Per la legge penale le carte di credito sono sistemi informatici

Con la decisione in oggetto la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire, se mai ve ne fosse bisogno, che le carte di credito costituiscono un sistema informatico ai fini della legge penale.

Il riferimento normativo da cui partire, per la corretta qualificazione, di uno strumento come informatico e' strettamente connesso con la disciplina internazionale in materia ed in particolar modo con la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 attuata in Italia con la Legge n. 48/2008 , secondo cui deve intendersi come sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate che, grazie ad un programma, compiono l'elaborazione di dati informatici. La credit card è un sistema informatico. Come è noto, le carte di debito o di credito elettroniche altro non sono che sistemi in grado di memorizzare e trasmettere dati informatici, così che la loro qualificazione sotto la specie in oggetto non può essere disconosciuta. Del resto, proprio dalla sopra riferita definizione risulta come la materialità del sistema informatico costituisca un sostrato tutt'altro che irrilevante non può quindi ricavarsi - come invece ha tentato la difesa dell'imputato - alcun valido argomento di segno contrario dalla natura di supporto materiale della carta di credito, dovendosi comunque considerare la funzione informatica che detto supporto in effetti svolge. Nessun dubbio, quindi, sulla correttezza della decisione qui in esame. A proposito di latitanza. Peraltro la sentenza in questione si segnala anche per aver ribadito un principio piuttosto consolidato in tema di latitanza questa, infatti, può essere dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.p. allorché la persona nei cui confronti è disposta la misura cautelare nella specie la custodia in carcere non viene rintracciata in Italia. Secondo il filone giurisprudenziale in questione, infatti, ciò che rileva non è la possibilità di rinvenire l'indagato all'estero ai fini delle notifiche, ma quello di dare concreta esecuzione all'ordine di esecuzione dell'arresto. Se questo, quindi, non può essere effettuato in Italia - proprio per l'assenza della persona interessata nel territorio nazionale - allora, visto il disposto dell'art. 295 comma 2 c.p.p. si può dichiarare legittimamente la latitanza. Anche sul punto non si ritiene di dover muovere significative critiche alla decisione, anche se - quanto meno de iure condendo - sarebbe opportuno un raccordo con l'istituto del mandato d'arresto europeo, specie se in effetti si sappia ove il ricercato viva all'estero.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 23 agosto - 12 novembre 2012, numero 43755 Presidente Agrò – Relatore Taddei Osserva 1. C.P. è stato condannato in primo e secondo grado, con sentenza del Tribunale di Parma del 15.12.2010 e con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 03.11.2011, per le ipotesi delittuose di cui agli articolo 81 cpv., 110,112,615 ter comma 2 e 3 cod.pen e di cui agli articolo 110,112 numero 1, cod.penumero 12 D.L. numero 143 del 1991, convertito in legge numero 197 del 1991 poi articolo 55 D.Lvo numero 231 del 2007 e 81 cpv. Cod.penumero 1.1 C. era accusato di essersi introdotto, in concorso con altri, abusivamente, con forzatura e manomissione dell'apparecchiatura, nel sistema informatico POS, predisposto per il pagamento a mezzo carte di credito e bancomat del distributore di benzina di B B. , installando un microchip idoneo ad intercettate le comunicazioni informatiche del predetto apparato ed idoneo anche a scaricare i dati intercettati afferenti i codici delle carte di credito e delle carte bancomat. In tal modo, C. ed i suoi complici erano riusciti a donare le carte e ad utilizzarle addebitando i relativi pagamenti sui conti correnti bancari dei veri titolari delle carte di credito. In particolare, nella sentenza impugnata, si da atto che nell'ambito di indagini sulle infiltrazioni criminali calabresi nella regione emiliana, erano stati individuati, come narcotrafficanti, i fratelli Ca. e dalle indagine tecniche sulle utenze telefoniche dei due, si acclarava, tra l'altro, che costoro con B.B. , gestore di un distributore Agip in XXXXX, ed altri soggetti, avevano forzato il sistema di pagamento pos installato presso il distributore, in modo da captare i dati delle carte di credito o di debito utilizzate dai clienti della stazione per pagare il carburante. Tali dati erano stati, poi, associati a nuove schede magnetiche, rendendole operative su tutto il sistema bancario nazionale. 