Una telefonata non fa decorrere il termine per la richiesta di riesame

La notifica a mezzo fax dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, fatta al difensore di fiducia, non è valida ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame.

La notifica a mezzo fax dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, fatta al difensore di fiducia, non è valida ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame. Questo è quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13485 del 4 aprile. Il caso. L'avvocato difensore ricorreva avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che dichiarava inammissibile, perché tardiva, la richiesta di riesame dell'ordinanza del Gip con la quale veniva disposta la custodia cautelare in carcere. Il difensore veniva avvisato a mezzo fax, previa comunicazione telefonica, dell'avvenuto arresto del suo assistito e, un paio di giorni dopo, seguiva la notifica. Nonostante la difesa presentava la richiesta di riesame entro 10 giorni dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il Tribunale la dichiarava comunque tardiva, perchè, ad avviso del giudice di merito, il termine decorreva dalla data in cui veniva effettuata la comunicazione via telefax. Notifica via fax o a mezzo ufficiale da quando decorre il termine? L'art. 148, comma 1, c.p.p. prescrive che le notifiche vengano fatte dall'ufficiale giudiziario, mentre il successivo art. 149 dispone che, nei casi di urgenza, il giudice può disporre l'avviso delle persone diverse dall'imputato a mezzo del telefono a cura della cancelleria. Notifiche alternative solo in caso d'urgenza. Il termine di presentazione della richiesta di riesame, prosegue la S.C., decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura ex art. 309, comma 3, c.p.p. conseguentemente, cui non può applicarsi, nel caso in esame, la disposizione che prevede forme alternative alla notificazione, invece previste nei casi di urgenza ex art. 149 c.p.p. . Non versando in urgenza alcuna, la Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone di trasmettere gli atti al Tribunale di Palermo per l'esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 gennaio - 4 aprile 2011, n. 13485 Presidente Esposito - Relatore Pagano Osserva Il difensore di M. C., indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 10.8.2010 che ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di riesame dell'ordinanza del Gip di Palermo in data 9 luglio 2010 con la quale è stata imposta fa custodia cautelare in carcere. Il tribunale ha fatto decorrere il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 comma 1 cod. procomma pen. dal 19 luglio 2010, data della comunicazione telefonica effettuata in favore del difensore con cui si notiziava dell'arresto dell'indagato e non invece dalla successiva data del 21 luglio 2010 in cui è stata effettuata notifica allo stesso difensore a mezzo di ufficiale giudiziario del deposito dell'ordinanza cautelare. Il tribunale ha conseguentemente accertato la tardività della richiesta di riesame presentata in data 30 luglio 2010. Il difensore ricorrente deduce violazione di legge in quanto l'art. 309 comma 3 cod. procomma pen. fa decorrere in favore del difensore il termine per il riesame dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura e non da atti equipollenti. Il ricorso è fondato non sussistendo ragioni che possano contrastare la costante giurisprudenza di legittimità sul punto fondata sulla lettera della legge che non consente interpretazioni alternative svantaggiose per la difesa. Questa Corte ha infatti statuito che la notifica a mezzo fax al difensore di fiducia dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare non è valida ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame e che la richiesta di riesame proposta dal difensore nel termine di legge computato dalla notificazione dell'avviso di deposito fatto nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario è ammissibile in quanto tempestiva, pure se lo stesso avviso di deposito sia stato allo stesso difensore notificato in precedenza a mezzo telefax previa comunicazione telefonica, per disposizione del giudice di fare ricorso alla notificazione con mezzi tecnici idonei. Cass. V 15.4.2010 n. 22797 depositata 15.6.2010, rv. 247515 Cass. V 2.12.09 n. 2105 depositata 18.1.2010, rv. 245360 . È stato infatti osservato che l'art. 148 comma 1 cod. procomma pen. prescrive che le notificazione degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni mentre al comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Il successivo art. 149 comma 1 cod. procomma pen. specifica che il giudice, nei casi di urgenza, può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. L'art. 293 comma 3 cod. procomma pen. prescrive inoltre che l'avviso di deposito delle ordinanze che dispongano una misura cautelare è notificato al difensore. L'art. 309 comma 3 cod. procomma pen. infine fa decorrere, per il difensore, il termine di presentazione della richiesta di riesame dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. Deve quindi confermarsi che l'art. 149, che prevede forme alternative alla notificazione, in caso di urgenza, a mezzo del telefono, quando si tratta di avvisare o convocare le parti diverse dall'imputato, non può essere esteso oltre il caso specifico, anche quando si tratta di fare decorrere il termine per impugnare l'ordinanza custodiale, perché in questo caso non si versa in alcuna urgenza né si tratta di avvisare o convocare il difensore. Rispetto alla disciplina generale della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'avviso a mezzo telefono, deve essere considerato una norma di carattere speciale, che, per l'art. 14 preleggi, non può essere applicato oltre i casi considerati di urgenza, appunto eccezionali. Conseguente l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio di riesame. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrenti, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. Att. Cod. procomma Pen