Ponteggi non a norma? L'ammenda la paga il produttore

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo Se l'ispettore della Asl trova in un'azienda attrezzature da lavoro non conformi alle norme sulla sicurezza, la responsabilità è del produttore e non dell'imprenditore che le fa utilizzare. Pertanto, l'ammenda prevista per l'autore dell'illecito va applicata al titolare della ditta produttrice. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 16436, depositata il 27 aprile scorso. L'utilizzatore non è punibile. I giudici di legittimità hanno spiegato che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 626 del 1994 attualmente sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 81 del 2008 nel vietare la fabbricazione, la vendita e il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si riferisce ai fabbricanti e non agli utilizzatori. E quindi , in caso di violazione di tali disposizioni, l'autore dell'illecito è il rappresentante legale della ditta produttrice e non l'imprenditore nella cui azienda viene rinvenuta l'attrezzatura o l'impianto non a norma , a prescindere dall'effettivo utilizzo di tali strumenti. Conseguentemente, la sanzione penale ivi prevista va applicata al produttore e non al possessore o al detentore. L'etichetta della ditta produttrice vale come presunzione. Il caso all'esame della Cassazione riguardava un imprenditore che era stato condannato a pagare un'ammenda di 10.000 euro, in qualità di legale rappresentante di un'impresa che aveva prodotto e venduto ponteggi movibili non conformi alla normativa. La condanna era stata inflitta perché, a seguito di un controllo effettuato presso un'azienda da alcuni ispettori della Asl, erano stati rivenuti 4 ponteggi in cui mancava la tavola fermapiede e la barra trasversale di sicurezza. La provenienza dei ponteggi era stata accertata in via presuntiva dalle etichette, ancora apposte alle attrezzature, che recavano gli estremi della ditta produttrice. Di qui l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di condanna in primo grado. Il mancato utilizzo è irrilevante ai fini della responsabilità del produttore. L'imprenditore, quindi, si era risolto ad impugnare la sentenza in appello e poi aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando che i ponteggi non fossero in uso e che, in ogni caso, la normativa fa riferimento ai ponteggi superiori a 2 metri, mentre quelli ispezionati erano di dimensione inferiore. La Cassazione però ha rigettato il ricorso facendo presente che era stato accertato che i ponteggi fossero superiori a due metri, a nulla rilevando che non fossero in uso, atteso che la norma che prevede il divieto è rivolta ai fabbricanti e non agli utilizzatori.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 marzo - 27 aprile 2011, n. 16436 Presidente De Maio - Relatore Petti Ritenuto in fatto Con sentenza dell'11 marzo del 2009, il tribunale di Mantova condannava N.M. alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 6 comma 2 e 91 decreto legislativo n 626 del 1994, per avere,quale legale rappresentante della ditta FACAL, S.R.L., progettato,costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i progetti erano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede. Fatto accertato in Mantova il 22 maggio del 2006 Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, il giorno , durante una visita ispettiva presso la ditta CO.RI con sede in OMISSIS , personale dell'ASL di la , rinveniva all'interno del capannone della ditta n. ponteggi movibili in metallo su ruote alti più di due metri prodotti dalla FACAL, s.r.l. con sede in OMISSIS , società della quale era legale rappresentante l'odierno imputato. La denominazione del prodotto e la sua fabbricazione ad opera della ditta anzidetta erano comprovate indiscutibilmente dall'etichetta autoadesiva apposta sui ponteggi medesimi. Questi erano privi di tavola fermapiede atta ad impedire caduta di oggetti dall'alto e di adeguati correnti orizzontali tali da garantire la presenza di un'apertura in senso verticale non superiore a 60 centimetri tra un corrente e l'altro. Sulla base di tale accertamento si è affermata la responsabilità del prevenuto a nulla rilevando che al momento dell'ispezione i ponteggi non fossero utilizzati,giacché la norma non si riferisce all'utilizzatore, ma al produttore e gli vieta di fabbricare e vendere prodotti non conformi alle disposizioni di sicurezza. Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge ed erroneo apprezzamento delle risultanze processuali perché i ponteggi,tecnicamente chiamati trabatelli non erano utilizzati al momento dell'ispezione ed in ogni caso la norma si riferisce ai trabatelli superiori a metri due mentre quello di produzione standard era inferiore a due metri quelli con altezza superiore vengono forniti al cliente con tavola fermapiede e con barra di ferro da montare trasversalmente. In subordine si invocano le attenuanti generiche. In diritto Il ricorso va respinto perché infondato. In base all'articolo 6 comma secondo del decreto legislativo n. 626 del 1994, vigente all'epoca del fatto,ed attualmente sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo n 81 del 2008,era vietata la fabbricazione, la vendita ed il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. I destinatari di tale norma erano quindi i fabbricanti e non gli utilizzatori Nella fattispecie si è accertato che trattavasi di ponteggi superiori a metri due non corrispondenti ai requisiti previsti da norme regolamentari per le ragioni indicate nella decisione impugnata. Il fabbricante,vendendo quel prodotto,avrebbe dovuto dotarlo di tutti gli elementi necessari a renderlo conforme alla legge o al regolamento. Il fatto che l'acquirente potesse acquistare separatamente correnti supplementari non esclude il reato anche perché tra gli accessori acquistabili separatamente,come accertato dal giudice del merito, non era prevista la barra fermapiede. P.Q.M. La Corte letto l'articolo 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.