Disoccupato col solo sussidio minimo: obbligata la mancata sussistenza al figlio minore

Può risultare decisivo l’approfondimento sul quantum dell’indennità percepita dal padre rimasto senza lavoro, soprattutto tenendo presente che si tratta di cifre solitamente modeste. Questo nodo va sciolto per valutare se davvero sia ipotizzabile la causa di forza maggiore rispetto alla mancata garanzia dei minimi mezzi di sussistenza per i figli minori.

Non può bastare il semplice status – certificato in maniera ufficiale – di disoccupato per rendere ‘comprensibile’ la scelta – presuntamente obbligata – di non garantire ai figli minori adeguati mezzi di sussistenza . Ma, allo stesso tempo, è necessario tener conto del ridottissimo peso dell’indennità di disoccupazione Se davvero questa è l’unica fonte di reddito, allora la situazione cambia completamente Cassazione, sentenza n. 7372/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Mesi neri. A essere passato ai ‘raggi X’ è la condotta di un padre, accusato di non aver versato nulla, per ben sei mesi, per il mantenimento del figlio minorenne. E, una volta esaminati i fatti, per l’uomo scatta la condanna, sia in primo che in secondo grado, per violazione degli obblighi di assistenza familiare . Per i giudici, difatti, è decisivo un elemento è ininfluente il comprovato stato di disoccupazione perché è accertata la percezione dell’indennità di disoccupazione , che mai, neanche in minima parte , è stata destinata al sostentamento del minore . Crudi numeri. Ma l’uomo protesta per la condanna comminatagli, sottolineando – come evidenziato nel ricorso proposto per cassazione – la scarsa attenzione prestata dai giudici di secondo grado alla sua situazione di difficoltà economica , che, all’epoca dei fatti, era caratterizzata dalla mancanza di un’attività lavorativa e lo aveva addirittura obbligato ad andare a vivere presso i genitori . Alla luce di questo quadro, sicuramente poco edificante, l’uomo ritiene assolutamente lapalissiana la situazione di oggettiva impossibilità che gli impediva, in radice, di provvedere al mantenimento del figlio . E, aggiunge poi, anche la percepita indennità di disoccupazione non consentiva comunque di far fronte ai propri obblighi . Di fronte a un contesto così delicato – e forse non troppo lontano dalla realtà odierna –, i giudici, in terzo grado, richiamano sì il principio secondo cui la mera deduzione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia , ma aggiungono poi una considerazione importante sul quantum della disponibilità economica di un uomo disoccupato. Più in dettaglio, ricordando che l’uomo, finito sotto accusa, godeva unicamente del sussidio di disoccupazione , all’epoca della contestata violazione, i giudici chiariscono che va effettuato un accertamento della dimensione quantitativa della indennità per capire se è possibile destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all’adempimento dell’obbligazione volta a garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore , senza, però, mettere in gioco gli elementi minimi del proprio sostentamento . Questo approfondimento è mancato, evidenzia la Corte, nel giudizio di secondo grado, e si tratta di una lacuna assai rilevante, soprattutto tenendo presente il modesto ammontare che di norma connota siffatti trattamenti indennitari . Per questo, la questione dovrà essere nuovamente esaminata in Corte d’Appello per valutare, in concreto e in dettaglio, le reali possibilità economiche dell’uomo all’epoca dei fatti finiti all’attenzione dei giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 14 febbraio 2013, n. 7372 Presidente Agrò – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto e in diritto 1. S.D., per il tramite del suo difensore fiduciario, impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale, confermata la decisione in primo grado resa dal Tribunale della stessa città , il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia perché responsabile dell’ipotesi delittuosa di cui al comma II dell’art. 570 c.p. per aver fatto mancare di sussistenza al figlio minore, nulla versando per il suo mantenimento nell’arco temporale compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno del 2006. 2. La Corte distrettuale, con valutazione conforme a quella di primo grado, espressamente richiamata, ha ritenuto comprovata la responsabilità del S., essendo stato dimostrato in giudizio che nel periodo in considerazione nulla lo stesso aveva versato per il mantenimento del figlio minore e considerando ininfluente il comprovato stato di disoccupazione a fronte della altrettanto accertata percezione della indennità di disoccupazione senza che questa, neppure in minima parte, sia stata destinata al sostentamento del minore. 3. Tre le doglianze sollevate in questa sede avverso la decisione di secondo grado. 3.