Indagini troppo complesse? I beni rimangono sotto chiave ancora un anno

Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche oltre i termini previsti per legge, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

La fattispecie. Veniva confermata, in primo e secondo grado, la confisca dei beni di una famiglia, vista la sproporzione tra gli stessi beni oggetto di confisca da un lato ed il reddito dichiarato e le attività economiche lecite della famiglia, con conseguente ricollegabilità dei beni a proventi di attività illecite. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1774/13 depositata il 15 gennaio, si trova ad affrontare una questione di procedibilità in caso di proroga del termine annuale dall’avvenuto sequestro, previsto per l’emissione del decreto di confisca. Nel caso di specie, secondo i giudici di merito, sussisteva il presupposto delle indagini complesse. Togliere beni ai sodalizi mafiosi per garantire l’interesse pubblico. La S.C. precisa che l’adozione del sequestro risponde all’esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i propri beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri . Indagini complesse un altro anno di proroga. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione SSUU n. 36/2000 il provvedimento che dispone la confisca è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all’art. 2 ter , comma 3, L. n. 575/1965 un anno , decorrente dalla data dell’avvenuto sequestro . Nel caso di specie si è trattato di indagini complesse, che non sono solo quelle disposte autonomamente dal Tribunale, ma anche quelle disposte dall’organo proponente, il cui esaurimento richiede ulteriore tempo. Per questa ragione, il ricorso della famiglia viene rigettato in toto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 ottobre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 1774 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Ritenuto in fatto 1.- Con decreto resa il 14 aprile 2011 la Corte di Appello di Catanzaro confermava, tranne che per i beni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e per un'autovettura Wolkswagen di proprietà dell'appellante L.A. , il decreto reso il 19 ottobre 2008 dal Tribunale di Crotone, sezione per le misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca nei confronti di T.G. nei cui confronti era stata applicata in data 21 settembre 2007 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e dei familiari o affini del predetto L.R. moglie , T.M. figlia , F.S. nuora , T.T. figlio , T.L. figlio e C.L. genero , dei beni di cui ai punti 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 del decreto di sequestro d'urgenza n. 63 del 21 dicembre 2006 del Presidente del Tribunale di Crotone, convalidato dal Tribunale di Crotone il 12 gennaio 2007. La Corte territoriale respingeva in primo luogo l'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti in ordine alla carenza della condizione di procedibilità per l'emissione del decreto di confisca a seguito del superamento del termine annuale dall'avvenuto sequestro, di cui al comma 3 dell'art. 2 ter della legge 475 del 1965, rilevando che nella specie, sussistendo il presupposto delle indagini complesse non importa se di pertinenza dell'organo proponente o di quello giudicante per la proroga di un anno del termine predetto, non si era verificata alcuna decadenza per l'adozione del provvedimento di confisca. 2.- Quanto al merito, la Corte d'Appello, premesso che le risultanze investigative poste a fondamento della proposta risultavano legittimamente acquisite in quanto i relativi accertamenti erano stati effettuati dagli organi di polizia su incarico del titolare del potere di proposta Questore , riteneva sussistente - tranne che per i beni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e per un'autovettura Wolkswagen di proprietà dell'appellante L.A. - il requisito della sproporzione tra i beni oggetto di confisca da un lato ed il reddito dichiarato e le attività economiche lecite del T.G. e dei suoi familiari e affini, con conseguente ricollegabilità dei beni stessi a proventi di attività illecite. 3.- Ricorrono per cassazione a mezzo dei difensori T.G. , L.R. , T.M. , F.S. , T.T. , T.L. e C.L. . 4.- Gli ultimi sei deducono a.- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e 2 ter , posto che - nella specie si versava nella ipotesi di adozione della misura patrimoniale, avvenuta il 16 ottobre 2008, separatamente da quella personale, avvenuta il 21 settembre 2007 - tale ipotesi, disciplinata dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 2 ter della legge 575/65, presuppone che il Tribunale ravvisi come necessarie e disponga indagini complesse e che la confisca sia disposta nel termine di un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno, dalla data del disposto sequestro, risalente, nel caso in esame, al 22 dicembre 2006 - il Tribunale non ebbe a disporre alcun ulteriore accertamento ma ravvisò semplicemente la necessità non di indagini complesse ma di consentire ai consulenti del P.M. di redigere e depositare la loro relazione di consulenza contabile già affidata per il compimento delle indagini di cui all'art. 2 bis della legge 575/65, e all'uopo dispose una proroga annuale in data 21 settembre 2007, che era, quindi, scaduta al momento in cui, in data 16 ottobre 2008, venne disposta la confisca - le indagini complesse che legittimano l'adozione separata della misura patrimoniale devono essere nuove e diverse da quelle disposte dall'organo proponente, e la stessa adozione separata si correla a sua volta con il sequestro anticipato, per ragioni di particolare urgenza , di cui al comma 2 dell'art. 2 ter , e non a quello di cui all'art. 2 bis b.