Restituito nel termine perché irreperibile

Il domicilio eletto si rivela inidoneo e viene dichiarata l'irreperibilità. L'imputato va rimesso nel termine per l'impugnazione se non risulta l'effettiva conoscenza o la volontaria rinuncia.

L'imputato, condannato in primo grado, che risulti irreperibile, deve essere rimesso nel termine per l'impugnazione della sentenza se risulta che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento piuttosto che non abbia volontariamente rinunciato a comparire. Il caso. Il domicilio eletto si rivela inidoneo e viene dichiarata l'irreperibilità, per questo la Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 16/7/2009, rigetta l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado. Il condannato, nel corso del procedimento, aveva in effetti eletto due volte un domicilio poi rivelatosi inidoneo e per questo, successivamente, era stato dichiarato irreperibile. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione della disciplina sulla rimessione nel termine art. 175 c.p.p. in quanto, dopo la mancata notificazione all'imputato, la notificazione al difensore di ufficio che peraltro non aveva avuto alcun contatto col diretto interessato si presumeva inidonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo al reo. La restituzione nel termine è un diritto riconosciuto al contumace. È quanto dispone la disciplina introdotta dal decreto sulle impugnazioni contumaciali D.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175 c.p.p. facendo eccezione il caso in cui, il contumace, avuta effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione art. 175 c.p.p., comma 2 . Nel caso in cui faccia difetto anche uno solo di questi presupposti, cioè l'effettiva conoscenza o la rinuncia a comparire, il giudice deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione. L'onere della prova è invertito. La prova dell'avvenuta conoscenza e della volontaria rinuncia a comparire, secondo la nuova disciplina e come in passato ha già stabilito la S.C., non spetta all'imputato ma all'autorità giudiziaria. Il concetto di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Anche la giurisprudenza della Corte Europea sostiene che avvisare l'accusato delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei suoi diritti, non essendo sufficiente una conoscenza vaga e non ufficiale . Il requisito della volontaria rinuncia a comparire. La Corte UE, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché non equivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza. La rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l'esercizio del diritto di partecipare al proprio processo preceduta, almeno, da una comunicazione all'imputato, che, secondo la Corte Europea, può essere fornita anche al difensore, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso quest'ultimo. Idoneità della notificazione all'effettiva conoscenza. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico né ha mai rinunciato volontariamente a comparire in quanto le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio non sono idonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo non si può desumere che l'avvocato sia riuscito a rintracciare l'imputato e di conseguenza a instaurare un effettivo rapporto professionale. Perciò, la Suprema Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e restituisce l'imputato nel termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia.