Accusati di calunnia e falsità: patteggiano, ma poi ricorrono in Cassazione

Si può ricorrere per cassazione contro un patteggiamento, se l’accordo sulla pena si trasforma in un accordo sui reati, non se la diversa qualificazione presenta solo margini di opinabilità.

Con la sentenza n. 48771, depositata il 17 dicembre 2012, la Corte di Cassazione si è così espressa su un caso di calunnia di patrocinio infedele. Accusa, patteggiamento, ricorso. Un uomo e una donna, accusati di calunnia – ex art. 368 c.p. - e altre falsità in foglio firmato in bianco – ex art. 488 c.p. – patteggiano la pena, in base all’art. 444 c.p.p., sull’applicazione della pena su richiesta delle parti. Ma non sono d’accordo sulla qualificazione giuridica del fatto adottata dal giudice. Per questo ricorrono per cassazione. Secondo i ricorrenti, la falsa accusa di patrocinio infedele nei confronti dei loro avvocati, non era configurabile, sia perché nessun nocumento aveva attinto uno dei ricorrenti per l’adizione del rito abbreviato anziché del rito ordinario sia perché il delitto di calunnia non poteva essere configurato in relazione alla falsità in foglio firmato in bianco, in relazione al quale non era stata mai proposta querela . Peraltro non sono stati presi in considerazione gli indispensabili presupposti del reato di falso, strumentali al delitto di calunnia . Ricorso per cassazione dopo il patteggiamento quando si può fare? La S.C. rigetta in tutto il ricorso, perché in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui le diversa qualificazione presenti margini di opinabilità . Corrette le valutazione del merito. Il giudice di merito ha correttamente verificato ed escluso possibili motivi di proscioglimento, così da poter applicare la pena su richiesta delle parti. Non c’è infatti né la manifesta erroneità dell’imputazione sulla base della quale le parti hanno consumato l’accordo sulla pena, né quella relativa alla violazione dell’obbligo della motivazione . Infatti il giudice ha correttamente considerato che per considerare calunnia l’accusa di infedele patrocinio per il non consentito accesso al rito abbreviato, non è necessario che da tale rito scaturisca un effettivo danno. L’accusa peraltro, non è strutturata solo in base a tale falsa incolpazione , contenendo anche quella di calunnia reale avvenuta mediante la simulazione di tracce di altri reati .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 – 17 dicembre 2012, n. 48771 Presidente Agrò – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.1.2012 il G.U.P. del Tribunale di Roma applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a I.A.G. e C.A. , imputati del delitto di cui agli articolo 48, 81cpv., 110 e 368 c.p., la pena concordata. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazioni entrambi gli imputati. 3. Nell'interesse di C.A. sono proposti due ricorsi con i quali si deduce 3.1. ricorso avv. MARI Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.b c.p.p. in relazione agli articolo 110 c.p. e 368 c.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto la falsa accusa di patrocinio infedele non era configurabile in quanto nessun nocumento aveva attinto il C. per la adizione del rito abbreviato anziché del rito ordinario inoltre, il delitto di calunnia non poteva essere configurato in refazione alla falsità in foglio firmato in bianco, in relazione al quale non era stata mai proposta querela. 3.2. ricorso avv. VERNAZZA e MERCURELLI . 3.2.1. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b c.p.p. in relazione agli articolo 444 co. 2 c.p.p., 129 cp.p., 368, 380 e 486 c.p Nessuna calunnia poteva ravvisarsi nella condotta datata 19.12.2009 ai danni dell'avv. L. , deceduto nel OMISSIS come pure nei confronti dell'avv. CA. nei cui confronti nessuna accusa era stata mai mossa. Quanto all'accusa di abuso di bianco segno il delitto di calunnia non era configurabile non essendo stata mai proposta querela. 3.2.2. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e c.p.p. in relazione all’art. 110 c.p. per il supposto concorso del C. e conseguente violazione degli articolo 444 co. 2 c.p.p. e 129 c.p.p. mancanza di motivazione in quanto nessun elemento induce il concorso del C. nelle condotte tenute dalla I. e nessuna motivazione al riguardo è stata resa dal giudice. 3.2.3. