Padre invalido e pensione non sufficiente, l'assegno al figlio può aspettare

Percepisce una pensione d'invalidità pari all'assegno di mantenimento spettante al figlio. Non paga, ma per ora è esclusa la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Non è stata valutata l'esigua capacità economica dell'obbligato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35607/2011 depositata il 30 settembre, ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di un padre inabile al lavoro, che avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d'invalidità. Deve essere valutata la capacità economica dell'obbligato. La fattispecie. Il figlio minore, titolare di un assegno di 440 euro al mese a carico del padre, vive con la madre e viene aiutato nel sostentamento dalla nonna e dallo zio. Lui, il padre, versa in condizioni disagiate impossibilitato a svolgere attività lavorativa, vive con una pensione mensile d'invalidità pari a 440 euro. Quest'ultimo, nei due gradi del giudizio di merito, viene condannato per aver fatto mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza art. 570 c.p. . Non è stata dimostrata la volontà di contribuire al mantenimento del figlio. A motivazione della condanna, i giudici di merito hanno affermato che, nonostante l'impossibilità di lavorare, l'imputato avrebbe dovuto rinunciare anche soltanto ad una parte della sua pensione per versare al figlio, almeno saltuariamente, una qualche somma, sia pure inferiore a quella stabilita dal tribunale . Il figlio minore deve essere assistito. La Suprema Corte precisa che lo stato di bisogno dei figli minori sussiste per la loro naturale impossibilità di provvedere autonomamente al loro sostentamento. È ormai principio consolidato in giurisprudenza, infatti, che anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano l'altro genitore o altri parenti, lo stato di bisogno del minore non viene meno . Occorre accertare la sussistenza della concreta capacità economica dell'obbligato a fornire i mezzi di assistenza. È proprio su questo punto che la Corte di legittimità ravvisa una carenza di motivazione della sentenza impugnata. Infatti, l'imputato percepisce una pensione di invalidità pari a 440 euro mensili, ma deve destinarne 400 all'affitto e alle spese. A fronte di ciò, la S.C., ritiene che la Corte distrettuale abbia omesso di considerare il costo delle necessità primarie per il sostentamento dell'imputato. Per questo, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio.