Sì ai lavori di pubblica utilità anche quando è già avvenuta una conversione della pena

Interpretazione estensiva dell’ art. 186, D.Lgs. n. 285/92 così come modificato dalla L. 120/10 la pena inflitta a chi guida in stato d’ebbrezza può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 274/00 anche quando il giudice ha già operato una trasformazione della pena da detentiva a pecuniaria.

La sentenza della Cassazione - sezione IV Penale - n. 71, depositata lo scorso 2 gennaio, risolve positivamente il dubbio se i lavori socialmente utili possono sostituire la pena inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza, qualora sia già stata effettuata una precedente conversione. Il caso. Una persona patteggiava 4 mesi ed un’ammenda di € 1000 per il reato ex art. 186, comma 2, lett. c , Dlgs 285/92 Codice della strada ed il giudice, essendo concordi le parti, la convertiva in un’ammenda pari ad € 3000 ai sensi dell’art. 53 L. 689/81. Successivamente la sostituiva col lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore Generale della CDA, dunque, impugnava il provvedimento sostenendo che fosse un ingiusto cumulo di benefici e che il legislatore fosse stato chiaro sul fatto che può sostituire una pena ben definita e non una misura alternativa alla stessa. La S.C., fornendo l’interpretazione in epigrafe, invece, ha convalidato la scelta del giudice ritenendola legittima perché più favorevole al reo ed in linea con i criteri dettati dall’art. 186, comma 9. Il lavoro di pubblica utilità. È stato introdotto dall’art. 73, comma 5 bis, DPR 309/90 e, poi modificato dall’art. 54, D.Lgs. n. 274/00 che lo ha esteso agli artt. 186-187 CDS. Inizialmente, infatti, era previsto solo per la produzione, il traffico e la detenzione di modeste quantità di sostanze stupefacenti. Il giudice, col consenso dell’imputato, può trasformare la pena inflitta, con sentenza o con patteggiamento, in questa sanzione alternativa. Non è possibile sostituirla per più di due volte e qualora il reo non rispetti i termini dell’accordo decadrà dal beneficio e sarà applicata nuovamente la pena originaria. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta gratuitamente a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, nel settore della lotta alle dipendenze, della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale od in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. Il limite massimo settimanale è di 6 ore nel pieno rispetto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato che può chiedere di derogarlo, purchè l’attività non superi le 8 ore giornaliere. Le associazioni e gli enti presso cui lavorare sono individuati tramite apposite convenzioni con i Tribunali che esporranno il relativo elenco v. sito del Ministero di Giustizia . Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di ricorsi per ottenerla. Aspetti critici nel caso di guida in stato di ebbrezza. Per la guida in stato d’ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha una durata pari alla pena detentiva ed è prevista l’equivalenza di ogni giorno di carcere con quello di lavori socialmente utili. In caso di pena pecuniaria, esso è pari ad € 250 nel nostro caso la conversione era pari a 4 mesi e 4 giorni. Si ricordi che tale sostituzione non opera in caso di incidente stradale, come espressamente richiamato dalla norma, ciò nonostante il Tribunale penale di Firenze GIP con la sentenza n. 582/11 v. nota di Innocenti ha mutato l’orientamento in materia ed ha evidenziato che si possa attuare anche in questo caso. Infatti la ratio della norma si fonda sulla guida in stato di ebbrezza, perciò, per la sua applicazione, si deve valutare solo questa condotta la cui perpetrazione legittima l’accesso alla fattispecie. Si deve, inoltre, tener conto del favor rei , bilanciando le aggravanti con le attenuanti e, per il principio della responsabilità penale, non escludere tale procedura basandosi solo sul dato oggettivo dell’avvenuto sinistro, poiché deve essere valutata nel complesso la personalità del reo ed il suo grado di colpa ex artt. 3 e 27 Cost. In breve si deve considerare solo il dato fattuale ogni volta che un soggetto è condannato per gli artt. 186-187 CDS ha diritto ad accedere a tale istituto Cass. nn. 17459, 16135, 38125 e 9386/2011, 33634/06 . Non può essere considerata un’autonoma ipotesi di reato, bensì un’aggravante come stabilito anche dalla C.Cost. 167/12, di cui ne anticipa le conclusioni. Essa individua una categoria di guidatori particolarmente pericolosi, escludendo così il bilanciamento con eventuali attenuanti. Ergo la conversione della pena in lavori di pubblica utilità è applicabile, senza esclusioni, a tutti i conduttori compresi in questo gruppo di rischio e sanzionabili a norma degli artt. 186 ss CDS ed estende il suo campo di azione anche ai minorenni ed ai neopatentati. Paradossalmente questa lettura sembra legittimare la conversione anche in caso di incidenti mortali o con feriti gravi. Conclusioni della Cassazione. In linea con quanto sinora esposto, escludono, nel silenzio della legge, un’interpretazione restrittiva della norma e legittimano la possibilità di usufruire di questa sanzione sostitutiva, anche in caso di una precedente conversione della pena, perché è più favorevole al reo sussistendo tutti i requisiti previsti dall’art. 186, comma 9, CDS. Si ricordi che un’analoga lettura era già stata fornita da una recentissima sentenza della Corte la sez. IV pen. n. 10881/12.