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e c.p.p. in relazione ai presupposti dei reati di falso strumentali al delitto di calunnia in relazione ai quali è stata omessa qualsiasi considerazione in ordine alla loro indispensabile sussistenza. 4. Nell'interesse di I.A.G. sono proposti due ricorsi con i quali si deduce 4.1. ricorso avv. MERCURELLI Violazione dell'art. 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 368 c.p. e 129 c.p.p. in quanto, in relazione al defitto di abuso di foglio in Bianco, la querela non era stata proposta mentre in relazione al delitto ai danni dell'avv. L. esso era in configurabile per il pregresso decesso della p.o., nei confronti del quale alcun tipo di indagine era stata mai comunque iniziata. Quanto alla residua imputazione ai danni dell'avv. CA. , la decisione è del tutto priva di motivazione in quanto nessun coinvolgimento del predetto avvocato risultava in atti. In ogni caso doveva censurarsi l'assenza nella specie di qualsiasi falsa incolpazione di fatti penalmente rilevanti, posto che alcun danno era ravvisabile per la scelta del rito abbreviato ed ogni altro profilo riguardava aspetti deontologici dell'attività difensiva. Ancora, la memoria difensiva incriminata non portava la sottoscrizione della I. né ella era presente all'udienza in cui fu presentata, peraltro priva di sottoscrizione. Cosicché nessuna giustificazione si rinviene alla attribuzione della memoria e dei documenti ad essa allegati alla imputata. 4.2. ricorso avv. VERNAZZA di sovrapponiate contenuto rispetto a quello presentato nell'interesse del C. . 5. Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Sono state depositate memorie di replica per I.A. Giuseppina e relativa integrazione. Motivi della decisione 1. I ricorsi sono infondati. 2. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità Sez. 6, Sentenza n. 45688 del 20/11/2008 Rv. 241666 Imputato P.G. in proc. Bastea. . 3. Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo Sez. 2, Sentenza n. 6455 del 17/11/2011 Cc. dep. 17/02/2012 Rv. 252085 Imputato Alba. . 4. Nella specie, il giudice di merito operando nell'ambito del delineato perimetro valutativo ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. andando ben oltre la succinta motivazione richiesta considerando sia il decesso dell'avv. L. , ritenendolo ininfluente essendo l'accusa coinvolgente anche l'altro difensore sia la riconducibilità della memoria incriminata agli imputati, in base alle connotazioni che la contraddistinguevano. 5. Difettano, pertanto, nella specie le condizioni che possano fondare i ricorsi siccome né la manifesta erroneità della imputazione sulla base della quale le parti hanno consumato l'accordo sulla pena, né quella relativa alla violazione dell'obbligo della motivazione sussistono. 6. Quanto alla prima - considerato il profilo del decesso dell'avv. L. - coinvolge valutazioni non consentite dall'accesso al rito la non attribuibilità di condotte coinvolgenti l'altro difensore, avv. CA. . Come pure per quanto riguarda i delitti falsamente attribuiti agli incolpati in particolare, è sufficiente considerare quello di infedele patrocinio per il non consentito accesso al rito abbreviato, involgendo il profilo del danno valutazioni di merito non scrutinabili, mercé l'intervenuto accordo sulla pena. Né essendo strutturata l'accusa in base alla sola predetta falsa incolpazione, contenendo anche quella di calunnia reale avvenuta mediante la simulazione di tracce di altri reati. 7. Deve, peraltro ed infine, essere condivisa l'osservazione del requirente secondo la quale pur essendo stato contestato agli imputati il reato continuato, di fatto agli stessi imputati è stata applicata quale pena base quella di anni due di reclusione, coincidente con il minimo edittale previsto per il singolo reato di calunnia, senza operare alcun aumento per la ipotizzata continuazione e, applicando - inoltre - nella massima estensione la diminuzione di pena derivante dall'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. Di qui la conclusione che pur esclusa la configurabilità di una calunnia in danno dell'avv. L. , non potrebbe conseguire, in un nuovo giudizio, alcuna ulteriore riduzione di pena per gli imputati, così mancando l'interesse ad impugnare. 8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.