- che nella specie le indagini di cui all'art. 2 bis della legge 5757 del 1965 risultano illegittimamente svolte dai Carabinieri in assenza di incarico da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa Procuratore della Repubblica o Questore ,e i relativi risultati devono di conseguenza ritenersi inutilizzabili c - che la Corte d'appello non ha tenuto conto della documentazione relativa alle risorse economiche di T.L. e in analogo vizio è incorsa riguardo agli altri soggetti diversi dal proposto, omettendo altresì di considerare che tra i beni confiscati vi è una parte del piano terra di un fabbricato sito su un terreno di cui è stata ritenuta legittima la provenienza. 5.- T.G. deduce a.- l'illegittimità del provvedimento di confisca, per avere la Corte d'appello reso una motivazione omissiva e contraddittoria sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura. E infatti, da un lato, essa Corte ha dato credito alle ragioni e ai documenti difensivi in ordine a taluni terreni e, dall'altro, ha ignorato tali elementi in relazione agli altri beni, fra cui in particolare quello di cui al n. 1 dell'elenco b.- l'illegittimità del provvedimento di confisca per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e 2 ter , posto che - in data 22 dicembre 2006 venne disposto il sequestro ex art. 2 bis della legge 575/65 - in data 21 settembre 2007 venne adottata la misura personale - l'ipotesi di adozione separata della misura patrimoniale, disciplinata dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 2 ter della legge 575/65, presuppone che il Tribunale ravvisi come necessarie e disponga indagini complesse e che la confisca sia disposta nel termine di un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno, dalla data del disposto sequestro - nella specie il Tribunale non ebbe a disporre alcun ulteriore accertamento né ravvisò la necessità di indagini complesse ma in data 21 settembre 2007 rinviò l'adozione della misura patrimoniale solo a causa del ritardo ingiustificato del deposito, da parte dei consulenti del P.M., della relazione di consulenza contabile loro affidata, per il compimento delle indagini, di competenza dell'organo proponente, di cui all'art. 2 bis della legge 575/65, ben diverse da quelle, di competenza del Tribunale, previste, per ragioni di particolare urgenza , nella seconda parte del comma 3 dell'art. 2 ter della legge 575/65. Considerato in diritto 6.- I ricorsi sono infondati. 7.- Partendo dall'esame del motivo di cui sopra sub 4.a. e 5.b., si osserva che il procedimento per l'applicazione del sequestro di prevenzione, avente per oggetto i beni nella disponibilità dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è regolato dalla legge n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter . Accanto alle ipotesi della sua adozione da parte del Tribunale su istanza del soggetto legittimato che abbia proposto la relativa domanda, oppure d'ufficio, nell'ambito del già instaurato procedimento per l'applicazione della misura personale, come previsto dall'art. 2 ter , comma 2, sussiste la possibilità di un sequestro anticipato in due ipotesi, entrambe subordinate alla rappresentata esigenza di evitare che il proposto, nelle more dell'adozione della decisione, possa disfarsi dei propri beni ed impedirne l'apprensione, così frustrando la materiale possibilità di aggredirli mediante la misura reale della confisca. Il primo caso è disciplinato dall'art. 2 bis, commi 4 e 5, secondo il quale il Questore, il direttore della Direzione Nazionale antimafia o il Procuratore della Repubblica possono avanzare contestualmente alla richiesta di applicazione della misura personale, istanza di immediato sequestro dei beni del proposto prima che venga instaurato il contraddittorio e gli sia nota la fissazione dell'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale. Il secondo è previsto dall'art. 2 ter , comma 2, introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 22, convertito nella L. n. 356 del 1992, per il quale la medesima esigenza di immediata apprensione dei beni del proposto può porsi nel corso dell'espletamento delle ulteriori indagini, disposte dal Tribunale ai sensi dello stesso art. 2 ter , comma 1. In entrambi i casi il provvedimento è di competenza del Presidente del Tribunale, deve essere emesso con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta e dovrà essere convalidato entro il rispettivo e differenziato termine di trenta e di dieci giorni, previsto sempre a pena d'inefficacia del sequestro. La misura ha in tutti i casi natura di strumento cautelare ed interinale, avente la funzione di anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di adozione della misura ablatoria della confisca, l'apprensione di singoli beni nella disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi mafiosi per garantire nell'interesse pubblico la praticabilità e l'efficacia della misura di prevenzione reale. In altri termini la sua adozione risponde all'esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i propri beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri. La confisca di prevenzione come delineata dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter , riguarda in generale i beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza . L'analisi della disposizione, con riferimento al momento di adozione della misura ed al relativo procedimento, consente di distinguere tre ipotesi differenti di a - confisca applicata contestualmente alla misura di prevenzione