolga una funzione pubblica o presti un pubblico servizio si sia impropriato, essendo a tal fine necessario e sufficiente il solo requisito della altruità di detti beni o denaro. È facile inferire, allora, che nel caso di specie non ha alcun peso dirimente la circostanza che la fonte del potere e dell'investitura del D.C. quale direttore della Biblioteca dei omissis discenda da una convenzione di natura contrattuale di diritto privato, come si sostiene nel ricorso benché, per ragioni che è ultroneo approfondire in questa sede, possa seriamente dubitarsi delle asserite esclusive connotazioni iure privatorum della convenzione stipulata tra il Mi.B.A.C. e il conservatore del complesso monumentale già ecclesiastico, con la quale si conferiscono a detto conservatore peculiari e ben definite funzioni pubbliche . Il fatto che il D.C. sia divenuto direttore della Biblioteca per decisione del conservatore Ma. , non interessato a curare il patrimonio librario custodito nella Biblioteca e che - pur non essendovene necessità formale - ha preteso e sollecitato con insistenza la ratifica del conferimento dell'incarico direttoriale al D.C. da parte del Ministero, ratifica avvenuta ad horas l'ordinanza del riesame richiama il cruccio del direttore generale per i Beni Librari del Mi.B.A.C. per aver ceduto alle pressioni ricevute per il rilascio del nulla osta alla nomina del D.C. come direttore della omissis . L'evenienza, pure rimarcata in ricorso, per cui - alla stregua della predetta convenzione gestoria - l'incarico di direttore della Biblioteca ha carattere onorifico e gratuito , di guisa che l'indagato non è legato da un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, è - per quanto già chiarito - perfettamente irrilevante per qualificare come pubblica o non la funzione ricoperta dal D.C. . 4.1.3. Gli unici assorbenti dati portati in luce dal compendio indiziario sono costituiti, da un lato, dall'avere il D.C. nel suo ruolo di direttore della biblioteca statale dei omissis svolto una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico quelle dianzi richiamate e vigenti per la conduzione di tutte le 46 biblioteche pubbliche statali italiane e, da un altro, lato dall'essersi il D.C. appropriato dei 257 libri antichi della Biblioteca omissis indicati in imputazione ma il cui numero - per quanto si desume dall'ordinanza del riesame - appare destinato, nel prosieguo delle indagini, a salire in notevole misura proprio in ragione e a causa di tale sua pubblica funzione e con patente violazione dei doveri e dei poteri ad essa connessi. Condotta che integra, dunque, senza incertezza alcuna il contestato delitto di peculato attuato con preordinata e sistematica spoliazione del patrimonio librario della storica Biblioteca dei omissis . Nessun dubbio è consentito, del resto, sulla natura pubblica, per modalità esecutive e per loro intrinseche finalità, delle funzioni direttoriali della Biblioteca in concreto espletate dal D.C. . In base della menzionata normativa pubblicistica di riferimento la funzione apicale del direttore è scandita da profili di doverosa pianificazione e realizzazione degli I obiettivi culturali dell'istituzione bibliotecaria che egli, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell’amministrazione centrale Mi.B.A.C. , è chiamato a perseguire nella sua gestione conservativa, organizzativa, e valorizzatrice della fruizione del patrimonio librario dell'istituzione. In proposito è sufficiente, a riprova della complessità e della varietà delle competenze e delle responsabilità anche di natura certificativa del patrimonio bibliotecario assegnate al direttore, osservare come al direttore di una biblioteca pubblica statale siano commessi delicati compiti di gestione amministrativa e contabile del patrimonio librario e assimilato dell'istituzione di riferimento stratificati in più e diversi obblighi di rendicontazione gestoria e pecuniaria. Così, a solo titolo di esempio, il direttore è tenuto a trasmettere all'Ufficio centrale per i Beni Librari una dettagliata relazione annuale finanziaria contenente la programmazione delle spese ordinarie distinte per capitolo e la previsione delle future necessità finanziarie della gestione art. 19 Regolamento Biblioteche . Così ancora il direttore è tenuto, oltre alla presentazione dei rendiconti contabili semestrali previsti dalle leggi di contabilità generale dello Stato, a trasmettere al Ministero dei B.A.C., entro il mese di febbraio di ogni anno un rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente ed altresì una relazione, pure annuale, recante i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative artt. 20, 21 Regolamento Biblioteche . Tutte attività che sono, dunque, espressione dell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa, la Biblioteca dei omissis collocandosi al pari delle omologhe istituzioni bibliotecarie pubbliche italiane nel sistema della P.A. come un organo o struttura periferica territoriale dell’amministrazione centrale dei Beni Ambientali e Culturali. Non si profilano, per tanto, motivi di incertezza sulla natura certamente pubblica delle funzioni esercitate dal D.C. e del loro rapporto di diretta causalità operativa rispetto alla perpetrata appropriazione dei tanti volumi di inestimabile valore culturale, prima ancora che economico, di cui egli si è abusivamente impadronito. Impropriazione