Confisca del veicolo depenalizzata dopo la violazione? Sì al principio del favor rei

Il Riesame deve ricominciare da 0 perché l'inammissibilità de plano è illegittima e la confisca per i reati di guida in stato di ebbrezza è stata depenalizzata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34459/2011 depositata il 22 settembre, ritenendo illegittima l'inammissibilità de plano dichiarata dal Tribunale della libertà e, nel frattempo, essendoci stata la depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, rinvia al riesame per nuovo giudizio. Il caso. Il Tribunale della libertà, ravvisando carenza di interesse, dichiarava inammissibile de plano l'istanza di riesame, avverso il decreto di sequestro dell'auto, presentata da un automobilista sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. L'automobilista in questione ricorre per cassazione, lamentando che con il provvedimento de plano gli era stata preclusa la possibilità di contestare la sussistenza del fumus commissi delicti e che, con l'introduzione della nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale l. n. 120/2010 , poco dopo la contestazione del reato, la natura della confisca era stata mutata da sanzione penale a sanzione amministrativa. In sostanza, secondo il ricorrente, non sarebbe più possibile disporre il sequestro disciplinato dall'art. 321 c.p.p Non si può parlare di una carenza di interesse ictu oculi . La Suprema Corte premette che l'inammissibilità dell'impugnazione de libertate può essere dichiarata de plano , senza fissare l'udienza camerale e senza avvisare i difensori, come sanzione delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto d'impugnazione nelle sue forme e termini e l'interesse ad impugnare. Per la Corte, non si può però parlare, nel caso in esame, di carenza di interesse tale da legittimare una declaratoria di inammissibilità. Sanzione accessoria depenalizzata e principio del favor rei. Per quanto concerne la confisca, invece, la S.C. sottolinea che la legge entrata in vigore successivamente alla contestazione della violazione in materia di sicurezza stradale l. n. 120/2010 non depenalizza l'illecito, ma solo la sanzione accessoria la confisca appunto. Pertanto, essendo prevista una sanzione accessoria di natura amministrativa - anziché penale - quindi più favorevole all'imputato, è applicabile, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, il principio del favor rei. In conclusione, quindi, l'ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale meneghino per il giudizio di riesame.