Lo straniero clandestino senza documenti non può essere condannato

di Massimo Brazzi

di Massimo Brazzi * Il caso. Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16453 depositata il 27 aprile, sono intervenute sulla vexata quaestio relativa alla sfera di applicazione del reato contravvenzionale di omessa esibizione, da parte dello straniero, del documento d'identificazione o di soggiorno senza giustificato motivo. La questione trae origine da una richiesta di patteggiamento formulata da uno straniero imputato del reato previsto dall'art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione per non aver esibito, senza giustificato motivo, al personale della Questura di Pordenone alcun documento di identificazione o di soggiorno. Il G.U.P. del Tribunale di Pordenone, invece che accogliere la richiesta di patteggiamento, mandava assolto l'imputato con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Lo jus superveniens. Nella motivazione della sentenza assolutoria il Giudice ricostruisce l'evoluzione normativa della fattispecie imputata allo straniero, osservando che, a seguito delle innovazioni introdotte dal secondo pacchetto sicurezza art. 1, comma 22, lett. h, L. 94/2009 , non è esigibile nei confronti dello straniero irregolare l'esibizione congiunta dei documenti di identità e di regolarità di soggiorno, così come prevede il novellato art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione. Infatti lo straniero clandestino non potrebbe mai esibire il permesso di soggiorno. L'assegnazione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione. Avverso la predetta sentenza assolutoria del G.U.P. di Pordenone il Pubblico Ministero promuoveva ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ritenendo che la modifica normativa introdotta dal secondo pacchetto sicurezza non incida nella sfera di applicazione della fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione e pertanto, anche il clandestino, risulterebbe punibile per l'omessa esibizione del documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. La questione veniva pertanto assegnata dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere il contrasto giurisprudenziale in subiecta materia a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. h, L. n. 94/2009. Il dubbio interpretativo. La vecchia formulazione dell'art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione prevedeva la punibilità dello straniero che, senza giustificato motivo, ometteva di esibire a richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. Così come interpretato dalla sentenza Mesky Cass. Pen., sent. n. 45801 del 29.10.2003 allo straniero era pertanto imposto l'obbligo di esibire uno dei quattro documenti evidenziati nella normativa in quanto la locuzione ovvero , frapposta fra i documenti relativi all'identificazione del soggetto passaporto o altro documento di riconoscimento e i documenti che attestano la regolare presenza nel territorio permesso di soggiorno o carta di soggiorno , è da intendersi espressiva di una presenza alternativa inclusiva, ricondicibile alla traduzione latina vel , piuttosto che aut . Di conseguenza, l'esibizione di uno qualunque dei predetti documenti escludeva il reato anche in considerazione del fatto che la ratio della disposizione normativa era da individuarsi nella identificazione degli stranieri presenti nel territorio, a prescindere dalla regolarità con il titolo di soggiorno. Con la novella del 2009 la nuova fattispecie di reato risulta formulata nei seguenti termini Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 . Da notare quindi la sostituzione della congiunzione disgiuntiva ovvero tra i documenti identificativi del soggetto e quelli che attestano la regolare presenza nel territorio con la congiunzione copulativa e . Inoltre, la modifica ha comportato l'inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti del trasgressore. La predetta modifica normativa ha provocato quindi un contrasto giurisprudenziale in merito ai doveri di esibizione nei confronti dello straniero clandestino che, secondo quanto espresso nella sentenza Calmus Cass. Pen., sent. n. 44157 del 23.03.2009 , non determinerebbe nessun mutamento applicativo. La soluzione della questione. A parere delle Sezioni Unite, invece, la nuova fattispecie incriminatrice prevede nei confronti dello straniero la concorrente esibizione sia dei documenti di identificazione che di quelli relativi al titolo di soggiorno. A tale approdo interpretativo conducono i seguenti elementi 1. la sostituzione della congiunzione disgiuntiva ovvero con la congiunzione copulativa e tra le due categorie di documenti evidenzia una necessaria compresenza dei medesimi 2. lo scopo dell'incriminazione risulta mutato a seguito della predetta modifica normativa, così come risulta dai lavori parlamentari nei quali si evince che l'interesse protetto risulta mutato in quella della verifica della regolarità della presenza dello straniero nel territorio nazionale 3. inasprimento del trattamento sanzionatorio da riservare soltanto nei confronti di coloro che omettano di esibire entrambe le tipologie di documenti 4. introduzione di un sistema a doppio binario secondo il quale lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio sarà punibile se ometta di esibire, senza giustificato