L’assenza del bollino SIAE non può aver valore indiziario

L’assenza dell’apposizione del bollino SIAE non può valere come indizio dell’illecita duplicazione e, inoltre, nel caso affrontato dalla Cassazione, la falsificazione era posta in essere in maniera grossolana.

L’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui compact disc contenenti opere d’arte figurative rientra nel novero delle ‘regole tecniche’, che, ai sensi della normativa comunitaria, devono essere notificate dallo Stato membro alla Commissione europea, che deve poter verificare la compatibilità di tale obbligo con il principio di libera circolazione delle merci. Le regole non notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale . Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8416, depositata il 21 febbraio. Il caso. Il P.M. presso il Tribunale proponeva richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di un cittadino extracomunitario per quattro capi di imputazione A ex art. 171 ter L. 633/1941 per aver detenuto ai fini commerciali plurimi cd musicali illecitamente riprodotti e privi di contrassegno Siae B ex art. 474 c.p. per aver posto in vendita borse ed occhiali contraffatti C ex art. 648 comma 2 c.p. per aver ricettato gli oggetti di cui ai capi precedenti D ex art. 6 d.lgs. 286/1998 perché senza giustificato motivo non aveva esibito il permesso di soggiorno o altro documento identificativo. Il G.I.P. competente dichiarava, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non doversi procedere in ordine al capo A, in quanto non più previsto dalla legge come tale quanto ai capi B e C perché il fatto non sussiste quanto al D, perché il fatto non costituisce reato. Conversione dell’appello in ricorso per Cassazione. Il Procuratore Generale della Repubblica proponeva appello avverso tale sentenza, deducendo l’erronea valutazione circa la sussistenza degli elementi materiali dei reati e chiedendo la rinnovazione del dibattimento, sull’errato presupposto che la pronuncia fosse stata emessa a seguito di giudizio abbreviato. Dal momento che, invece, trattasi di sentenza ex art. 129 c.p.p., espressa sulla richiesta della pubblica accusa di emissione di decreto penale di condanna, l’appello va qualificato come ricorso per Cassazione, unico mezzo impugnatorio esperibile nel caso di specie. La comunicazione alla Commissione europea è stata fatta dopo le condotte contestate. Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nel novembre 2007 – cd. caso Schwibbert, l’obbligo di apporre sui compact disc il contrassegno SIAE in ottica di commercializzazione in uno Stato membro è considerata ‘regola tecnica’, e come tale deve essere notificata dallo Stato alla commissione dell’Unione Europea, la quale deve poter disporre di complete informazioni al fine di vagliare la compatibilità dell’obbligo imposto dallo Stato membro con il principio di libera circolazione delle merci. Qualora tali regole non siano state notificate previamente alla Commissione, esse non possono essere fatte valere nei confronti dei provati e, di conseguenza, devono essere disapplicate dai giudici nazionali. Nel caso di specie, essendo le condotte contestate avvenute nel 2008, ed avendo lo Stato italiano effettuato la comunicazione soltanto nel 2009, ne discende che, in concreto, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE non poteva essere fatto valere nei confronti dell’imputato. Da ciò ne consegue che la detenzione, commercializzazione, noleggio eccomma di supporti privi dello stesso marchio non costituiva, all’epoca, illecito e non aveva alcuna rilevanza penale. La mancanza del bollino SIAE non può aver valore indiziario. Quanto al rilievo della messa in commercio di opere audiovisive illecitamente duplicate, sulla scia di costante giurisprudenza è ormai pacifico che la sola mancanza del contrassegno SIAE non possa ritenersi neppure un mero indizio della duplicazione/riproduzione illecite. Siccome al momento dei fatti era inopponibile all’imputato l’obbligo di apporre il predetto contrassegno, la sua mancanza non può di certo essere ritenuta indizio della illecita produzione così opinando, infatti, si continuerebbe a connotare tale contrassegno di un valore essenziale di garanzia ed originalità dell’opera, che invece non può avere, per mancanza della comunicazione da effettuarsi alla Commissione europea. Il Giudice nazionale non può, neppure indirettamente, continuare ad applicare le norme riguardanti il contrassegno SIAE al fine di qualificare, ora per allora, come dovuta l’apposizione dello stesso, ritenendone la mancanza quale sintomo di illecita produzione. Quanto alla censura relativa al capo B, la Cassazione ha ritenuto che la stessa si risolva ad una richiesta di nuova e diversa valutazione fattuale, di norma riservata al giudice di merito. La falsificazione è grossolana. Il G.I.P., infatti, ha motivato in ordine alla circostanza