Assegno ‘sospeso’ a moglie separata e figli. Da valutare disponibilità economiche e potenzialità al lavoro prima di addebitare la violazione all’uomo

Rimessa in discussione la condanna decisa nei confronti di un uomo che aveva sospeso l’erogazione dell’assegno di mantenimento stabilito in ambito civile durante il giudizio di separazione. Contestata la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ma viene richiesto, in ambito penale, un approfondimento sullo stato di bisogno effettivo dei beneficiari prima di contestare l’azione dell’uomo.

Assistenza familiare? Cardine fondamentale, da difendere in ambito giudiziario. Soprattutto se è a rischio la posizione della donna – oramai moglie separata – dei figli. Ma prima di considerare acclarata la violazione, addebitata sulla carta all’uomo, è necessario valutare con grande attenzione le condizioni reali dei beneficiari. A partire dai figli, maggiorenni e abili al lavoro Cassazione, sentenza n. 26808, Sesta sezione Penale, depositata ieri . Assegno a vuoto. Pomo della discordia è il black-out nella corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito dal giudice civile, da parte di un uomo nei confronti della moglie separata e dei figli. Gravi le accuse che gli vengono mosse, ossia essersi sottratto agli obblighi di assistenza e aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria famiglia, accuse che vengono ritenute fondate sia in Tribunale che in Corte d’Appello consequenziale è la pronuncia di condanna, alla luce, evidenziano i giudici, dello stato di bisogno della donna, in qualità di moglie separata, sprovvista di proprie fonti reddituali . Economia reale. E proprio le condizioni della famiglia vengono richiamate come argomento di discussione, nel ricorso proposto in Cassazione dall’uomo. Chiara la tesi del legale che rappresenta il marito separato primo, non era provato che la dona versasse in precarie condizioni economiche secondo, è pacifico che i due figli della coppia separata fossero entrambi maggiorenni ed auto-sufficienti . Quindi, secondo il legale, va rimessa completamente in discussione la pronuncia di secondo grado In premessa, però, i giudici di Cassazione richiamano la differenziazione tra il concetto penalistico di mezzi di sussistenza e quello civilistico di mantenimento , e ribadiscono il principio secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare , così come fissata dall’articolo 570 del Codice Penale, è necessario distinguere tra l’assegno stabilito dal giudice civile in sede di giudizio di separazione tra i coniugi e i mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile . A questo proposito, in particolare, viene sottolineato che la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei famigliari dell’obbligato al momento storico in cui il fatto avviene , e, quindi, in caso di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza . Dal contesto panoramico al dettaglio della vicenda in esame, i giudici evidenziano che si è omesso di verificare se i figli maggiorenni fossero inabili al lavoro e non si è approfondita l’analisi sull’ipotesi del concreto stato di bisogno della donna e sul fatto che quest’ultima riscuotesse un quinto della somma spettante all’uomo a seguito di accertato pignoramento presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale e che ella fosse assegnataria del godimento di una casa signorile, secondo quanto stabilito dal giudice civile in sede di giudizio di separazione . Tali lacune, sottolineano i giudici, si ripercuotono sulla corretta, provata configurabilità dello stato di bisogno della donna, che è elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato . Ecco perché la questione viene rimessa nuovamente alla valutazione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 giugno – 9 luglio 2012, n. 26808 Presidente Agrò – Relatore Serpico Ritenuto in fatto e Considerato in diritto Sull’appello proposto da L.C. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno sez.ne dist.ta di Cava dei Tirreni in data 18-03-2008 che le aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’ art. 570 co. 2 n. 2 cp. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza e per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata P.I. ed ai figli, omettendo di corrispondere, a decorrere dal luglio 2004, l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile e, concessegli le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestatato aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, con risarcimento danni e spese in favore della parte civile, con pena sospesa subordinata al pagamento entro il termine di due anni della somma liquidata a titolo di risarcimento danni e delle somme già maturate dovuto a titolo di assegno di mantenimento, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 21-7-2010, confermava il giudizio di 1° grado. Si ribadiva la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, di cui erano sussistenti gli elementi costitutivi, in costanza dello stato di bisogno della donna, in qualità di moglie