motivo, sia i documenti di identificazione che quelli relativi al titolo di soggiorno che dovrà portare sempre con sé, mentre per i clandestini si è prevista l'escalation punitiva secondo la scansione progressiva delle ipotesi di reato previste dall'art. 10 bis, 14 comma 5 ter, 14 comma 5 quater, 13, comma 13, T.U. Immigrazione si precisa che, al momento in cui si scrive, è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha censurato le predette disposizioni normative per contrasto con la Direttiva rimpatri . In conclusione lo straniero clandestino non sarà più perseguibile per l'ipotesi di reato ex art. 6, comma 3. T.U. Immigrazione, in quanto non rientra nel novero dei soggetti attivi della predetta dispozione normativa da circoscrivere solo nei confronti dei soggetti in regola con il titolo di soggiorno , così come modificata dal secondo pacchetto sicurezza , e quindi bene ha fatto il G.U.P. di Pordenone ad assolvere l'immigrato irregolare, trattandosi di una chiara ipotesi di abolitio criminis. * Avvocato e Tesoriere Camera Penale di Perugia

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 febbraio 27 aprile 2011, numero 16453 Presidente Lupo Relatore Ippolito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, su concorde richiesta delle parti di applicazione di pena ex art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, per non avere esibito al personale della locale Questura, senza giustificato motivo, alcun documento d'identificazione o di soggiorno. nel corso di un intervento effettuato il 17 dicembre 2008, da personale di pubblica sicurezza presso un locale pubblico di Pordenone, aveva omesso, a richiesta degli agenti, di esibire qualsiasi documento era stato accompagnato e identificato con riscontro fotosegnaletico presso gli uffici della Questura ove si accertava che lo stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento d'Identificazione. A motivazione della decisione, il giudice di merito ha osservato che la norma incriminatrice a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. h , della, legge 15 luglio 2009, numero 94, che impone, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza l'esibizione congiunta del documenti d'identità e di quelli attestanti la regolarità del soggiorno è applicabile soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, in quanto lo straniero irregolarmente presente sul territorio non può per ciò stesso, essere in possesso del e quindi non potrebbe mai esibire i permesso di soggiorno . 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in, relazione alla norma incriminatrice, affermandone l''applicazione anche nei confronti dello straniero in posizione irregolare, in linea con recenti pronunce, della Corte di legittimità. 3. Il ricorso veniva assegnato alla Prima sezione penale che, con ordinanza emessa, in data 11 novembre 2010 a norma dell'art. 618 cod. proc. penumero , ha deliberato la rimessione del procedimento alle Sezioni, unite al fine di prevenire un contrasto giurisprudenziale con precedenti, pronunce della stessa, sezione numero 44157 del 23/09/2009, Calmus, numero 6343 del 20 gennaio 2010, Wainan, numero 37060 del 20 settembre 2010, Timimouni , in ordine all'individuazione delle conseguenze scaturenti dalla modificazione, della norma incriminatrice di cui all'art. 1, comma 22, Lett. h , I. numero 94 del 2009. 4. II Primo presidente, con decreto 6 dicembre 2010, ha assegnato ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza, in cui il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, condividendo l'interpretazione che della norma ha dato il giudice di merito. Considerato in diritto 1. Le Sezioni unite devono decidere se la modificazione dell'art. 1, comma. 22, lett. h della legge 15 luglio 2009, numero 94, abbia circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di un altro documento di identificazione, e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri in posizione irregolare. 2. La questione dell'applicabilità dell'art. 6, comma 3, d.lgs 25 luglio 1998, numero 286, la mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero presente, regolarmente o non, nel territorio dello Stato mentre non integrava né questa né altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero Illegalmente Immigrato in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero, del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, essendo il possesso di uno di questi ultimi documenti inconciliabile con la condizione-stessa di straniero in posizione irregolare. Tale giurisprudenza è stata ribadita dalla già citata sentenza Calmus numero 44157 del 23/09/2009 , secondo cui è esigibile nei confronti dello straniero, che pure abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, salvo che ricorra un giustificato motivo, l'obbligo di esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno e ciò pur dopo la novella della disposizione incriminatrice ad opera dell'art. 1, comma. 22, lett. h , L. numero 94 del 2009 in senso conforme, ma senza particolare motivazione, anche le pronunce numero 6343 del 2010, Wainan, e numero 785 del 2010-Timimouni. . 3. Al fine di dare risposta al quesito sopra formulato, è opportuno prendere le mosse della sentenza Mesky, la cui ratio decidendi è dichiaratamente fondata sul contenuto della norma posta dall'art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998, interpretata nel senso fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dall'Intenzione del legislatore art. 12, comma primo, r.d. numero 262 del 1942, recante Disposizioni sulla legge in generale . La norma, nel testo vigente all'epoca della decisione, indicava quattro tipi di documenti che lo straniero senza alcuna distinzione tra legittimamente o irregolarmente presente sul territorio nazionale era abilitato a esibire a richiesta degli ufficiali o agènti di pubblica sicurezza. L'esibizione di uno qualsiasi di tali documenti il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno escludeva la sussistenza del reato. Rilevava la sentenza che i primi due passaporto o altro documento d'Identificazione non hanno alcun rilievo ai fini della regolarità dell'ingresso e della giustificazione della presenza nel territorio dello Stato, ma attengono solo alla certa identificazione del soggetto. Il permesso e fa carta di soggiorno attestano, invece, la regolare presenza dello straniero in territorio nazionale e di tale regolarità sono idonei a dare esaustiva contezza, ma secondo quanto precisa la sentenza valgono nel contempo alla sicura identificazione del soggetto. La locuzione ovvero attribuiva agli ultimi due valore di equipollenza e ne derivava che l'esibizione di uno qualsiasi di tali documenti escludeva la sussistenza del reato, con la conseguenza che lo straniero in posizione irregolare aveva l'obbligo di esibire i documenti d'identificazione, mentre non era da lui esigibile l'esibizione dei documenti di soggiorno. La ratio della norma secondo la predetta decisione non era quella di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di verificare, illico et immediate attraverso l'esibizione di uno di quei documenti, la regolarità o meno della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma era solo quella di procedere alla sua documentale identificazione. L'interesse protetto dalla norma veniva individuato non già nella verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma nell'identificazione dei soggetti stranieri presentì regolarmente o meno nel territorio dello Stato, potendo l'accertamento di regolarità del soggiorno essere effettuato in un momento successivo. 4. L'approdo interpretativo del massimo organo di nomofilachia, nonostante talune residue critiche di dottrina aveva determinato una giurisprudenza sostanzialmente pacifica sino al nuovo intervento del legislatore, che con l'art. 1, comma 22, lett. h , della legge 15 luglio 2009, numero 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha sostituito il precedente testo normativo, disponendo che Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 . Rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l'inasprimento sanzionatorio aumento del massimo edittale , la precisazione della condotta tipica in ottemperanza all'ordine di esibizione, anziché mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s. , ma soprattutto la sostituzione della locuzione e alla disgiunzione ovvero relativamente alle due categorie di documenti da esibire quelli d'identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato. Numerosi giudici di merito hanno interpretato la nuova norma nel senso accolto dalla sentenza impugnata, mentre questa Corte, con la menzionata sentenza Calmus seguita dalle altre due pronunce sopra indicate , ha ritenuto che a prescindere dall'inasprimento sanzionatorio, che ovviamente art. 2 cod. penumero non si applica ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore l'intervenuta modificazione normativa non determina mutamenti di alcun genere, in quanto la precisazione della condotta tipica ha valore esclusivamente formale/ mentre l'introduzione della congiunzione e posta tra le classi dei documenti d'identificazione e del documenti di soggiorno da esibire, adottata nella nuova formulazione in luogo di quella precedente, sicuramente disgiuntiva, ovvero , non può incidere sulla condizione di esigibilità dell'ottemperanza che è implicita nella clausola dei giustificato motivo, né, in ogni caso, sulle situazioni pregresse . 6. Tale conclusione non può essere condivisa, giacché, com'è stato efficacemente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, il tenore oggettivo della disposizione incriminatrice tipizza la condotta contravvenzionale nei senso che, ai fini dell'adempimento del precetto normativo, è necessaria la concorrenza dell'esibizione dei documenti d'identificazione unitamente a quella del titolo di soggiorno. A tanto conduce l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 12 delle preleggi secondo i criteri seguiti dalla stessa sentenza Mesky , al fine di attribuire significato alla norma per misurarne la precisa estensione e la possibilità di applicazione alla concreta fattispecie. E' vero che, in astratto, la congiunzione e può essere utilizzata in funzioni di collegamento di tipo copulativo nei senso di e anche sia di tipo disgiuntivo e/o , ma l'analisi testuale del dettato normativo nel suo sviluppo diacronico rispetto al precedente testo e sincronico rispetto alle coppie alternative poste all'interno delle due categorie di documenti assegna alla congiunzione e il significato della necessaria compresenza delle due categorie di documenti quelli d'identità passaporto o altro documento identificativo e quelli di regolarità permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nei territorio dello Stato . Dalla successione delle congiunzioni emerge che i collegamenti sono di disgiunzione e alternatività all'interno di ciascuna categoria stante la fungibilità dei documenti richiamati per attestare rispettivamente l'identità e la regolarità del soggiorno , di addizione e compresenza delle due diverse categorie essendo palese l'infungibilità tra documenti d'identificazione e quelli relativi ai soggiorno . 