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 novembre 2012 - 2 gennaio 2013, numero 71 Presidente Sirena – Relatore D’Isa Fatto e diritto Con sentenza in data 4-11-2011 il Gup del Tribunale di Mantova applicava la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000 di ammenda, secondo la concorde richiesta delle parti, nei confronti di M.R. per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. C D.Lgs numero 285/1992, operava la sostituzione della pena detentiva inflitta con Euro.30000 di ammenda e ne disponeva la sostituzione con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica utilità. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia e deduce violazione di legge atteso che il Gup del Tribunale di Brescia, recependo un accordo in tal senso intervento tra le parti, ha applicato la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità in favore dell'imputato, dopo avere già sostituito, ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto. Si argomenta, a prescindere dal dato interpretativo logico sistematico che già potrebbe considerarsi di ostacolo ad una doppia sostituzione di pena con ingiustificato cumulo dei relativi benefici previsti , la lettera della legge sembra esplicitare in modo chiaro l'intenzione del legislatore riguardo al fatto che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità debba ad avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un'ulteriore sanzione sostitutiva. Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato. Il Gup del Tribunale di Mantova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, all'imputato M.R. , per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. C D.lgs 285/1992, la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000 di ammenda, ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 l. numero 689 del 1981, e sussistendone i presupposti, ha sostituito la pena pecuniaria inflitta con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica utilità. Al riguardo, va posto in rilievo che l'art. 186 comma 9 bis c.d.s., come modificato dall'art. 33 l. 120/2010, prevede che, al di fuori del comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lvo 200/274, secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto previsto dall'art. 54 d.lvo numero 274 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliata a Euro 250 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La L. numero 120 del 2010 ha introdotto quindi, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti che può già con l'emissione del decreto penale di condanna. La norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito, ai sensi dell'art. 53 l. 689/1981 la pena detentiva inflitta. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità, in assenza di un divieto espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi consentito, anche quando la pena inflitta sia già stata sostituita, trattandosi di disposizione più favorevole, non essendo autorizzate quindi interpretazioni restrittive ed essendo demandato al giudice la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto. La norma non esige infatti la richiesta dell'imputato, quale presupposto essenziale della sostituzione, come invece previsto dal d.lvo numero 274 del 2000 art. 54 comma 1 , atteso che si prevede solo la condizione negativa della sua non opposizione. Nel caso di specie vi era stata una specifica richiesta dell'imputato, con l'indicazione della struttura di destinazione ove doveva svolgersi il lavoro sostitutivo e che rispondeva ai requisiti previsti dell'art. 186 comma 9 bis c.d.s Pertanto, non ricorre l'ipotesi di violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale di Brescia atteso che il Gup di Mantova ha applicato la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituto la pena detentiva inflitta, in assenza di divieti legislativi trattandosi dell'applicazione di norma più favorevole all'imputato Sez. 4, Sentenza numero 10881 del 20/01/2012 Cc, Rv. 251988 , che non autorizzava pertanto un'interpretazione complessivamente più restrittiva e sussistendo i requisiti previsti per l'applicazione dell’istituto richiesto dall'imputato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.