personale, prevista dall'art. 2 ter , comma 3, prima parte, secondo il quale con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza b - confisca differita, disposta dopo l'applicazione della misura personale, ma nell'ambito dello stesso procedimento, a fronte della necessità di indagini complesse, che impediscano l'assunzione di una decisione contestuale, di cui all'art. 2 ter , comma 3, seconda parte nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale c - confisca successiva, applicata in un nuovo ed autonomo procedimento, istaurato dopo la sottoposizione del proposto a misura personale, ma prima della sua cessazione, disciplinata dall'art. 2 ter , comma 6, secondo il quale i provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione . La considerazione in chiave sistematica delle varie disposizioni della norma, nonché delle previsioni della citata legge, artt. 1, 2, 2 bis e 3, ha indotto a ravvisare con le uniche eccezioni stabilite per chi risieda all'estero dall'art. 2 ter , comma 7, e per chi sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata dall'art. 2 ter , comma 8 , un vincolo di connessione pregiudiziale tra misura personale e misura ablatoria patrimoniale, per cui in linea generale la seconda può essere imposta solo contestualmente o successivamente alla prima, ma non precederla. Nell'ambito del sistema de quo è agevolmente ravvisabile anche la regola della necessaria connessione tra sequestro e confisca. Le disposizioni della L. n. 575 del 1965, infatti, nel prevedere quale oggetto di confisca i beni sottoposti a sequestro, delineano un modello procedimentale nel quale la confisca deve essere preceduta dal sequestro. La finalità di tale sequenza, - sequestro, successiva convalida, se d'urgenza, confisca -, è duplice e consiste nell'impedire che, in danno del privato interessato, la privazione del bene con i suoi effetti definitivi avvenga direttamente senza aver dato modo al proposto di interloquire, contestare il fondamento della richiesta, dimostrare l'assenza dei presupposti legittimanti ed al tempo stesso nel prevenire, a tutela dell'interesse pubblico, la possibilità di dispersione medio tempore dei beni stessi da parte del privato durante il corso del procedimento. Tale conclusione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte sent. nr. 36 del 13 dicembre 2000, Madonia, riv. 217666 , che hanno affermato il seguente principio di diritto In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter , comma 3, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro . In tale coerente ricostruzione, la complessiva previsione di cui al comma 3 dell'art. 2 ter della legge 575/65 non può che riferirsi a tutte le ipotesi di sequestro di cui agli artt. 2 bis e 2 ter della stessa legge, e non può, quindi, quanto al suo secondo periodo, ritenersi applicabile - come assumono i ricorrenti - alla sola ipotesi del sequestro disposto a sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 2 ter . Con la conseguenza che le indagini complesse ivi menzionate non sono solo quelle disposte autonomamente dal Tribunale in forza del medesimo articolo, sibbene anche quelle disposte dall'organo proponente, il cui esaurimento richiede ulteriore tempo di qui la 'complessità' nel senso di cui alla norma , si da giustificare la proroga nel limite massimo di un ulteriore anno del termine annuale dall’avvenuto sequestro, entro il quale deve sopraggiungere l'adozione del provvedimento di confisca. Nella specie, a partire dal 21 settembre 2007 data di adozione della misura di prevenzione personale , il Tribunale dispose una serie di rinvii comportanti la proroga del termine annuale di cui sopra in attesa della relazione dei consulenti del P.M., fino a pervenire alla data del 16 ottobre 2008, nella quale si riservò la decisione sulla confisca, poi assunta definitivamente il 19 ottobre successivo, nel rispetto, quindi, del limite massimo della proroga di un anno dalla scadenza del termine annuale dall'adozione del sequestro, avvenuta il 21 dicembre 2006. 8.- In relazione al motivo di cui sopra sub 4.b., rilevasi che la Corte d'appello ha puntualizzato - senza ricevere al riguardo specifica e concreta censura - che gli accertamenti degli organi di polizia furono effettuati su incarico del titolare del potere di proposta Questore . 9.- Venendo agli ulteriori motivi proposti dai ricorrenti, di cui sopra sub 4.c. e 5.a., va ricordato che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è limitato alla violazione di legge L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante o apparente, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge. Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole sent. n. 321/2004 , data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Ora i ricorrenti, pur denunciando formalmente, con i detti motivi, la violazione di legge ovvero la illegittimità del provvedimento impugnato, in sostanza ne confutano, nell'illustrazione delle doglianze alquanto generiche e di carattere tendenzialmente fattuale e valutativo , la motivazione, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle risultanze procedimentali e di togliere così valenza agli elementi posti a base della misura di prevenzione patrimoniale adottata. Il decreto impugnato letto anche in doverosa congiunzione con quello di primo grado è, dal canto suo, sorretto da un apparato argomentativo concreto e coerente e, al di là di possibili parziali vizi, non presenta carenze o anomalie tali da poterlo considerare connotato da motivazione del tutto mancante o apparente. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.