1.2 Nel corso di una perquisizione eseguita nell'autovettura occupata da C. , Ca. e L. , era stato trovato, all'interno di due borse, materiale elettronico ed informatico idoneo a ricreare sistemi operativi informatici per il prelievo di denaro contante dagli appositi punti POS del sistema informatico bancario nella perquisizione effettuata presso il distributore Agip di B. era stato trovato,all'interno dell'apparecchio POS, il dispositivo che captava e memorizzava i codici segreti. Nell'ambito delle stesse indagine, Co.Sa. , collaboratore della DDA di Catanzaro, ha spiegato che C. era l'esperto informatico rumeno che aveva creato e distribuito ai complici numerose carte di credito donate, perfettamente funzionati ed operative nel circuito nazionale degli esercizi commerciali e del sistema bancario e B. , una volta attinto dalla misura custodiale, aveva ammesso gli addebiti spiegando che gli esperti informatici dell’ affaire erano C. , T. e L. . Anche C. , una volta estradato, ha ammesso i fatti, spiegando come era stato effettuato il trasferimento dei dati captati illecitamente e le modalità di realizzazione delle carte bancarie di debito e di credito e tutta la sua opera di assistenza tecnica ai complici, una volta immesse nel circuito bancario le carte donate. Le prove acquisite avevano, così, consentito di affermare la responsabilità del C. per i reati continuati di cui agli articolo 615 ter e 12 D.L. numero 143 del 1991 e succ.mod Avverso la sentenza confermativa della Corte d'appello di Bologna ricorre personalmente l'imputato deducendo a la violazione dell'articolo 606 co 1 lette cod.proc.penumero in relazione agli articolo 265 e 266 cod.proc.penumero e 165 cod.proc.penumero . Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione, per contraddittorietà e carenza, perché é stata dichiarata la latitanza anche se già agli atti risultava la residenza estera dell'imputato rumeno e nessuna effettiva ricerca era stata svolta per accertare ove effettivamente fosse il soggetto. La Corte territoriale ha fatto pedissequo rinvio all'unico precedente giurisprudenziale di legittimità che avvalora la decisione presa ma non ha dato risposta alle molteplici critiche mosse dalla difesa dell'imputato sopratutto per ciò che concerne il requisito della volontarietà dell'allontanamento. b la violazione dell'articolo 606 co 1 lett. e cod.proc.penumero in relazione agli articolo 615 ter, quater e quinquies cod.penumero . Facendo rinvio alla lettura dell'atto d'appello per individuare nella loro complessità le questioni giuridiche prospettate ed alle quali la Corte non ha fornito risposta, il ricorrente deduce che le informazioni utilizzate per donare le carte non erano state estrapolate da un sistema informatico ma da un semplice supporto fisico,quali devono intendersi le carte magnetiche. Secondo il ricorrente si é in presenza di un sistema informatico protetto , ai sensi degli articolo 615 ter e quarter cod.penumero , solo se i supporti utilizzati consentono un interscambio di informazioni tra una pluralità di apparecchi ovvero se esiste una interazione tra componenti delle apparecchiature ed elementi del programma che consenta di fruire di informazioni riservate. Situazione questa affatto diversa da quella che era stata gestita dall'imputato ove i dati estrapolati dall'apparecchiatura installata fraudolentemente non provenivano da una interazione comunicativa tra sistemi informatici e nemmeno da un sistema informatico, che tale non può essere considerata la carta di credito. c la violazione dell'articolo 606 co 1 lett. e cod.proc.penumero in relazione agli articolo 110, 112 numero 1 cod.penumero e 55 D.Lvo numero 231 del 2007, 81 cpv cod.penumero Lamenta il ricorrente che non è stato in alcun modo provato che i codici captati con l'inserimento del dispositivo che intercettava e memorizzava i dati dei clienti del distributore, siano proprio quelli ricollegati alle carte magnetiche predisposte dal C. e dai suoi complici e dagli stessi utilizzati per i prelievi di denaro. Nessuno degli elementi indicati in sentenza per avvalorare tale tesi ha una reale valenza probatoria, neanche la circostanza che i prelievi erano stati effettuati in XXXXXXX. d la violazione dell'articolo 606 co 1 lett. c cod.proc.penumero in relazione all'articolo 615 ter co 2 e 3 cod.penumero per il vizio di carenza o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti. Facendo rinvio ai motivi espressi nell'appello circa l'elemento della violenza sulle cose e sulla natura pubblicistica delle conseguenze derivanti da reato, il ricorrente lamenta che la Corte di merito si è pronunciata in modo contraddittorio sulla sussistenza delle aggravanti perché dopo aver dato rilievo al concetto di violenza inteso come alterazione del congegno POS non ha considerato che il sistema informatico aveva continuato regolarmente a funzionare nonostante la remora del congegno captativo dei dati, sicché il flusso fisiologico di dati tra banca e cliente non si era mai interrotto. e la violazione dell'articolo 606 co 1 lett.b cod.proc.penumero in relazione agli articolo 133 e 62 bis cod.penumero in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso il ruolo assai contenuto svolto dal C. in tutta la vicenda. Motivi della decisione 2. Il ricorso non é fondato e deve essere rigettato. 