Il trust non ferma il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo scatta su beni di cui l'indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Il sequestro preventivo scatta su beni di cui l'indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Si è così espressa la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13276 depositata lo scorso 30 marzo. La fattispecie. Il GIP disponeva il sequestro preventivo di denaro e altri beni nei confronti di un indagato dei reati di bancarotta fraudolenta, falsa fatturazione ed evasione dell'IVA comunitaria attraverso la costituzione delle cosiddette cartiere. L'uomo impugnava il decreto il sequestro non avrebbe potuto essere disposto su beni appartenenti al trust, di cui egli era solo trustee. Tale tesi però non trova il favore del giudice di merito prima e della Corte di Cassazione poi. Presupposto del trust è la perdita della disponibilità dei beni in esso conferiti. Prima di addentrarsi nell'esame della controversia, la Suprema Corte ricorda le caratteristiche principali del trust istituto tipico di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale proprietario nel senso di titolare dei diritti ceduti per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto fondamentale è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito nel trust, al di là di quei poteri che possono competergli in base alle norme costitutive. Si tratta di una condizione ineludibile al punto che, laddove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo. Ed è quindi nullo il trust costituito nel caso in esame. Nullo il trust quale mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e beni conferiti ha un'evidente finalità elusiva. Infatti, la costituzione del trust sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, Stato compreso. Si sarebbe trattato di un mero espediente giuridico, posto in essere dall'imputato al solo scopo di tenere distinti quei beni dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era trustee, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione in sostanza, fiduciario di sé stesso , senza alcun obbligo di giustificare i propri poteri, e dunque al di là di qualsiasi controllo da parte dei beneficiari l'uomo, trustee egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità, perseguendo così un'evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali. Via libera al sequestro penale dei beni conferiti nel trust. Ne deriva che se questa era la finalità del trust, il sequestro preventivo riguarda, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, anche beni od altre utilità di cui l'indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 gennaio - 30 marzo 2011, n. 13276 Presidente Rotella - Relatore Bruno Osserva 1. - Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro preventivo - finalizzato alla confisca per equivalente - anche di somme di danaro ed altri beni di O.O. indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera c.d. cartiere , le quali, dopo aver acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell'U.E. operazione neutra ai fini Iva , li vendevano ad un prezzo inferiore a quello di costo - assumendosi il relativo debito Iva, con il proposito di non versare l'imposta, perché si dileguavano subito dopo, senza lasciare traccia contabile - ad altre società nazionali tra cui anche la Creative Work S.p.A., di cui O. è stato amministratore unico , che potevano così praticare prezzi inferiori a quelli della concorrenza. Pronunciando sulla richiesta di riesame dell'O. , secondo cui il sequestro non avrebbe potuto essere disposto su beni appartenenti al trust il Girasole, di cui l'O. era solo trustee, il Tribunale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto sequestro. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicata. 2. - Il primo motivo deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 321, 322 ter, 11 l. n. 146 e 143 l. n. 244/07, sul rilievo che non sussistevano i presupposti del disposto sequestro per equivalente. Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 322 c.p.p., con riferimento all'assunto del giudice del riesame secondo cui l'O. non aveva legittimazione ad agire a tutela della proprietà altrui, spettando tale legittimazione solo ai nuovi titolari, riguardo ai beni ceduti dal trust a terzi. 3. - Il primo motivo dubita della legittimità del disposto sequestro preventivo, la cui emanazione sarebbe in contrasto con la normativa di settore, specificamente indicata. Al riguardo, giova innanzitutto precisare che la misura cautelare in questione ha riguardato quattro terreni conferiti in trust ed altri due terreni per la quota di proprietà esclusiva e di altra quota, oggetto di comunione con il coniuge dell'indagato. Parte ricorrente, sostiene, in proposito, che il sequestro sarebbe illegittimo riguardando beni sottratti alla disponibilità dello stesso indagato in quanto da lui conferiti in trust in epoca non sospetta. La censura è priva di fondamento. Ed infatti, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in ragione del peculiare regime del trust in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere dall'O. al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era truste, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione in definitiva, fiduciario di sé stesso , senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari. In proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale proprietario nel senso di titolare dei diritti ceduti per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo sham trust e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio. Tale situazione di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, l'O. , trastee egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talché, la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali. Se tale era la finalità dell'iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando l'O. non sapeva neppure di essere indagato. Ed invero, presupposto per la confisca di cui all'art. 11 della l. n. 146 del 2006 è che la detta misura - e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale - riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo in questo caso l'indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Anche la seconda censura è priva di fondamento. Ed infatti, non merita critiche di sorta l'assunto motivazionale secondo il quale l'O. non sarebbe legittimato ad impugnare riguardo a beni ceduti dal trust a terzi. Non ha pregio, per vero, l'obiezione difensiva secondo cui l'O. sia tenuto, comunque, ad agire nella sua qualità di trustee, sotto il profilo che, diversamente, i soggetti terzi, una volta privati di tali beni, potrebbero agire contro lo stesso trustee per ottenere la caducazione del titolo di acquisto e, dunque, la restituzione del corrispettivo di vendita, previa restituzione dei beni acquistati. A parte la singolarità del rilievo difensivo, che non sembra molto coerente con l'assunto che i beni già conferiti in trust non sarebbero più nella disponibilità dell'indagato, che, invece, intenderebbe ora, addirittura, agire per la loro tutela, nella sua qualità di trustee, la stessa obiezione trascura di considerare che il terzo interessato, avente diritto alla restituzione, è titolare di autonomo potere di proporre richiesta di riesame, a mente dell'art. 322 c.p.p., o comunque di ragioni da far valere in sede esecutiva, e che l'interesse prospettato dal ricorrente è interesse non attuale, ma meramente ipotetico ed eventuale, inidoneo - come tale - a legittimare l'esercizio di poteri sostitutivi a tutela di beni che, per effetto delle intervenute cessioni, sarebbero definitivamente usciti dalla sfera giuridica del trust. 4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.