A casa con l’auto di servizio per assistere la figlia, l’accusa non sussiste

Cadono le accuse nei confronti di un appuntato dei Carabinieri, nonostante la netta posizione del Procuratore. Prevale la considerazione sull’utilizzo limitato, sia come tempo 30 minuti che come tragitto fino a casa e poi di nuovo in caserma quindi, nessuna lesione della funzione pubblicistica del veicolo.

Fino a casa, e poi ritorno in caserma. Trenta minuti di corsa, per andare a trovare la figlioletta, utilizzando, però, l’auto militare. A finire sul banco degli imputati è un appuntato dei Carabinieri. L’accusa è quella di peculato, seppur ‘leggero’, ovvero caratterizzato da un uso momentaneo della cosa . Ma l’esito della vicenda è positivo per il carabiniere in questo caso, l’ipotesi peculato non ha fondamento Cassazione, sentenza numero 809, Sesta sezione Penale, depositata ieri . Urgenza. L’utilizzo dell’auto militare, per ragioni strettamente personali, pone sotto accusa, come detto, l’appuntato dei Carabinieri. A sorpresa, però, il Giudice della udienza preliminare dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell’uomo perché il fatto non sussiste . Alla base di questa decisione la considerazione che l’appuntato aveva utilizzato l’auto di servizio per non più di trenta minuti, percorrendo una distanza chilometrica trascurabile , e per una emergenza personale, ovvero verificare le condizioni di salute della figlioletta, caduta a terra rovinosamente, battendo la testa . Reato a prescindere? La decisione viene per nulla compresa dal Procuratore, che ribadisce l’accusa di peculato, e presenta ricorso per cassazione. Quale la tesi sostenuta? Molto semplicemente, l’appuntato avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che l’auto di servizio, anche tenendo presente la necessità, vista e considerata la collocazione logistica di casa e caserma, di recarsi dal centro cittadino all’estrema periferia. Secondo il Procuratore, era nella facoltà dell’appuntato trovare un mezzo di locomozione alternativo Nessun danno. Ma anche in Cassazione la tesi del peculato non viene accolta, anzi viene considerata pienamente legittima la valutazione compiuta dal Giudice della udienza preliminare. In questa ottica, quindi, sono rilevanti i seguenti fatti l’utilizzo per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto dell’auto di servizio, e, di conseguenza, la mancanza di lesività , non essendo stata apprezzabilmente pregiudicata la funzione pubblicistica cui il veicolo era asservito . Ecco perché, a chiusura della vicenda giudiziaria, la posizione e le azioni del carabiniere sono considerate pulite e legittime.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ottobre 2011 – 12 gennaio 2012, n. 809 Presidente Millo – Relatore Conti Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M. G., con la formula perché il fatto non sussiste , in ordine al reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen., contestato al medesimo perché, quale appuntato dei Carabinieri, si appropriava, per farne uso precario, consistito nel rientro in casa e quindi per ritornare in caserma, di un'autovettura militare a lui affidata in Napoli, il 7 gennaio 2010 2. Osservava il G.u.p. che non integrava il reato contestato, per mancanza di lesività, la condotta dell'imputato, che, dopo averne informato il m.llo F. U., della Stazione C.C. di Napoli-Centro, aveva usato l'auto di servizio per non più di trenta minuti,. percorrendo una distanza chilometrica trascurabile dovendo recarsi urgentemente presso la propria abitazione per sincerarsi delle condizioni della figlia 3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che denuncia la violazione dell'art. 314 cod. pen., osservando che l'imputato, nonostante il divieto del superiore, aveva utilizzato l'auto di servizio per recarsi dal centro di Napoli all'estrema periferia della città, distante diversi chilometri, in luogo di servirsi di mezzi pubblici. Tale condotta integrava, ad avviso dell’ Ufficio ricorrente, il reato contestato. 4. Il difensore dell’imputato, avv. M. Z., ha depositato memoria, con la quale conclude per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sostenendo che nella specie, dato il brevissimo tempo dell'uso del veicolo, la pubblica amministrazione non aveva subito alcun danno apprezzabile, e considerato che l'urgenza del caso notizia che la fiqlioletta di tre anni di età era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa configurava uno stato di necessità. Si deduce inoltre la inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non ha indicato quale diverso sviluppo probatorio sarebbe stato possibile nell'eventuale dibattimento. 5. Ad avviso della Corte il ricorso, prospettando censure in punto di fatto, deve essere dichiarato inammissibile. 6. Il G.u.p, infatti, ha ritenuto provato che l'imputato, mosso da urgenti esigenze familiari, aveva utilizzato l'autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto, considerando, con valutazione in questa sede non censurabile, che il fatto doveva considerarsi privo di lesività, non essendo stata apprezzabilmente pregiudicata la funzione pubblicistica cui il veicolo era asservito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.