No alla sottrazione definitiva del bene se manca la sentenza di condanna

La sentenza di condanna funge da presupposto in termini di accertamento che ontologicamente giustifica, sotto il profilo normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente dal reato.

In tema di confisca, deve ritenersi insussistente il presupposto per consentire al giudice dell’esecuzione di fare luogo al provvedimento ablativo in sostituzione del giudice della cognizione, ove manchi la sentenza di condanna, che funge da presupposto in termini di accertamento che ontologicamente giustifica, sotto il profilo normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente dal reato. Ne consegue che l’estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituirono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240, comma secondo, n. 1, e che – in ogni caso – resta fermo il presupposto di una avvenuta condanna, così come sancito dal primo comma del citato articolo. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7361, depositata il 14 febbraio 2013. Il caso. La pronuncia in esame ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dal difensore del ricorrente, secondo la quale, nel caso de quo , la confisca era stata disposta pur in mancanza di una pronuncia di condanna, in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite penali n. 38834/2008 in base al quale la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., non può essere disposta nell’ipotesi di estinzione del reato stesso. Più precisamente, non può ritenersi che le statuizioni adottate dai giudici di merito possano dirsi definitivamente cristallizzate, al punto da vanificare la presunzione di non colpevolezza, qualora – come nella fattispecie in commento – la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di condanna dell’imputato, non solo per prescrizione del reato, ma anche per la nullità del giudizio di appello, stante l’assenza del difensore di fiducia. La confisca nel caso di estinzione del reato Con la sentenza n. 38834/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di estinzione del reato, il giudice non dispone di poteri ablativi, in quanto la disciplina generale di cui all’art. 240 c.p. prevede la possibilità di applicare la confisca anche laddove non vi è condanna dell’imputato soltanto se si tratta di cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato art. 240, comma 2, n. 2, c.p. nelle altre ipotesi cioè quelle di confisca facoltativa e obbligatoria del prezzo del reato , tale norma subordina invece l’applicabilità della confisca all’emanazione di una sentenza di condanna. non è ammessa neanche se il giudizio d’appello è nullo. La decisione in esame va sostanzialmente nello stesso senso della pronuncia delle Sezioni Unite del 2008. Tale orientamento giurisprudenziale è stato aspramente criticato in dottrina, atteso che ad esso consegue, in ogni caso di proscioglimento per estinzione del reato ad esempio per prescrizione , che vadano restituiti all’imputato il denaro ricevuto a titolo di prezzo della corruzione, le somme frutto di estorsione, le ricchezze ricavate da una truffa ai danni dello Stato, da un’evasione fiscale, o da una circonvenzione d’incapace. Tale perverso effetto si verificherebbe anche nel caso in cui l’imputato fosse stato già condannato in primo grado, con pronuncia confermata anche in appello, seppur al termine di un giudizio nullo per assenza del difensore di fiducia. Per tali ragioni, furono le stesse Sezioni Unite, nella citata pronuncia del 2008, a caldeggiare un intervento del Legislatore volto a disancorare l’applicazione dell’istituto della confisca da una sentenza di condanna passata in giudicato. Va da sé, infatti, che la tesi per cui la confisca andrebbe disposta anche in assenza di una sentenza di condanna confligge inevitabilmente con il fondamentale principio di legalità, sancito dall’art. 25 della Costituzione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 – 14 febbraio 2013, n. 7361 Presidente Giordano – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9.12.2011 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione avanzata da O.A. avverso il provvedimento di confisca delle somme relative a polizza di assicurazione Alta quota emesse dall'Alleanza Assicurazioni Spa, intestate a V.M. , P.G. e C.V. . Il Tribunale sollecitato alla revoca della confisca, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992 per prescrizione, pel quale l'O. era stata condannato in primo ed in secondo grado, riteneva che in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro natura art. 240 comma 2, n. 2 cod.pen. , ma anche su quelle da considerare