Il Gip non esclude la recidiva, applica la pena su richiesta e condanna a 2 anni e dieci mesi: sentenza da annullare

In un procedimento per spaccio l’imputato chiede di patteggiare e il giudice ammette le parti al rito speciale anche se nel caso concreto la legge non lo consente. Tutto da rifare.

Il caso. Un uomo viene trovato in possesso di 24 grammi di eroina. Inevitabile dunque l’accusa di spaccio alla quale si aggiunge quella di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato decide di patteggiare e il Gip lo condanna a due anni e dieci mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa. Il Pg propone ricorso contestando l’erronea concessione dell’attenuante del fatto lieve e la mancata applicazione di quanto disposto in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti e in materia di recidiva. La Suprema Corte, con la sentenza n. 14015/12 depositata il 13 aprile scorso accoglie il ricorso. La sentenza del Gip è da annullare. La doglianza, del resto, appare fondata dato che in questo caso il giudice avrebbe dovuto seguire l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo il quale una volta contestata la recidiva del reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell’art. 99, comma quinto, cod. pen, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, comma quarto, stesso codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità . In questo caso, il Gip non ha escluso la recidiva e di conseguenza non avrebbe potuto ammettere le parti al rito speciale né dichiarare la prevalenza dell’attenuante. Il patteggiamento può essere riproposto. Infine, ricorda la Corte, nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dell’illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 marzo – 13 aprile 2012, numero 14015 Presidente De Maio – Relatore Teresi Considerato in fatto Considerato che del GIP del Tribunale di Ancona con sentenza in data 4.7.2011 ha applicato, ex art. 444 C.p.p. [concessa l'attenuante ex comma 5 dell'art. 73 d.P.R. numero 309/1990 prevalente sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale] a B.A.S. la pena di anni due mesi dieci di reclusione Euro.3.000 di multa per i delitti di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 e 337 cod. penumero Che il PG, nel proposto gravame, ha segnalato l'erronea concessione dell'attenuante del fatto lieve con riferimento alla detenzione a fini di spaccio di 24 grammi di eroina e l'illegalità del calcolo della pena per avere il GIP disapplicato il disposto degli art. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. penumero dal momento che la mancata esclusione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale precludeva il giudizio di prevalente sulla concessa attenuante Che anche l'imputato ha eccepito la medesima censura sull'illegalità della pena. Ritenuto in diritto Che il ricorso del PG è fondato alla stregua dell'orientamento delle SU di questa Corte secondo cui una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. penumero , qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto, cod. penumero , dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto, stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto patteggiamento allargato e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. penumero effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto patteggiamento allargato [SU numero 35738/2010 RV. 247839] Che, nella specie, il Gip non ha escluso la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. penumero , sicché non era consentito ammettere le parti al rito speciale, né, ovviamente, dichiarare la prevalenza dell'attenuante Che le costatate illegittimità travolgono l'intero patteggiamento, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio Che nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena nella specie conseguente a erronea valutazione di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur ritenuta sussistente , le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi. Fattispecie in tema di cosiddetto patteggiamento allargato , con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque desumersi dall'erronea valutazione del giudice in ordine alla dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua intenzione di escluderne in radice la rilevanza [SU ut supra ] Che il ricorso di B.A. va dichiarato inammissibile per carenza d'interesse senza porre a suo carico le spese del procedimento tenuto conto del disposto annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso del PG. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona. Dichiara inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato.