Spacciatore in partenza, cocaina in offerta: plausibile l’uso personale, nonostante il quantitativo

Ben 19 grammi comprati da un uomo, che viene accusato di spaccio. Condanna severa in secondo grado, ma ora la questione viene completamente ribaltata. Alla luce della vantaggiosa proposta e delle disponibilità economiche del consumatore, l’idea di una operazione messa a segno per garantirsi una buona scorta può reggere.

Spacciatore pronto ad intraprendere un viaggio? Allora è plausibile l’idea che la droga possa essere proposta in ‘offerta speciale’. E così l’acquisto di ben 19 grammi di sostanza stupefacente può essere considerato come finalizzato alla formazione di una scorta prettamente personale Cassazione, sentenza n. 20232, Quarta sezione Penale, depositata oggi . Blitz. All’uscita di uno stabile, abitato da una persona sospettata di fare commercio di stupefacenti, un uomo viene fermato dalle forze dell’ordine, che gli scoprono addosso ben 19 grammi di cocaina. Conseguenziale è l’accusa di spaccio, anche tenendo presente il principio attivo 84 per cento e la confezionabilità di ben 97 dosi singole. La situazione, per l’uomo, è assai complicata condanna in primo grado, condanna in secondo grado, laddove la pena viene determinata in oltre due anni di reclusione e ben 14mila euro di multa. Saldi. Questione chiusa? Assolutamente no. Perché l’uomo, presentando ricorso in Cassazione, rivendica la posizione di semplice consumatore. A sostegno di questa tesi, peraltro, il legale dell’uomo presenta elementi precisi il proprio cliente è abituale e forte assuntore di cocaina , che acquistava da quel fornitore, il quale, essendo in procinto di un viaggio, gli aveva offerto di acquistare quel quantitativo ad un prezzo molto conveniente, 1.500 euro alla luce di una offerta vantaggiosa e considerando le buone condizioni economiche dell’uomo, proprietario di attività commerciali e di appartamenti, logica era stata la scelta di effettuare l’acquisto per la propria scorta personale. Senza dimenticare, però, la ‘generosità’ dell’uomo, che in passato aveva consumato cocaina con gli amici, ai quali qualche volta aveva ceduto gratuitamente lo stupefacente nel corso di serate organizzate a casa propria Grandi consumi. Ma proprio la versione dell’ uso personale è stata completamente rigettata dai giudici di primo e di secondo grado, tenendo presente il quantitativo di droga acquistato. Eppure, tale versione, riproposta in Cassazione, viene ritenuta credibile dai giudici, i quali ribaltano la prospettiva delineata in Appello. Quale lo snodo della vicenda? La valutazione dell’acquisto di droga compiuto come consistente, ma pur sempre compatibile con le abitudini e le possibilità dell’uomo. Entrando nel dettaglio, vengono in evidenza elevato stato di tossicità, buona posizione economica, notevole disponibilità finanziaria , elementi che pesano favorevolmente per la tesi proposta dal legale dell’uomo. Ma l’elemento principale, secondo i giudici, è il fatto che l’acquisto, così consistente, sia stato motivato dalla particolare situazione, ossia prossima partenza del fornitore e convenienza dell’affare . Tale versione è assolutamente plausibile, mentre mancano elementi chiaramente indicativi di una attualità della destinazione allo spaccio . Ecco perché, per i giudici di Cassazione, la pronuncia emessa in Appello va azzerata, e la questione deve esser chiusa senza alcun addebito all’uomo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 aprile – 25 maggio 2012, n. 20232 Presidente Brusco – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Rimini, diminuiva la pena inflitta a C.L. per il reato di cui all’articolo 73, comma quinto, d.p.r. 309 del 1990, determinandola in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa confermava nel resto. C., fermato e controllato all’uscita di uno stabile dove abitava una persona sospettata di fare commercio di stupefacenti, veniva trovato in possesso di 19 gr. di cocaina, risultata avere principio attivo dell’84% e da cui erano confezionabili 97,3 dosi singole egli ammetteva di avere appena acquistato la cocaina dal predetto soggetto e dichiarava di essere abituale e forte assuntore di cocaina, che, in quei periodo acquistava da quel fornitore il quale, essendo in procinto di un viaggio, gli aveva offerto di acquistare quei venti grammi ad un prezzo molto conveniente, 1500 euro da pagare parte subito, parte al suo ritorno egli aveva accettato perché l’offerta era vantaggiosa e perché le sue condizioni economiche erano buone era titolare di un bar, di un albergo, di un locale notturno e proprietario di molti appartamenti ammetteva che in passato aveva consumato cocaina anche con gli amici ai quali qualche volta aveva ceduto gratuitamente lo stupefacente nei corso di serate organizzate a casa propria. I giudici ritenevano non credibile la giustificazione addotta e provata la destinazione allo spaccio in quanto la circostanza che C. aveva ceduto cocaina anche agli amici era stata confermata da alcuni testi e dunque era verosimile che avesse intenzione di consumare con loro la cocaina. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo si duole che la corte non abbia ritenuto la destinazione all’uso personale dello stupefacente rinvenuto in suo possesso, quale scorta o riserva, come dal medesimo sostenuto. Con un secondo motivo sostiene che erroneamente la corte ha rigettato la richiesta di sostituzione del lavoro di pubblica utilità avanzata in primo grado dall’interessato ex articolo 73, comma cinque bis del d.p.r. 309 del 90, in luogo della pena detentiva e pecuniaria inflitta sostiene che la richiesta avanzata in udienza dal difensore, in presenza dell’imputato in udienza, doveva essere equiparata all’ipotesi di richiesta avanzata dal difensore munito di procura speciale e pertanto giustificare la concessione del beneficio. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, rilevando che la corte d’appello, pur riconoscendo che la pena inflitta dal primo giudice era eccessiva, non ha poi diminuito la misura della pena pecuniaria, ma solo quella della pena detentiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, di carattere assorbente. La destinazione allo spaccio della cocaina non può ritenersi provata oltre il ragionevole dubbio. Gli elementi emersi dalla istruttoria svolta indicano l’acquisto di un considerevole quantitativo di cocaina, non frazionata, da parte di un soggetto di elevato stato di tossicità, con buona posizione economica e notevoli disponibilità finanziaria, solito a fare uso di cocaina anche con gli amici, non conosciute come spacciatore egli aveva ammesso tutto ciò ed anche che in passato aveva offerto cocaina agli amici, circostanza confermata da alcuni testi, ma ha negato di aver acquistato la droga per cederla ad altri, dichiarando che era stato indotto a quell’acquisto così consistente dalla situazione particolare collegata alla prossima partenza del suo abituale fornitore e alla convenienza dell’affare. La versione data dall’imputato è stata ritenuta non credibile dai giudici di merito, che hanno ricavato la probabilità della destinazione anche ad altri dal fatto che il quantitativo acquistato era notevole e che in passato era avvenuto che C. avesse offerto cocaina ai suoi amici. In mancanza di elementi chiaramente indicativi di una attualità della destinazione allo spaccio, le due versioni appaiono sostanziali niente equivalenti e la possibilità che C. ceda lo stupefacente anche ad altri, se pure certamente non può escludersi, rimane una ipotesi possibile ma pur sempre futura ed eventuale, che non giustifica la affermazione di responsabilità, non potendosi ritenere raggiunta la prova che egli abbia effettuato quell’acquisto, consistente ma pur sempre compatibile con le proprie abitudini e possibilità, anche per soddisfare esigenze altrui. 2. In assenza di una situazione probatoria che possa dimostrare con tranquillante certezza la responsabilità dell’imputato la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.