separata, sprovvista di proprie fonti reddituali e non ricorrendo fondate ragioni per l’invocata mitigazione del trattamento sanzionatario e per la revoca della condizione cui era stata subordinata la pena sospesa, avuto riguardo al precedente specifico dell’imputato ed alla puntuale determinazione della soma dovuta alla parte civile quale somma di ratei di mantenimento già maturati. Avverso tele sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore 1 Errata applicazione dell’art. 570 co. 2° cp. per insussistenza del fatto, non essendo risultato provato che la parte civile versasse in precarie condizioni economiche e pacifico essendo che i due figli della coppia separata fossero entrambi maggiorenni ad autosufficienti. Difetto di motivazione su tali aspetti della decisione 2 Violazione dell’art. 192 cpp. - insussistenza del fatto per mancanza di indizi gravi e concordanti, posto che l’impugnata sentenza, senza procedere ad alcuna valutata e necessaria verifica della fondatezza delle condizioni legittimanti l’accusa, si era supinamente riportata alle considerazioni del giudice di I° grado, con conseguente difetto di motivazione sugli aspetti controdedotti dalla difesa 3 Errata applicazione dell’art. 570 cp. - Difetto di motivazione, posto che giudici di merito confondono il concetto penalistico di mezzi di sussistenza” con quello civilistico di mantenimento”, trascurando una motivata verifica dello stato di bisogno della persona offesa, da escludersi per le accertate condizioni oggettive favorevoli godute dalla donna, assegnataria di somme pignorate presso l’INPS e di un appartamento in zona signorile della tà 4 Assoluzione ex art. 530 co. 2 cpp., posto che, ai fini di una corretta e approvata prova d’accusa, non è sufficiente la sola dichiarazione della parte civile, in difetto di attendibili riscontri 5 Minimo della pena-rigetto del motivo cui è stata subordinata la sospensione della pena-errata motivazione anche in punto di asserita sussistenza di precedenti penali all’epoca della decisione impugnata. Tanto premesso, ritiene questa Corte che le doglianze sulla corretta configurabilità del reato contestato in punto di violazione di legge ed errata relativa applicazione e conseguente difetto di motivazione siano fondate stante l’evidente confusione operata dai giudici di merito tra il concetto penalistico di mezzi di sussistenza” e quello civilistico di mantenimento”. Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare segnatamente riferita alle ipotersi di cui al cpv. n. 2 ex art. 570 cp., occorre distinguere tra lo assegno stabilito dal giudice civile in sede di giudizio di separazione tra i coniugi e i mezzi si sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Infatti la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato al momento storico in cui il fatto avviene. Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 cpv. n. 2 cp., deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, coinvolgenti, intuibilmente e necessariamente la motivata verifica dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione di tali mezzi di sussistenza, fermo restando la comprovata capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. Orbene, non sembra che l’impugnata sentenza, con una pressocché supina” conferma delle argomentazioni al riguardo espresse dal giudice di 1° grado, si sia fatta motivato carico di verifica di dette condizioni oggettive e soggettive, trascurando aspetti determinanti ai fini che ne occupa. Innanzitutto, come esattamente si rileva con il motivo sub I , si è continuato erroneamente a mantenere la contestazione originaria, nonostante si fosse del tutto omesso di verificare se i figli maggiorenni della coppia fossero inabili al lavoro, pacifico essendo che i predetti non fossero soggetti di età minore ed anzi risultando soggetti in grado di svolgere attività lavorativa remunerata. In secondo luogo si è trascurata la motivata verifica del concreto stato di bisogno dell’avente diritto, mettendo una necessaria valutazione del fatto che la donna riscuotesse, in ogni caso, un quinto della somma spettante al ricorrente a seguito di accertato pignoramento presso terzi INPS e di verificare se, come sostenuto dalla difesa, effettivamente fosse assegnataria del godimento di una casa signorile, secondo quanto stabilito dal giudice civile in sede di giudizio di separazione tra i coniugi. L’omessa verifica di tali elementi di fatto si ripercuote anche in punto di diritto, sulla corretta, provata configurabilità dello stato di bisogno in testa al soggetto beneficiario, quale elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato, pacifico essendo in atti che l’imputato era in condizioni di assolvere verso il coniuge separato, l’obbligo di assicurarne i mezzi di sussistenza. S’ impone, pertanto, in accoglimento dei motivi sub 1 e 2 del ricorso, assorbiti, allo stato, quelli sub 3 e 4 , l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, in ordine alla motivata risposta sui punti innanzi evidenziati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.