7. A conforto dell'irrilevanza della sostituzione della congiunzione disgiuntiva 'ovvero con la congiunzione e al fine di stabilire il mutamento del valore copulativo o alternativo della congiunzione, la sentenza Calmus richiama la decisione di queste Sezioni unite numero 7958 del 27/03/1992, Delogu in tema di reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento all'uso, ritenuto analogo, operato dal legislatore in materia di qualifica soggettiva del pubblico ufficiate art. 357 cod. penumero Al testo di tale articolo introdotto dall'art. 17 L. 26 aprile 1990, numero 86 , che qualificava come pubblica la funzione amministrativa [ ] caratterizzata [ ] dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi, l'art. 4 I. 7 febbraio 1992, numero 181, aveva apportato modifiche, tra cui la sostituzione della congiunzione copulativa e con quella disgiuntiva o . Ritiene il Collegio che tale precedente non sia utilizzabile a sostegno della ritenuta irrilevanza della modificazione apportata, poiché la sostituzione della congiunzione operata dai legislatore del 1992 non è affatto analoga a quella operata nei testo oggi in esame. Quella sostituzione recepiva normativamente l'elaborazione interpretativa che, con riferimento al precedente testo, era stata già fatta dalla prevalente giurisprudenza secondo cui, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, era sufficiente l'esercizio disgiunto del potere autoritativo o certificativo cfr. Cass. numero 7958 del 1992, Delogu Cass, sez. 5 25/07/1991, Garetto . In quel caso, dunque, il legislatore, apportando diverse innovazioni all'art. 157 del codice penale, aveva colto l'occasione per una modifica della congiunzione copulativa in quella disgiuntiva, per conformare la lettera della norma al diritto vivente , secondo l'interpretazione prevalente della Corte di legittimità. Nel caso in esame, è accaduto il contrario. A sei anni dalla sentenza Mesky, che aveva reso pacifica la giurisprudenza sulla questione, se il legislatore avesse voluto soltanto inasprire il trattamento sanzionatorio per la mancata esibizione dei documenti a carico degli stranieri non comunitari, indipendentemente dalla regolarità o meno dell'ingresso e del soggiorno sul territorio nazionale, avrebbe semplicemente modificato il massimo edittale della pena detentiva e pecuniaria eventualmente con la formale e poco rilevante indicata precisazione sulla condotta . Il legislatore ha, invece, consapevolmente operato la sostituzione della congiunzione da disgiuntiva ovvero a congiuntiva e , modificando la connessione delle parole e facendo venir meno l'equipollenza degli adempimenti evidenziata dalia sentenza Meski, cosi imponendo allo straniero di esibire, oltre ai documenti d'identificazione personale, anche quelli attestanti la regolarità della presenza nel territorio dello Stato. Ciò all'evidente scopo, per parafrasare la motivazione della sentenza Mesky, di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza non soltanto di procedere all'esatta e compiuta identificazione dello straniero, ma anche di verificare litico et immediate, attraverso l'esibizione di uno di quei documenti, la regolarità o meno della presenza dello straniero nel territorio nazionale , al fine di procedere al confronto tra dati identificativi e dati risultanti dai documenti concernenti la legalità dell'ingresso e del soggiorno, In maniera da far subito emergere l'eventuale non corrispondenza tra essi o l'utilizzazione di documenti falsi. 8. Lo scopo della predetta modifica normativa, volta a porre un freno al diffuso fenomeno dell'uso di documenti di soggiorno falsi o contraffatti, sì ricava dalla contestuale e coerente introduzione ad opera dell'art 5, comma 8-bis d.lgs. 286 del 1998 di una nuova fattispecie penale, che estende la pena della reclusione da uno a sei anni anche all'utilizzazione di uno dei documenti, contraffatti o alterati, relativi all'ingresso e al soggiorno. Tale oggettiva ratio legls emerge dalla relazione illustrativa dell'articolato proposto dalle Commissioni permanenti 1a e 2a riunite, comunicata alla Presidenza del Senato in data 11 novembre 2008, nella quale risulta chiaro che l'interesse protetto dalla norma di cui all'art 6, comma 3, d.lgs. numero 286 del 1998 è mutato in quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale. In detta relazione si legge che con l'art. 39 poi diventato art. 1 della legge approvata , che modifica In più punti il testo unico sull'immigrazione, con inasprimento delle norme circa le condizioni di ingresso nel territorio dello Stato e relativamente alta concessione del permesso di soggiorno , è stata anche introdotta una sanzione per chi si rifiuti di esibire i documenti di identificazione attestanti la regolare presenza nei territorio dello Stato Atti parlamentari -. Senato della Repubblica numero 733-A, pag.7 . Per tale attestazione non basta l'esibizione del passaporto o di altro documento d'identificazione, ma è necessaria la congiunta esibizione di essi unitamente a quelli riguardanti illegale ingresso o legittimo soggiorno in Italia. 