2.1 In tema di latitanza, questo collegio condivide il principio giurisprudenziale già da tempo individuato da questa Corte secondo il quale l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003, Dattilo, rv 225484 Cass., Sez. Unumero 26 marzo 2003, Caridi, rv. 224134, per cui l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza . Lo stato di latitanza, infatti, é da porsi in diretta correlazione con la assenza del soggetto ricercato dal territorio dello Stato, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza, anche pregressa, di una residenza o domicilio all'estero del ricercato. Infatti, dovendosi dare esecuzione ad un provvedimento di cautela personale, secondo quanto disposto dall'articolo 293 co 2 cod.proc.penumero - Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato -, le modalità dell'esecuzione non sono subordinate all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 165 cod.proc.penumero in tema di irreperibilità e la conoscenza di eventuali domicili fuori del territorio dello Stato non può avere alcuna rilevanza riguardo alla necessità, determinata dalle peculiari modalità di esecuzione del provvedimento cautelare personale, che richiedono o l'immediata apprensione del soggetto ricercato ovvero la sua contestuale presenza, per essere sottoposto alle disposizioni contenute nel provvedimento coercitivo. 2.2 Il secondo motivo di doglianza é infondato. Anche a voler prescindere dalla genericità del motivo, che fa mero rinvio ad un atto del processo senza allegarlo o riprodurlo in ricorso, va detto che non corrisponde alla realtà considerare la carta di credito un mero supporto, privo delle caratteristiche di sistema informatico . L'articolo 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, attuata in Italia con la legge numero 48 del 2008, con la definizione sistema informatico individua qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati con la definizione dati informatici lo stesso articolo individua qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione e con la definizione trasmissione di dati individua qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio. Proprio in considerazione delle predette caratteristiche, che secondo il Trattato individuano gli elementi essenziali dei crimini informatici, le carte di debito o di credito, identificate da una banda magnetica ovvero da un chip, elementi entrambi idonei a memorizzare e trasmettere dati informatici, costituiscono un vero e proprio sistema informatico, capace di elaborare dati, rendendoli operativi, nel momento in cui si connettono all'apparecchiatura POS, consentendo l'accesso autorizzato al sistema informatico finanziario delle Banche. 2.3 È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Nessuna illogicità é ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato che ha ravvisato la sussistenza di precisi elementi di prova in ordine al reato di cui all'articolo 55 D.Lvo numero 231 del 2007, nella puntuale descrizione che di tali elementi fa la sentenza di primo grado, alle pagine 34,35 e 36, riassumendo gli specifici episodi di utilizzo di carte di credito di clienti della stazione di servizio di del B. , donate. È chiarito in motivazione che tali episodi sono stati attribuiti al C. non solo perché egli ha ammesso di aver partecipato alla predisposizione dei marchingegni necessari per acquisire i dati delle carte di credito necessari per entrare, accreditandosi, nel sistema protetto bancario ma anche in ragione del fatto che i prelievi stessi sono stati effettuati nella città rumena di D.T.S. , ove l'imputato é nato e ha risieduto fino alla data dell'arresto. Le considerazioni articolate in motivazione non presentano profili di illogicità é invece palese che il motivo di ricorso é volto ad ottenere una diversa valutazione delle acquisizioni probarie, valutazione che non può riguardare il giudizio di legittimità. 2.4 Anche il motivo relativo alla non ravvisabilità, nel caso in esame, delle aggravanti contestate é infondato questa Corte ha già deciso che il reato di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento ha come scopo primario la tutela dell'interesse pubblico, sia come fine di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio sia di salvaguardare, nel contempo, la fede pubblica e che solo in via mediata esso tutela il patrimonio del privato sentenza numero 610 del 1995 rv 201058 . Come logica conseguenza se ne deve arguire la natura di pubblico interesse del sistema finanziario. Nessun vizio di illogicità é poi ravvisabile nella motivazione della Corte di merito che ha ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dall'imputato, con l'alterazione del congegno POS e l'apprensione dei codici identificativi dei soggetti abilitati al prelievo, a manomettere tale sistema nelle sue funzioni essenziali di affidabilità e segretezza, così realizzando quella violenza sulle cose che,a norma dell'articolo 392 co. 3 cod.penumero si ha quando viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico. 2.5 Deve essere,infine, disatteso anche il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La motivazione della Corte ha valutato congrua e correttamente valutata la pena inflitta dal primo giudice perche, nelle componenti essenziali della continuazione, tiene conto della molteplicità delle azioni delittuose, sia per la molteplicità dei dati acquisiti, sia per la serialità delle operazioni captative di dati coperti da segreto bancario, sia per il numero di falsi congegni realizzati essa,pertanto, é esaustiva e correttamente argomentata secondo i parametri dettati dall’articolo 133 cod.penumero . Per i motivi che precedono il ricorso deve essere rigettato al rigetto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.