L'elettronica punisce l'imprenditore tradizionalista

Il carico e scarico dei camion deve avvenire con dispositivi elettronici perchè i transpallets manuali mettono a rischio la colonna vertebrale del dipendente.

Il carico e scarico dei camion deve avvenire con dispositivi elettronici, i transpallets manuali mettono a rischio la colonna vertebrale del dipendente. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36091/2011 del 5 ottobre, avallando quando già deciso in appello. Il caso. Il Presidente del Consiglio di amministrazione di un'azienda logistica veniva condannato per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori, addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici, attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente. La S.C., prima di tutto, ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata acquisizione dei testi da parte del giudice. Infatti, il giudice di merito non aveva ammesso i testi, indicati in udienza dalla difesa, per mancato deposito della lista nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento ex art. 468, comma 1, c.p.p. . L'assenza di un precedente infortunio non significa che i mezzi utilizzati siano idonei. Tra i motivi del ricorso per cassazione, l'imputato sottolinea anche che l'azienda aveva fornito a tutti i dipendenti transpallets manuali e nessuno di essi aveva mai subito infortuni, inoltre mancherebbe la prova che l'infortunio in questione sia attinente allo scarico delle merci con tale strumento da lavoro. L'elettronica è meno pericolosa. A non dare scampo alle difese del ricorrente ci pensa l'ispettore escusso in dibattimento, affermando che l'uso dei transpallets manuali, in luogo di quelli elettronici, presenta rischi di lesione della colonna vertebrale. L'imprenditore, con la sua convinzione che i dispositivi elettronici non siano adatti alla movimentazione dei colli, ha esposto a rischio infortuni poi verificatosi i suoi dipendenti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 luglio - 5 ottobre 2011, n. 36091 Presidente De Maio - Relatore Rosi Osserva Rilevato che con sentenza del 12 ottobre 2010 il Tribunale di Saluzzo ha condannato G.M.A. per il reato di cui all'art. 35 c 1 e 90 d.lgs. n. 626 del 1994, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta Monte Logistica srl, per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici sistemate su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente, in omissis , accertato in data omissis che l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi 1 Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b c.p.p. in relazione all'art. 468 comma 1, c.p.p. in quanto sarebbe stata respinta la richiesta dell'imputato di audizione di testi, quale prova contraria 2 Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b c.p.p. in relazione all'art. 525, comma 2, c.p.p., poiché il giudice che ha svolto il dibattimento ed ha emesso la sentenza non è lo stesso che ha disposto l'ammissione delle prove all'udienza del 5 febbraio 2010 e tale giudice non ha né confermato né modificato l'ordinanza di ammissione delle prove 3 Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b ed e c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, in quanto l'azienda aveva fornito a tutti i dipendenti i traspallets manuali e nessuno di essi ha subito infortuni inoltre non c'è prova che l'infortunio occorso nel XXXX a M.A. sia attinente allo scarico delle merci con il traspallet manuale 4 Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. d c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto il giudice ha respinto la richiesta di perizia, dando rilievo probatorio alle sole valutazioni dell'isp. C. 5 Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ispettore non ha riferito su quanto accertato direttamente in merito all'infortunio, ma su quanto riferitogli dal M. che in prossimità dell'udienza il difensore del richiedente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza, sottolineando come l'infortunio sia avvenuto nel XXXX, quando il datore di lavoro era un'altra persona Considerato che i motivi di ricorso risultano infondati che in riferimento al primo motivo di ricorso la giurisprudenza ha affermato il principio che la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici è attribuita dall'art. 468, c.4 c.p.p., a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata e quindi tale facoltà non può essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale in tal senso Sez.6, n. 17222 del 22/1/2010, Martelli, Rv. 246998 , per cui nel caso di specie la richiesta di prova è divenuta inammissibile, in quanto dal verbale dell'udienza del 5 febbraio 2010 risulta che il giudice non ammise i testi indicati in udienza dalla difesa per mancato deposito della lista nel termini ex art. 468, comma 1 c.p.p. che anche il secondo motivo di ricorso è infondato il principio di immutabilità del giudice non è violato se l'istruzione dibattimentale, con l'assunzione delle prove testimoniali, sia stata condotta e portata a termine dallo stesso giudice, a nulla valendo che l'ordinanza di ammissione delle prove sia stata disposta all'udienza precedente da un diverso magistrato Cfr. Sez.6, n. 2928 del 21/10/2009, P.G. in procomma Picozzi e altro, Rv.245768 che del pari risultano infondati gli altri tre motivi di ricorso, poiché il giudice del merito ha dato atto nella decisione, con motivazione sintetica ma esaustiva, come non sia stato mai contestato dalla difesa l'uso dei traspallets manuali, verificato dall'ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli , ed ha espresso il giudizio che l'uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato, prescindendo dall'infortunio occorso nel 2004 e dalla sua eziologia tale evento ha rappresentato una mera occasione per l'effettuazione degli accertamenti nella ditta e di fatti non è stato né contestato, né menzionato nella sentenza che non risulta per nulla che il giudice abbia utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni del lavoratore infortunato M. , riferite, de relato, dal teste C. , per cui anche tale doglianza è infondata che nella parte motiva il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell'ispettore del lavoro C. , sia della relazione di consulenza tecnica dell'ing. Cresta, depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell'uso degli stessi, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto che ai fini della decisione non fosse necessaria una ulteriore perizia che attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.