9. Deve dunque concludersi che, rispetto alla precedente formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto dì non esibire una delle due categorie di documenti d'identificazione ovvero di regolare soggiorno , a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti. Così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno. Come ha correttamente ritenuto il giudice di merito, la norma incriminatrice non può riguardare tale straniero perché egli in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno. Il Collegio rimettente ha esattamente precisato che. la condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. cit. in forza dei principio di tipicità, risultando chiaro dai contenuto della norma e dall'interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante. Nel caso in esame, a differenza di quanto emerge dalia motivazione della sentenza impugnata e da quella della ricordata sentenza Calmus pur antitetiche nelle conclusioni , non viene affatto in rilievo la presenza o l'assenza del giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato, né II principio di esigibilità della condotta. La clausola del giustificato motivo come ha affermata la Corte costituzionale funge da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che fa sanzione scatti allorché anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di cause ostative a carattere soggettivo od oggettivo [ ] estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento di titoli di viaggio Corte cost., nnumero 5 del 2004 e 349 del 2010 . La sussistenza dell'eventuale giustificato motivo è, perciò, operazione di verifica rimessa al giudice di merito che, caso per caso, in relazione alla particolare situazione di fatto, oggettiva o eventualmente addotta dall'Interessato, ritenga in concreto inesigibile una condotta astrattamente doverosa, mentre nel caso in esame deve prendersi atto che è intervenuta una modificazione legislativa che ha escluso dall'ambito della fattispecie la condotta dello straniero irregolare, con conseguente abolitici criminis per gli stranieri in posizione irregolare, 10. Le conclusioni sopra raggiunte sono avvalorate dall'esame dell'intero contesto normativo in cui il legislatore ha introdotto la modificazione dell'art. 1, comma 16, lett. a , I. numero 94 del 2009 . Con la modificazione dei predetto art. 6, comma 3 inasprimento sanzionatone per l'omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero regolarmente soggiornante , e con l'inserimento nell'art 10-bis d.lgs. 286 del 1998 a sanzione pecuniaria, inflitta dal giudice di pace, a seguito di rapido e semplificato processo penale, finalizzato alla più veloce estromissione dal territorio dello Stato. A ben vedere, come ha rilevato la Corte costituzionale art. 10, comma 2, del d.lgs. numero 286 del 1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere [ ] che, nel caso di condanna, la pena dell'ammenda -espressamente sottratta all'oblazione [ ] possa essere sostituita dal giudice con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni Corte cost., sent. numero 250 del 2010 , Al legislatore, in effetti, interessa poco la sanzione penale per gli stranieri che sono entrati o soggiornano illegalmente nello Stato interessa piuttosto attivare il meccanismo rapido volto all'espulsione, tant'è che il reato di cui all'art. 6, comma 3 . 11. In conclusione, il legislatore ha introdotto un doppio binario , sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall'art. 10-bis Al fine di attivare la dinamica repressiva-espulsiva appena indicata è funzionale la stessa previsione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 286 del 1998, nell'interpretazione sopra formulata. Come si è notato, l'interesse protetto da questa norma è quello di procedere immediatamente alla verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, per poter il più rapidamente possibile mettere in opera il meccanismo processual-penale e amministrativo volto all'espulsione dal territorio nazionale dello straniero in posizione irregolare. L'identificazione e l'accertamento di regolare presenza degli stranieri legalmente soggiornanti costituiscono, infatti, attività prodromiche e funzionali a innescare il procedimento di espulsione di quelli in posizione irregolare. Invero, la mancata esibizione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per sé, costituisce un indizio del reato di cui all'art. 349 cod. proc. penumero In ogni caso, ritenere che la fattispecie dei cui all'art. 6, comma 4, che consente di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici lo straniero in posizione regolare o irregolare nel caso che vi sia motivo di dubitare della sua Identità personale. 12. In conclusione, le Sezioni unite ritengono corretta la decisione del giudice di merito che ha disposto non luogo a procedere nei confronti dell'Imputato, ai sensi dell'art. 1, comma 22, lett. h , L. numero 94 del 2009. Il ricorso del pubblico ministero va, pertanto, rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.