Dichiarazione fraudolenta, la fattura falsa è sempre reato

Integra il reato di dichiarazione fraudolenta il mero utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che tali fatture siano false nella loro materialità fattuale.

Confermata dalla sezione III Penale della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9673 depositata lo scorso 10 marzo - la condanna inflitta ad un imprenditore, macchiatosi del reato di falsa fatturazione. La fattispecie. Un contribuente veniva condannato a otto mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture false, relative a operazioni inesistenti. La condanna veniva confermata anche in secondo grado. Invano l'uomo ricorre per cassazione. Dichiarazione fraudolenta fatture false o altri artifizi? In particolare, il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, trattandosi di fatture false non solo sotto il profilo ideologico perché relative ad operazioni inesistenti , ma anche sotto il profilo materiale, perché non riconducibile all'intestatario apparente. Tutt'al più, vista la presenza di documenti materialmente falsi, avrebbe potuto essergli contestato il reato - meno grave - della dichiarazione fraudolenta mediante artifizi. Nessuna distinzione tra falsità materiale falsità ideologica. Questa tesi però non ha convinto la Suprema Corte, secondo cui concretizza l'elemento obiettivo del reato ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, l'utilizzo, ai fini della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti, senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate. Irrilevante la falsità materiale delle fatture. In sostanza, per la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato contestato, basta il mero utilizzo di fatture inerenti ad operazioni inesistenti, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che tali fatture siano false nella loro materialità fattuale.

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 9 febbraio - 10 marzo 2011, n. 9673 Presidente Ferrua - Relatore Gentile Svolgimento del processo La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa l'01/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 02/07/08, appellata da C.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, come contestato in atti e condannato alla pena di mesi otto di reclusione pena sospesa e non menzione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e . In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, trattandosi - in riferimento a quelle in esame - di fatture false non solo sotto il profilo ideologico perchè relative ad operazioni inesistenti , ma anche sotto il profilo materiale, perchè non riconducibile all'intestatario apparente. Tutt'al più la fattispecie contestata a C.G. era riconducibile al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, in ordine al quale non era stata accertata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per l'applicazione di detta norma. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione. Mediante le citate fatture il ricorrente aveva indicato i seguenti elementi passivi fittizi 1. Euro 23.331,67 nella dichiarazione dei redditi del 2005, relativa all'anno 2004 2. Euro 133.691,65 nella dichiarazione dei redditi del 2006, inerente all'anno 2005. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè errate in diritto. In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di fatture false nel contenuto materiale perchè attribuite a ditta inesistente - ricorreva la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3. Invero - dall'esame combinato delle norme di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a , e art. 2, comma 1, - risulta evidente che concretizza l'elemento obiettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, l'utilizzo, ai firn della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti, senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate. In altri termini è sufficiente - per la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato de quo - l'utilizzo di fatture inerenti ad operazioni inesistenti, senza che rilevi/o discrimini il fatto che dette fatture siano false/o meno nella loro materialità fattuale. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.