Date al giudice dell'esecuzione ciò che è del giudice dell'esecuzione

La Corte d'appello non può decidere sull'incidente di esecuzione ai fini della declaratoria di nullità della notifica di una sentenza contumaciale, perché non è competente.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25845/2011 del 30 giugno, ha stabilito che non è la Corte d'appello a dover decidere sull'incidente di esecuzione ai fini della declaratoria di nullità della notifica di una sentenza contumaciale. Il caso. Un detenuto, dopo essersi visto rigettare, dalla Corte d'appello di Bari, l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, in contumacia, per il reato di truffa, propone ricorso per cassazione. Il ricorrente sosteneva che gli era stato notificato l'ordine di esecuzione, emesso dalla Procura, presso la casa di reclusione ove si trovava per l'espiazione di altra condanna, ma non essendo mai venuto a conoscenza della sentenza contumaciale, chiedeva di essere rimesso in termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. per poterla impugnare. La Corte territoriale, a sostegno dell'ordinanza impugnata, aveva ritenuto che l'imputato si era allontanato dal domicilio senza adempiere all'onere di comunicare la variazione del domicilio, sottraendosi volontariamente alla conoscenza dell'atto notificato. C'è un'incompetenza funzionale della Corte d'appello. Il difensore del ricorrente evidenzia che la Corte distrettuale ha deciso sia sull'istanza avanzata personalmente dall'imputato, volta alla restituzione in termine per l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sia sull'incidente di esecuzione proposto dallo stesso difensore ai fini della declaratoria di nullità della notifica della sentenza, con conseguente inefficacia dell'ordine di esecuzione della stessa e con richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione . Sull'incidente di esecuzione deve decidere il giudice dell'esecuzione. La Corte Suprema, richiamando le disposizioni in materia di competenza del giudice, rileva che competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato art. 665 c.p.p. , pertanto, l'incompetenza della Corte d'appello determina la nullità assoluta del provvedimento impugnato e il relativo annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

Corte di Cassazione, sez I Penale, sentenza 25 marzo - 30 giugno 2011, n. 25845 Presidente Vecchio - Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 8.4.2010 la Corte di appello di Bari rigettava l'istanza avanzata da L.G. volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in data 20.4.2009 del Tribunale di Trani, divenuta irrevocabile, con la quale il predetto era stato condannato, in contumacia, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen Il L. rappresentava che in data 18.12.2009 gli era stato notificato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani presso la casa di reclusione di Saluzzo ove si trovava ristretto sin dal 12.10.2009 in esecuzione di altra condanna. Pertanto, pur essendo reperibile presso il suddetto istituto di pena, non aveva avuto conoscenza della sentenza contumaciale e, conseguentemente, chiedeva di essere rimesso in termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., per proporre impugnazione. Rilevava la Corte che dagli atti risultava che la notificazione della sentenza contumaciale era stata tentata nel domicilio eletto dal L. che se ne era allontanato senza adempiere all'onere di comunicare la variazione del domicilio che, pertanto, doveva ritenersi che il L. si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza dell'atto con conseguente preclusione della restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale al sensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L. , a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 161 e 670 cod. proc. pen Afferma il ricorrente che in data 23.1.2010 era stato proposto incidente di esecuzione al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, ai fini della declaratoria di nullità della notifica in data 14.10.2009 della sentenza del 20.4.2009 e della conseguente inefficacia, ex art. 670 cod. proc. pen., dell'ordine di esecuzione della stessa emesso il 17.12.2009, notificato il 18.12.2009 al L. , con richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. La Corte di appello di Bari rigettava la restituzione nel termine omettendo di motivare in ordine alla richiesta di declaratoria di nullità della notifica della sentenza che, ad, avviso del ricorrente, era stata effettuata alla madre del L. presso domicilio diverso da quello dichiarato, in violazione della disciplina dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che prevede la notifica al difensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Come ha rilevato il ricorrente e come risulta confermato dagli atti, il procedimento nel quale è intervenuta la decisione impugnata della Corte di appello di Bari era relativo sia all'istanza avanzata personalmente dal L. , recante la data del 7.1.2010, volta alla restituzione in termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, in data 20.4.2009, irrevocabile il 29.11.2009, sia all'incidente di esecuzione proposto dal difensore di fiducia in data 23.1.2010 al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, ai fini della declaratoria di nullità della notifica della predetta sentenza effettuata il 14.10.2009 con conseguente inefficacia, ex art. 670 cod. proc. pen., dell'ordine di esecuzione della stessa emesso il 17.12.2009, notificato il 18.12.2009 al L. , e con richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Competente a decidere in ordine all'incidente di esecuzione era il giudice dell'esecuzione, ossia ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, che avrebbe dovuto procedere a norma degli artt. 666 e 670, comma 3, cod. proc. pen Pertanto, l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Bari che ha deciso anche sull'incidente di esecuzione determina la nullità assoluta del provvedimento impugnato emesso in data 8.4.2010 che, conseguentemente, deve essere annullato senza rinvio. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Trani, sezione distaccata di Barletta, per il corso ulteriore.