derivata dalla giuridica disponibilità e dai correlativi poteri di fatto id est possesso nell'accezione penale della nozione resa possibile in termini effettuali e causali proprio dalla funzione giuridica pubblica di pubblico amministratore esercitata dal D.C. . Correttamente, quindi, è stato contestato al ricorrente il delitto di peculato. Al riguardo è perfino superfluo ribadire che, per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. in riferimento ai reati propri previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. , la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono in sede penale da un rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, sì che l'attività del soggetto agente debba essere imputabile ad un soggetto pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi pubblici o non attraverso la stessa perseguiti ex plurimis Cass. Sez. 2, 11.2.2003 n. 8797, Catalfano, rv. 223664 Cass. Sez. 2, 7.2.2006 n. 7226, P.G. in proc. Passalacqua, rv. 233158 Cass. Sez. 6, 7.3.2012 n. 39359, Ferazzoli, in corso di massimazione . 4.2. Infondate vanno ritenute le censure espresse con il ricorso sulla sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della confermata misura cautelare della custodia carceraria. È vero che il provvedimento impugnato non argomenta, se non per implicito, in merito alle esigenze cautelari rappresentate dal pericolo di fuga dell'indagato se posto in libertà, che il giudice cautelare aveva ravvisato con l'ordinanza applicativa della custodia in carcere. È tuttavia evidente dal corpo argomentativo del provvedimento del riesame che i giudici del gravame cautelare considerano per dir così datata tale specifica esigenza, in quanto intuibilmente configurabile nelle fasi iniziali delle indagini e destinata a progressivo affievolimento in presenza della cristallizzazione dei risultati via via raggiunti dalle stesse indagini. Sì da rendere preminente e determinante il giudizio sulla persistenza o meno delle esigenze cautelari di natura socialpreventiva e di natura endoprocedimentale in relazione alla garanzia di genuinità delle acquisite ed acquisende fonti di prova. Il giudizio confermativo enunciato dal Tribunale del riesame risulta logico e immune dalle discrasie valutative addotte con il ricorso. Le due tipologie di esigenze probatorie e preventive ex art. 274 - lett. a , c - c.p.p. sono state congruamente apprezzate sulla base dei soli utili elementi di riferimento offerti dalle modalità esecutive dei contegni criminosi attribuiti al D.C. . Sia con riguardo alla estensione temporale ed alla programmaticità degli eventi appropriativi dei libri di valore della Biblioteca dei omissis , protrattisi per quasi un anno senza soluzione di continuità e tali da accreditare l'immanente pericolo di reiterazione di ulteriori fatti criminosi. Ed in proposito giustamente il Tribunale segnala come non siano stati ancora definitivamente accertati il numero, senz'altro rilevante, dei libri sottratti dal D.C. alla Biblioteca e i luoghi di loro occulta custodia al di là dei volumi di cui imputazione recuperati a XXXXXX soltanto grazie alle indagini indotte dalle captazioni foniche . Sia con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio emergente dalla indubbia spregiudicatezza di azione del D.C. e dai suoi innumerevoli contatti potenzialmente suscettibili di tradursi in condotte anche mediatamente inquinanti i dati probatori, avuto riguardo alle insospettate e poliedriche conoscenze anche di persone straniere vantate dal D.C. e messe in risalto dalle indagini. Con tutta logicità i giudici del riesame, anche tenendo conto della prossimità delle indagini ai fatti criminosi sinora accertati in danno della Biblioteca omissis , hanno apprezzato il pericolo per le prove con riguardo a quelle già individuate e a quelle potenzialmente ancora conseguibili cfr. Cass. Sez. 5, 26.11.2010 n. 1958, Podlech Michaud, rv. 249093 Cass. Sez. 3, 25.5.2011 n. 24434, Baldi, rv. 250691 . Nell'individuato allarmante quadro delle esigenze cautelari si palesa, allora, coerente e logico il rilevamento della adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, perché l'unica veramente idonea a contrastare le ridette esigenze cautelari, della custodia in carcere, Come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari per la motivazione del provvedimento cautelare genetico o di riesame non si richiede una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadatta ogni altra misura diversa da quella già applicata, essendo sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logici e giuridici desunti da natura e modalità di commissione dei reati e dalla personalità dell'indagato, gli elementi che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adatta ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa o ad evitare il rischio di contaminazione delle prove v. Cass. Sez. 1,15.7.2010 n. 30561, Micelli, rv. 248322 Cass. 20.4.2011 n. 17313, Cardoni, rv. 250060 . La motivazione esposta dall'impugnata ordinanza del riesame cautelare è conforme a tali criteri di apprezzamento dell'adeguatezza della misura cautelare in atto in relazione alle esigenze cautelari da contrastare e che una eventuale diversa misura autocustodiale non sarebbe in grado di assicurare. Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del D.C. al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p