L’utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico è subordinata al consenso dell’interessato?

Sono utilizzabili per l’accertamento del reato i risultati del prelievo effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, indipendentemente dal consenso dell’interessato, fermo restando che quest’ultimo può comunque esplicitare un legittimo dissenso a tale prelievo allorquando lo stesso non sia stato disposto dai sanitari, ma solo richiesto dagli organi di polizia.

Il caso. Il Tribunale di Brescia affermava la penale responsabilità di G.R. per il delitto di cui all’art. 186, comma 2, lett. c , C.d.S. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della statuizione di prime cure , concedeva all’imputato i benefici di legge. Avverso tale pronuncia, G.R. ricorreva per cassazione, deducendo, con l’unico motivo di gravame, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamentava l’inutilizzabilità probatoria dell’accertamento ematico cui fu sottoposto presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo su richiesta degli agenti di p.g. tale atto fu, secondo la prospettazione difensiva, effettuato senza il preventivo avviso della facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore, nonché senza la prodromica ed imprescindibile espressione del relativo consenso da parte dello stesso G.R Infatti, l’imputato afferma come le sue condizioni di salute a seguito dell’incidente stradale non erano di tale gravità da necessitare prelievi ematici e delle urine che, evidentemente, furono effettuati al precipuo ed esclusivo fine di verificare l’eventuale stato di ebbrezza. Ora, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, preliminarmente rispetto alla disamina dell’unico motivo di ricorso, esplicita quella che è la ricostruzione fattuale della vicenda processuale de qua . Più specificamente, dalla sentenza impugnata, emerge inequivocabilmente come all’arrivo della polizia, G.R. era in stato di incoscienza e che, pertanto, i militari chiedevano l’intervento dei sanitari del 118, i quali trasportavano il soggetto in ospedale ivi, l’uomo veniva sottoposto a vari accertamenti clinici tra cui, appunto, gli esami ematici, da cui si ricavava un tasso alcolemico nettamente superiore ai massimi consentiti. Ora, il ricorrente lamenta, in primis , che le sue condizioni di salute al momento del ricovero non richiedevano la effettuazione di prelievi di sangue ed urine per le terapie di pronto soccorso tuttavia, tale doglianza risulta essere esclusivamente afferente una diversa prospettazione fattuale della ricostruzione probatoria effettuata in sede di merito ed è, come tale, sottratta al sindacato di legittimità. La corretta interpretazione dell’art. 186 C.d.S In secundis , viene dedotta la inutilizzabilità dell’accertamento clinico compiuto, ovvero il prelievo ematico. La Corte Regolatrice, prima di specificare la ratio sottesa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso de quo , chiarisce quella che è la corretta interpretazione normativa dell’art. 186 del C.d.S. infatti, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico su richiesta degli organi di polizia viene effettuato direttamente dalle strutture sanitarie, e solo se il soggetto avrà un tasso superiore a quello consentito dalla legge, sarà considerato in stato di ebbrezza. Donde, in presenza di un simile contesto fattuale – caratterizzato da un incidente stradale e dalla sottoposizione a cure mediche presso una struttura sanitaria – l’accertamento del tasso alcolemico richiesto dalla polizia ai sanitari è pacificamente suscettibile di regolare utilizzazione quale riscontro probatorio d’accusa nei confronti del soggetto coinvolto nell’incidente, e ciò indipendentemente dal consenso dallo stesso prestato o meno all’effettuazione dell’accertamento stesso. Stessa conclusione per ciò che concerne la necessaria e preventiva informazione circa la facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore trattasi di accertamento clinico previsto ex lege e, come tale, legittimo anche in assenza di un simile avviso. Quando è necessario il consenso? Tutto quanto sopra, fermo restando che il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente potrebbe comunque opporsi alle cure mediche disposte dai sanitari – ivi compreso il prelievo ematico – ma, in tal caso, egli sarebbe comunque suscettibile di sanzione penale ai sensi del comminato disposto di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 186 C.d.S Tra l’altro, chiarisce la Suprema Corte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto, più volte e recentemente, modo di chiarire come in un solo caso il soggetto coinvolto in un incidente possa legittimamente rifiutarsi – senza comunque incorrere in sanzioni penali – di ricevere le cure mediche allorquando i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporlo alle stesse, ed in tal senso vi sia solo la richiesta degli organi di polizia. Altrimenti detto, in tali casi, la richiesta della p.g. è da ritenersi illegittima in costanza di un esplicito dissenso da parte dell’interessato e, pertanto, l’eventuale accertamento ugualmente compiuto è inutilizzabile ai fini della affermazione di penale responsabilità ex art. 186 C.d.S