della grossolanità della falsificazione, tanto da comportare l’esclusione della possibilità, per una persona di comune avvedutezza, di essere tratta in inganno circa l’originalità dei prodotti. Nella sentenza ex art. 129 c.p.p., infatti, si dà atto di un rilevante aspetto i Carabinieri si erano accorti, a primo impatto, sulla base di un mero esame visivo e senza ulteriori approfondimenti, che trattavasi di oggetti contraffatti, inidonei a confondere circa la loro genuinità soggetti dotati di normale discernimento e quindi inidonei alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Venendo a mancare i reati presupposti, ovviamente, non può configurarsi neppure la ricettazione sub capo C. Lo straniero è irregolare Per quanto concerne il reato sub D, previsto dall’art. 6 d.lgs. 286/1998, basandosi sulla giurisprudenza della Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ribadito che tale illecito è configurabile solo nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ma non nei riguardi degli irregolari ciò a seguito della modifica dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 286/98 apportata dall’art. 1 comma 22 lett. h L. 94/2009, avente comportato una abolitio criminis , ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., della previgente fattispecie per la parte relativa agli extracomunitari irregolari. Stante la posizione irregolare dell’imputato, correttamente è stato, quindi, dichiarato dal G.I.P. che il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 8416 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Il pubblico ministero di Cagliari propose richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di S.M. per i seguenti reati A art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere detenuto a fine di commercio 23 CD musicali illecitamente riprodotti e privi del contrassegno Siae B art. 474 cod. pen. per avere posto in vendita alcune borse ed occhiali con marchi contraffatti C art. 648, comma 2, cod. pen. per ricettazione in relazione agli oggetti di cui ai capi A e B D art. 6 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, senza giustificato motivo non aveva esibito il permesso di soggiorno o altro documento di identificazione. Il Gip del tribunale di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine ai reati di cui ai capi B e C perché il fatto non sussiste, ed in ordine al reato di cui al capo D perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Cagliari ha proposto appello - trasmesso a questa corte dalla corte d'appello di Cagliari - deducendo erronea valutazione sull'esistenza dell'elemento materiale del reato. In particolare deduce 1 che sussisteva il reato di cui al capo A perché questo non è escluso dalla mancanza del contrassegno Siae e perché comunque tale mancanza costituisce la prova della illecita duplicazione del supporto. 2 che, quanto ai reati di cui ai capi B e C , per la configurabilità del reato di commercio con segni falsi è sufficiente l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione anche al momento della utilizzazione, sicché la grossolanità non può far ritenere lecita la condotta. Osserva che il giudice avrebbe dovuto esaminare direttamente gli oggetti sequestrati non essendogli impedita questa attività istruttoria anche se in sede di giudizio abbreviato. 3 che, quanto al reato di cui al capo D , che questo sussiste per la mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione diverso dal permesso di soggiorno. Chiede poi la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per verificare la contraffazione del marchio e la confisca degli oggetti sequestrati. Motivi della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale di Cagliari ha proposto appello, nel corso del quale afferma che si tratta di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e chiede la rinnovazione del dibattimento. Si tratta, invece, di sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla richiesta del PM di emissione di decreto penale di condanna. L'appello va quindi qualificato come ricorso per cassazione. Il ricorso, in relazione al reato di cui al capo A , è manifestamente infondato, avendo il Gip correttamente applicato i principi costantemente affermati da questa Corte. Difatti, la Corte di Giustizia Europea - con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, l'8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, sulla questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno Siae con la direttiva Europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, la quale aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche - ha statuito che l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle regole tecniche”, ai sensi della suddetta normativa, che devono essere notificate dallo Stato alla commissione delle Comunità Europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale. La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente