Sequestrata la carta di circolazione con falsa revisione. E se poi la revisione viene fatta per davvero?

La carta può essere oggetto di confisca obbligatoria anche se la falsità la riguarda indirettamente, perché comunque consente la circolazione. Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in alcun caso all’interessato.

Con la sentenza n. 252, depositata il 7 gennaio 2013, la Corte di Cassazione conferma la statuizione del Tribunale del Riesame. Il costo di avere un’auto. Mantenere una macchina costa caro. C’è chi cerca di risparmiare come può sulle spese. E’ il caso di una donna che circolava con la propria auto con un contrassegno assicurativo falso e un bollino, applicato sulla carta di circolazione, attestante la revisione del veicolo, che però non era mai avvenuta. Era falso pure quello. Revisione e assicurazione false. Viene scoperta. Il g.i.p. ordina il sequestro preventivo della carta di circolazione. Decisione confermata dal Tribunale del Riesame. Ma la donna non ci sta. Quando temporaneamente le era stato restituito il veicolo aveva provveduto a revisionarlo per davvero e a stipulare un nuovo contratto assicurativo. Di fronte alla S.C. si lamenta inoltre del fatto che la falsità non riguardava la carta di circolazione in sé. Confisca obbligatoria. La Corte rileva anzitutto che la ricorrente non contesta, come invece avrebbe dovuto fare, la sussistenza del fumus commissi delicti . Allora i giudici di merito hanno correttamente provveduto alla confisca. Il provvedimento era necessario, costituendo la creazione di tale bollino di falsa revisione, una falsità materiale commessa da un privato, ex artt. 476 e 482 c.p E la carta di circolazione con sopra tale bollino, è da considerarsi come una cosa la cui fabbricazione costituisce reato, e quindi sottoponibile alla disciplina dell’art. 240, comma 2, c.p., sulla confisca obbligatoria. Infatti tale falsità era finalizzata a consentire proprio la circolazione del veicolo. Nessuna restituzione. Come previsto dall’art. 324, comma 7, c.p.p., e come uniformemente interpretato in sede di legittimità, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in alcun caso all’interessato . Il riesame è un mezzo di gravame interamente devolutivo. Visti questi elementi, anche se il nuovo sequestro è richiesto dal PM nel momento in cui il veicolo risultava in regola, la Corte conferma la decisione dei giudici di merito, rifacendosi ad un principio di diritto dalla stessa affermato in precedenza. In sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il Tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono . Infatti, vista la natura interamente devolutiva di tale mezzo di gravame, il Tribunale è abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall’organo di accusa .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 settembre 2012 – 7 gennaio 2013, n. 252 Presidente Zecca – Relatore Guardiano Ritenuto in fatto Con ordinanza del 30.3.2012 il tribunale del riesame di Palermo, adito ex art. 322, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese il 29.2.2012, avente ad oggetto la carta di circolazione dell'autoveicolo Ford Focus, tg. , di proprietà di T.F. , in relazione al reato di cui agli artt. 476 e 482, c.p., oggetto della contestazione provvisoria formulata in quanto su di essa era stata apposta una falsa attestazione di avvenuta revisione del veicolo. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso la T. , a mezzo del suo difensore di fiducia, eccependo i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b ed e , c.p.p., ed, in particolare, lamentando che non sussistono le condizioni per mantenere in vita il sequestro preventivo della carta di circolazione, in quanto la contestata falsità riguardava non tale documento ma unicamente il contrassegno assicurativo ed il bollino attestante l'avvenuta revisione dell'autoveicolo, avendo, peraltro, la ricorrente provveduto, nelle more, previa restituzione temporanea del veicolo e della carta di circolazione, a revisionare la propria autovettura ed a stipulare un nuovo contratto di assicurazione, circostanze che, pur essendo state comunicate e dimostrate documentalmente all'ufficio del pubblico ministero, non avevano, tuttavia, impedito l'adozione, su richiesta dell'organo della pubblica accusa, di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame di Palermo con il provvedimento oggetto della presente impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso presentato nell'interesse della T.F. , non può essere accolto, apparendo infondato. Ed invero, posto che la ricorrente non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all'ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria artt. 476-482, c.p. in ordine alla apposizione sulla carta di circolazione dell'autoveicolo di sua proprietà del certificato di revisione relativo all'anno 2011, effettuata presso un centro indicato con la sigla , rivelatosi, all'esito delle indagini, inesistente, come rilevato dal tribunale del riesame cfr. p. 1 dell'impugnata ordinanza , correttamente i giudici di merito hanno confermato il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto la menzionata carta di circolazione, che si giustifica alla luce del disposto dell'art. 321, co. 2, c.p., trattandosi di cosa suscettibile di confisca, in questo caso obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, co. 2, n. 2, c.p., trattandosi di cosa la cui fabbricazione costituisce reato. Integra, infatti il reato previsto dall'art. 482, c.p., in relazione all'art. 476, co. 1, c.p., il privato che, come nel caso di specie, commetta una falsità materiale su di una carta di circolazione, in quanto tale documento, disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione, riveste natura di atto pubblico cfr. Cass., sez. V, 19.4.2007, n. 21292, rv. 236926 . L'approdo interpretativo cui sono giunti i giudici di merito appare conforme,innanzitutto, al principio di diritto affermato nell'arresto delle Sezioni Unite richiamato dal tribunale del riesame, secondo cui in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del p.m. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa cfr. Cass., sez. un., 29.5.2008, n. 25932, I, rv. 239694 . Inoltre la stessa configurabilità della carta di circolazione affetta dalla falsità conseguente alla apposizione del certificato di revisione rivelatosi inesistente, che costituisce parte integrante dell'atto pubblico in quanto finalizzato a consentire proprio la circolazione dell'autoveicolo, come cosa suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, co. 2, n. 2 , c.p., rappresenta un ulteriore ostacolo alla restituzione del bene in sequestro, stante la previsione dell'art. 324, co. 7, c.p., in tema di procedimento di riesame La revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale , uniformemente interpretata in sede di legittimità nel senso che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in alcun caso all'interessato cfr. Cass., sez. V, 28.11.2007, n. 46834, D'A. Cass., sez. IV, 18.1.2007, n. 6383, B. Cass., sez. II, 1.12.2004, n. 494, S. . Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse della T. va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.