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 novembre 2012 - 11 febbraio 2013, n. 6755 Presidente Marzano – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto G.R. ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 4.11.2011 dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al reato di cui all'art. 186, 2 co. lett. c C.d.S., ha concesso i doppi benefici di legge. Con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla richiesta di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. Si deduce l'inutilizzabilità probatoria dell'accertamento ematico cui fu sottoposto il ricorrente contra legem presso gli OO.RR. di Bergamo su richiesta degli agenti di P.G Si assume che non fu avvertito della facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore ed il prelievo del sangue avvenne senza che potesse esprimere il consenso. Le condizioni di salute del G. nel momento in cui giunse presso la struttura sanitaria di . non erano tali da richiedere che venissero effettuati i prelievi di sangue o di urina per le terapie di pronto soccorso in quanto egli era cosciente e vigile. Quindi i prelievi biologici furono effettuati solo al fine di verificare lo stato di incoscienza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche o di altro. Tale nullità è stata ritualmente sollevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Ritenuto in diritto 1. Il motivo esposto è manifestamente infondato e determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In fatto è rimasto provato, come emerge dalla sentenza impugnata, che l'imputato alla guida della sua autovettura era andato a sbattere contro la base di un ponte e all'arrivo dei verbalizzanti appariva in stato di incoscienza, tanto che veniva chiesto l'intervento dell'autombulanza del servizio di soccorso 118. All'esito del ricovero in ospedale i sanitari procedevano agli accertamenti medici tra cui gli esami ematici, all'esito dei quali si accertava un tasso alcolemico nel sangue di 2,04 milligrammi. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto modo di statuire che I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. dep. 15/01/2010 , Rv. 245997 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008 Ud. dep. 28/01/2009 , Rv. 242834 . La censura del ricorrente circa le sue reali condizioni di salute al momento del ricovero che, a suo dire, non richiedevano che venissero effettuati i prelievi di sangue o di urina per le terapie di pronto soccorso, sulla base di quanto evidenziato in sentenza, si risolve in una diversa prospettazione del fatto e, quindi, sottratta al sindacato di legittimità. Pertanto l'accertamento medico attestante il tasso alcoolemico del G. , proveniente dalla struttura ospedaliera di ., integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice. 2. Né può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. Innanzitutto, va osservato che le situazioni, in relazione all'accertamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono prospettarsi, nel momento in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse, ma, ad ognuna di esse, è possibile dare una regolamentazione ricavabile dalla norma di riferimento - art. 186, 5 comma C.d.S. - nella sua attuale formulazione già in vigore al momento del fatto di cui trattasi. La disposizione normativa in parola prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo comma 6 dell'art. 186 del C.d.S. statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria l'accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso. Il primo presupposto di fatto, e cioè il coinvolgimento in un incidente stradale, è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo il veicolo dell'interessato o anche di altri, quel che importa, infatti, è il pericolo causato alla circolazione stradale per la sussistenza del secondo presupposto è necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura, presso cui è stato condotto l'interessato, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari. Nell'ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore. In tale caso, poiché l'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l'interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore. Il conducente potrebbe, però, opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all'accertamento del tasso alcoolemico, disposti dai sanitari nell'ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento, ma, in tal caso, atteso il collegamento tra il 7 ed il 5 comma dell'art. 186 C.d.S., egli è punito con le pene previste dal 2 comma lettera c dello stesso articolo, sempre, però, che sia stato informato che, nell'ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo di sangue per l'accertamento del tasso alcoolemico. Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l'analisi del tasso alcoolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal 2 comma dell'art. 186 C.d.S. V. sul punto anche Sez. 4, Sentenza n. 26108 del 16/05/2012 Ud. Rv. 253596 secondo cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue . Non a caso si è fatto riferimento al dissenso espresso dell'interessato e non al suo mancato consenso , in quanto l'utilizzazione dell'una o dell'altra locuzione ha risvolti applicativi di non poco conto. Ed, infatti, se basta il dissenso espresso dell'interessato gli organi di P.G. possono richiedere ai sanitari l'effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell'accertamento del tasso alcoolemico, ancorché gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l'interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest'ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico trattasi pur sempre di un consenso informato anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso altrimenti, se si richiede il consenso dell'interessato è ovvio che esso debba essere espresso, cioè non ricavabile da suoi atteggiamenti. La scelta del Collegio di ritenere che, per l'utilizzabilità processuale dell'accertamento del tasso alcoolemico, acquisito con le modalità descritte, non ci debba essere il dissenso espresso dell'interessato , deriva dalla lettura del comma 7 dell'art. 186 C.d.S., laddove il legislatore ha specificamente utilizzato il termine rifiuto da parte del conducente, con riferimento all'accertamento del tasso alcoolemico anche con riguardo al comma 5 dello stesso articolo , il significato lessicale di tale sostantivo di opporsi espressamente con qualsiasi modalità, ovverosia verbale e non ad una richiesta di fare o subire un qualche cosa consenso informato è incontrovertibile V. infra sent. Corte Cost. 238/1996 . È del tutto ovvio, poi, alla luce di un'interpretazione sistematica della norma, che anche in questo caso l'espresso dissenso rifiuto del conducente all'effettuazione dell'accertamento alcoolemico, richiesto dagli organi di P.G. ai sanitari, al di fuori dei presupposti illustrati, di cui al 5 comma, consente l'applicazione della disposizione del richiamato 7 comma. Con riguardo alla ipotizzata violazione da parte della disposizione normativa in esame dei principi costituzionali a tutela della libertà personale del cittadino e del suo diritto di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti invasivi anche se per finalità di accertamento di reati, possono essere evocati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge . Principio a maggior ragione da valere anche per gli atti di indagine. Va osservato che la Corte Costituzionale, è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di provvedimenti . necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali , senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada artt. 186 e 187 , il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica e settoriale dell'accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte sentenza n. 194 del 1996, citata proprio denegando, tra l'altro, la denunziata violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge . Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza, individuato quali sono i trattamenti sanitari , c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste dal V comma dell'art. 186 C.d.S. per l'accertamento del tasso alcoolemico trovano il loro fondamento nel secondo comma dell'art. 32 della Carta Costituzionale. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all'epoca dei fatti dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L n. 214 del 2003 , ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici il G. . Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all'alcool dell'imputato sono manifestamente infondate. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della semola di Euro 1000,00 in favore dalla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della semola di Euro 1000,00 in favore dalla Cassa delle Ammende.