tali per il loro collegamento con uno specifico fatto reato artt. 240 e.2 n. 1 e 12 sexies , in linea con un recente arresto di questa Corte. Veniva ritenuto che l'istituto dell'art. 240 cod.pen. è applicabile anche alla speciale confisca di cui all'art. 12 sexies che accumuna la funzione repressiva con quella di ostacolo al proliferare della ricchezza di provenienza non giustificata immessa nei circuiti economici. Nel caso particolare veniva rilevato che era stato provato che l'O. aveva creato un raffinato sistema di copertura di un imponente patrimonio di natura illecita, utilizzando tra l'altro nomi di familiari che era stato provato che le somme investite costituivano il prezzo del reato, soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12 sexies legge citata. Di conseguenza la confisca non poteva essere revocata. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione il prevenuto, pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell'art. 240 cod.pen e 12 quinquies l. 356/1992 la confisca sarebbe stata disposta pur in mancanza di una pronuncia di condanna, in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite 38834/2008 , secondo cui in caso di estinzione del reato non può essere disposta. Tanto più che la Corte di Cassazione ebbe ad annullare la sentenza della corte d'appello di condanna dell'O. non solo perché il reato era prescritto, ma per la nullità del giudizio di appello per assenza del difensore di fiducia, cosicché non era consentito fare discendere da quella sentenza un accertamento affidabile sui fatti, in presenza di un mancato pieno esercizio del diritto di difesa. Ancora viene lamentato che il giudice dell'esecuzione aveva apprezzato le somme in questione come prezzo del reato, laddove erano state in sede di giudizio definite come prodotto profitto del reato, incorrendo tra l'altro in un evidente errore di qualificazione, essendo correntemente ritenuto prezzo di reato il compenso offerto per determinare al reato e nel caso di specie mancherebbe l'indicazione sia del reato commesso, che di colui che ebbe a determinare o istigare all'azione. Con il che viene sollecitato l'annullamento dell'ordinanza impugnata o in subordine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto con parere motivato di rigettare il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va sottolineato che la Corte di Cassazione con sentenza 20.6.2010 ebbe ad annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado che condannava il ricorrente per il delitto di cui all'art. 12 quinquies legge 356/1992, senza fare salva la statuizione sulla confisca, con la conseguenza che i beni sottoposti a vincolo avrebbero dovuto esserne liberati a seguito del giudicato. Ciò detto doveva ritenersi insussistente il presupposto per consentire al giudice dell'esecuzione di fare luogo al provvedimento ablativo in sostituzione del giudice della cognizione, ovverosia la sentenza di condanna, che funge da presupposto in termini di accertamento che ontologicamente giustifica sotto il profilo normativo la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente dal reato. Dunque il giudice dell'esecuzione, in mancanza di un accertamento fattuale che stabilisse il collegamento qualificato dei beni con il reato, non poteva concludere per il mantenimento della confisca peraltro, come si è detto, caducate per effetto del giudicato che non l’aveva fatta salva. A tale approdo è doveroso addivenire anche in aderenza alle linee guida che le Sezioni Unite hanno impartito con la sentenza n. 38834 del 2008, nel processo Di Maio, allorquando hanno affermato il principio secondo cui l'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituirono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240 comma 2 n. 1, puntualizzando che la formula è sempre ordinata contenuta nell'art. 240 comma 2 cod.pen. si contrappone si a quella può ordinare di cui al comma 1, ma fermo restando il presupposto nel caso di condanna sancito dal primo comma, cosicché l'avverbio sempre è stato considerato finalizzato a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, ma non ad escludere la necessità della condanna per far luogo a provvedimento ablativo. L'orientamento di minore chiusura seguito dalla Corte di legittimità in un recente arresto, a cui il Procuratore Generale si è richiamato nel suo motivato parere, non può essere invocato nel caso di specie, in cui le statuizioni adottate dai giudici di merito non possono dirsi definitivamente cristallizzate al punto da vanificare la presunzione di non colpevolezza . L'ordinanza deve quindi essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.