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 570 comma II, 45 c.p. e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte, non avrebbe ascritto la dovuta considerazione alla situazione di difficoltà economica in cui versava il S. all’atto dell’inadempimento constatato, motivata dalla mancanza di una attività lavorativa, tale da imporgli di andare a vivere preso i genitori. Lo stesso versava dunque in una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta che gli impediva in radice di provvedere al mantenimento del figlio senza che la percepita indennità di disoccupazione consentisse comunque allo stesso di far fronte ai propri obblighi. La Corte avrebbe dovuto applicare alla specie, dunque l’esimente dell’art. 45 non senza considerare, peraltro, la mancata dimostrazione dello stato bisogno in capo al minore risultando garantita dalla madre la somministrazione dei mezzi di sussistenza e l’assenza di elementi atti a comprovare la sussistenza del dolo sotteso alla condotta incriminata. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione per non aver la Corte preso posizione alcuna in punto alla richiesta di applicazione alla specie della attenuante di cui al nr 4 dell’art. 62 c.p., espressamente invocata con l’appello. 3.3. Con il terzo motivo infine, si ribadisce il motivo di appello volto all’annullamento della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile quale conseguenza della illegittimità della decisione fondante la responsabilità penale del ricorrente. Ritenuto in diritto 4. Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo motivo di doglianza per le ragioni di seguito precisate. 5. Ritiene in particolare la Corte non adeguatamente motivata, anche sul piano della linearità logica del percorso seguito, la decisione impugnata in punto alla possibile incidenza del riscontrato stato di disoccupazione sulle possibilità per l’odierno ricorrente di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza sullo stesso gravanti avuto riguardo alla posizione del figlio minorenne. 6. E’ noto che, secondo quanto costantemente espresso da questa Corte, la mera deduzione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia occorre, piuttosto, che l’interessato alleghi adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, così risultare precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento cfr. tra le tante Sez. 6, Sentenza n. 10085 del 15/02/2005, Rv. 231453 Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010 . E ciò sul presupposto logico in forza al quale la mera disoccupazione non necessariamente sottende uno stato di indigenza, potendo l’obbligato godere di mezzi mantenimento diversi da quelli di fonte lavorativa tali da consentirgli comunque di adempiere all’obbligo sullo stesso gravante quanto ai mezzi di sussistenza da garantire ai familiari. Nella specie, il Giudice distrettuale pur mostrando di conoscere siffatta impostazione interpretativa, cui esplicitamente si è richiamato, sul piano della applicazione concreta non ne ha fatto tuttavia buon governo. Per come pacificamente acquisito in processo il S., al momento del riscontrato inadempimento all’obbligo contestato, di altro non godeva se non del sussidio di disoccupazione. Questo il quadro di riferimento fattuale, la Corte è comunque pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado all’uopo affermando che l’accertato inadempimento doveva ritenersi comunque sussistente non avendo il S. mai, neppure in minima parte, destinato siffatta indennità al versamento di quanto dovuto per garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore. Siffatta conclusione non pare in linea tuttavia con i presupposti in fatto e diritto che la precedono. Presupponeva, infatti, a monte, l’accertamento della dimensione quantitativa di tale indennità in termini tali da consentire al ricorrente di destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all’adempimento dell’obbligazione volta a garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore senza per questo mettere in gioco gli elementi minimi della proprio sostentamento. Accertamento questo nella specie non operato e che rende illogica e incompleta la motivazione vieppiù se si consideri comunque il modesto ammontare che di norma connota siffatti trattamenti indennitari. 7. Ne segue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio affinché si proceda, una volta precisato l’ammontare esatto della indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente all’epoca dei fatti, a motivare in modo completo sulla incidenza della stessa quanto al possibile adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di assistenza nella specie ascritti al S. con la contestazione per cui è processo. 8. L’annullamento con rinvio nei termini sopra evidenziati assorbe, rendendola superflua, la disamina degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.