affermato che la sentenza Schwibbert stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genera cartaceo, magnetico, plastico, ecc. e di ogni contenuto musicale, letterario, figurativo, ecc , rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati ex plurimis, Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valentino Sez. VII, 6 marzo 2008, Boujlaib e numerosissime successive . L'obbligo di apposizione del contrassegno Siae, pertanto, non poteva essere fatto valere nei confronti dei privati e deve perciò essere disapplicato dal giudice nazionale. Di conseguenza, non essendo in vigore un obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, la detenzione, commercializzazione, noleggio, ecc. di supporti privi di detto contrassegno non costituiva illecito e non aveva rilevanza penale. Nel caso di specie le condotte contestate sono avvenute nel 2008, e quindi prima che la regola tecnica in questione sia stata comunicata nel 2009 alla commissione Europea. Deve quindi trovare applicazione il ricordato principio di diritto. Per quanto concerne poi il reato di messa in commercio di supporti con opere audiovisive illecitamente duplicati, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle regole tecniche, nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo l'inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente attribuibile, di garanzia della originalità dell'opera” Sez. III, 28.5.2008, n. 27109, Fall, m. 240267 conf. Sez. VII, 6.3.2008, n. 21579, Boujlaib, m. 239959 . Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, che addirittura gli attribuisce valore di prova sufficiente, alla mancanza del contrassegno non può dunque attribuirsi neppure valore indiziario. Ed infatti, dall'obbligo per il giudice di disapplicazione deriva necessariamente che egli non può più considerare la mancanza di contrassegno Siae come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti, giacché altrimenti si continuerebbe a dare al contrassegno quel suo valore essenziale di garanzia della originalità e autenticità dell'opera, che invece non ha acquisito nei confronti dei soggetti privati per effetto della mancata comunicazione alla Commissione Europea. Il giudice nazionale non potrebbe quindi continuare ad applicare indirettamente le norme sul contrassegno Siae per qualificare, ora per allora, come dovuta l'apposizione del contrassegno stesso e considerare quindi come sintomo di un illecito la sua mancanza. Nel ricorso, poi, non viene nemmeno dedotto che negli atti vi sarebbero e-lementi idonei a provare l'illiceità della duplicazione. Quanto al reato di cui al capo B , ritiene il Collegio che il ricorso si risolva in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e sia comunque infondato. Il giudice, infatti, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che nella specie non vi era stata alcuna contraffazione o alterazione del marchio, ma semmai una mera imitazione del prodotto, che non rilevava nemmeno ai fini dell'art. 517 cod. pen. in quanto nel caso specifico le stesse modalità di constatazione del reato dimostravano che l'imitazione non poteva sfuggire a qualsiasi persona di normale discernimento e pertanto era assolutamente inidonea a trarre in inganno gli acquirenti. Il giudice ha comunque anche osservato che la falsificazione era talmente grossolana da escludere immediatamente di per sé la possibilità che una qualsiasi persona di comune avvedutezza potesse essere tratta in inganno. E difatti, nella specie si trattava di imitazione di marchi noti a livello mondiale per la qualità del prodotto, sicché un pericolo di confusione avrebbe potuto sorgere soltanto se il prodotto fosse stato realizzato con una certa cura, sia per i materiali impiegati, sia per il design e le caratteristiche di lavorazione. Era invece emerso che i carabinieri avevano rilevato di primo acchito, sulla sola base di un rapido esame visivo e senza necessità di ulteriore approfondimento, che si trattava di prodotto contraffatto, il che dimostrava che si trattava di riproduzioni che, per le loro caratteristiche intrinseche e non per la qualità del venditore e le condizioni di vendita non potevano essere ritenute idonee a confondere nessuna persona di normale discernimento ed avvedutezza, e quindi a ledere il bene tutelato dalla disposizione incriminatrice. Non sussistendo i reati di cui ai capi A e B , non è ovviamente configurabile nemmeno il reato di cui al capo C . Per quanto concerne il reato di cui al capo D , è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio secondo cui Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h , L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una abolitio criminis , ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare” Sez. Un., 24.2.2011, n. 16453, Alacev,m. 249546 . Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G