La sospensione della patente non si patteggia

In caso di guida in stato di ebbrezza, niente diminuzione fino ad un terzo delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34081/2011 depositata il 14 settembre, ha stabilito che non si applica l'attenuante prevista in merito alle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato art. 222, comma 2 bis, c.d.s. - fino ad un terzo - in caso di guida in stato di ebbrezza. Ha altresì sottolineato che il patteggiamento non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. Il caso. Guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Reato aggravato perché commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La condanna è pari a 2.800 euro di ammenda più la sospensione della patente per 6 mesi. Graziato così l'automobilista coinvolto in un incidente, grazie all'applicazione dell'attenuante prevista in merito alle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato art. 222, comma 2 bis, c.d.s. . Il Procuratore Generale, però, ritiene non applicabile tale attenuante in caso di omissione di soccorso art. 189 c.d.s. , quindi, propone ricorso per cassazione. Attenuanti applicate due volte La Corte di legittimità ritiene che il giudice ha determinato la pena base tenendo conto delle attenuanti generiche, operando poi un'ulteriore diminuzione di pena per le stesse attenuanti, valutando, pertanto, tali circostanze due volte, cosa che, nel caso specifico, non è consentita. e attenuanti applicate male. Però, il nocciolo della questione è rappresentato dalla riduzione, operata dal giudice di merito, di un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ex art. 222, comma 2 bis, c.d.s. . Secondo la Corte di Cassazione, tale attenuante è applicabile ai reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione delle norme del codice della strada, ma non è prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza. La S.C. sottolinea che, comunque, il patteggiamento non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. In conclusione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 giugno - 14 settembre 2011, n. 34081 Presidente Zecca - Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. T. I. è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 186, co. 2 B e co. 2 sexies, del codice della strada il Tribunale di Tolmezzo ha applicato nei suoi confronti la pena di 2800,00 euro di ammenda di cui euro 2250,00 in sostituzione di 9 giorni di arresto ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per sei mesi, partendo da una base di nove mesi, ridotti di un terzo ex art. 222, co. 2 bis, del codice della strada. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trento rappresentando che la diminuzione prevista dall'art. 222, co. 2 bis non è applicabile al reato di cui all'art. 189 c.d.s., ma solo al reato di cui all'art. 589 c.p. e che è stato violato l'art. 186, co. 2 septies, essendo in particolare errato il calcolo della pena in relazione alle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che il giudice ha determinato la pena base tenendo conto delle attenuanti generiche e poi ha operato una diminuzione di pena per le stesse attenuanti, con ciò operando una duplice valutazione di tali circostanze, non consentita nonostante il particolare regime stabilito in tema di valutazione delle circostanze dall'art. 186, co.2 septies a norma di tale articolo è infatti imposta una considerazione separata e autonoma delle circostanze, stabilendo la norma che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante di cui al comma 2 sexies. Il giudice ha poi operato una riduzione di un terzo sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, richiamando l'art. 222, co. 2 bis. Tale disposizione non è però applicabile alla contravvenzione in esame, atteso che la previsione di essa all'interno dell'art. 222 del codice della strada ne limita l'applicazione alle ipotesi disciplinate dalla medesima norma , quelle cioè dei reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione delle norme del codice della strada. Per le altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice della strada, tra cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui il patteggiamento non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. 2.Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l'ulteriore corso. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tolmezzo per l'ulteriore corso.